(massima n. 1)
In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, a norma dell'art. 240 c.p., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 della citata legge n. 47, ai sensi della quale è prevista una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio affidata in primis all'autorità comunale ed in via subordinata all'autorità giudiziaria, e fatto salva la possibilità di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che legittimano l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.