(massima n. 1)
Il veicolo ricettato, al quale siano state apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l'art. 240 cpv. n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti Uffici della direzione generale della M.C.T.C. di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'Ufficio stesso, in base all'art. 74, terzo comma, c.s., e si viene così a rimuovere il segnale esteriore della contraffazione apportata al veicolo.