(1)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni(3).
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater(5).
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa(4).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(3)
Un esempio di condotta illecita ivi perseguita è rappresenta dal cosiddetto phishing ovvero l'intrusione illecita vi Internet all'interno di sistemi informatici di home banking. Essendo questa praticabile attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password degli utenti relativi a determinati servizi bancari, in questi casi viene ad integrarsi oltre alla norma in esame anche l'art. 615 ter, in materia di accessi abusivo informatico.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(5)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h) della L. 28 giugno 2024, n. 90.