(massima n. 1)
La confisca delle cose che servirono a commettere il reato può essere disposta solo quando sussiste un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve apparire come indispensabile per la esecuzione del secondo. Non può perciò essere disposta la confisca dell'appartamento che sia stato utilizzato per l'esercizio del meretricio, il cui favoreggiamento e la cui agevolazione diano luogo a condanna penale.