(massima n. 1)
La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensģ misura ablatoria con finalitą ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).