(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, L. 22 maggio 1975, n. 152 la confisca prevista dall'art. 240 c.p. deve applicarsi a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi: diviene pertanto irrilevante che l'azione commessa abbia avuto ad oggetto armi comuni da sparo e munizioni non da guerra delle quali č consentito il porto e la detenzione in presenza di autorizzazione o dichiarazione; quanto sopra consegue che anche la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti deve ordinare la confisca di tali armi vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria, compatibile con il rito del patteggiamento.