(massima n. 1)
L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non č certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l'interessato desse inizio all'attivitā criminosa che gli viene addebitata.