(massima n. 1)
In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, comma primo, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attivitą punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilitą», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'uso dell'autovettura confiscata fosse stato necessario per l'esecuzione del reato di tentato furto di un'autovettura).