(massima n. 1)
Secondo il nuovo codice di procedura penale il sequestro preventivo ha come presupposto oggettivo che la cosa da sequestrare sia «pertinente al reato» (art. 321, comma primo) ovvero sia «cosa di cui è consentita la confisca» (art. 321, comma secondo). Il concetto di cosa pertinente al reato è affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fini del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa; poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi non può che restringerla a quelle cose che hanno una pericolosità «intrinseca», ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri; in altri termini, il rapporto di strumentalità tra res e reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, per evitare di allargare a dismisura, e quindi ad libitum del giudice, il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi una disponibilità di cose che è in sé stessa lecita, a meno che non sia oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. Anche la confiscabilità facoltativa ex art. 240, comma primo, c.p. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna. (In base a questi principi la Corte ha annullato senza rinvio un'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un autoveicolo dentro il quale il proprietario ricorrente e altra persona erano stati colti in flagrante rapporto sessuale e denunciati per atti osceni in luogo pubblico).