(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni(3).
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato(2)(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(3)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera p) della L. 28 giugno 2024, n. 90.