(massima n. 2)
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, pur essendo obbligatoria, è tuttavia subordinata all'accertamento di precise condizioni indicate dalla stessa norma; accertamento che può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito. Ne consegue che detta confisca non può essere disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale, postulandosi la confiscabilità anche in sede esecutiva di beni che si assumevano in disponibilità di soggetto nei cui confronti era stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per un reato compreso fra quelli indicati nel citato art. 12 sexies, era stato disposto il sequestro preventivo di detti beni, nonostante che con la suindicata sentenza, non impugnata dal pubblico ministero, non fosse stata ordinata la loro confisca.