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Articolo 236 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Specie: regole generali

Dispositivo dell'art. 236 Codice Penale

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

  1. 1) la cauzione di buona condotta;
  2. 2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207(1).

Note

(1) Si tratta di particolari misure di sicurezza che si caratterizzano in quanto vanno ad incidere sul patrimonio del reo. Per certi versi presentano delle caratteristiche che le accomunano alle misure personali e che rimandano per lo più alla disciplina di carattere generale (v. 199 ss). Tuttavia tale vicinanza si coglie per lo più in relazione alla cauzione di buona condotta che alla confisca.

Ratio Legis

La previsione di misure di sicurezza patrimoniali, accanto a quelle personali, risponde ad esigenze di prevenzione criminale.

Spiegazione dell'art. 236 Codice Penale

Le misure di sicurezza patrimoniali si rivolgono verso il patrimonio del soggetto e, più nello specifico, rappresentano mezzi di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale, che colpiscono il patrimonio del soggetto che abbia già commesso uno o più reati.

Il codice prevede solamente due istituti, ovvero la cauzione di buona condotta (art. art. 237 del c.p.) e la confisca (art. 240).

Per quanto riguarda i presupposti, l'applicazione delle misure in esame non dipende esclusivamente dalla pericolosità sociale del soggetto, ma presentano finalità differenti.

Così, mentre la cauzione, per certi versi, è collegata alla pericolosità del soggetto e la sua applicazione da parte del giudice mira ad evitare che il soggetto commetta altri delitti o altre contravvenzioni, pena la ritenzione della somma depositata a titolo di cauzione nella Cassa delle ammende, la confisca non è collegata alla pericolosità del soggetto, quanto piuttosto alla pericolosità che la libera disponibilità di cose che servirono a commettere il reato o dei frutti illeciti di esso può determinare o perpetrare.

Alle misure di sicurezza patrimoniali si applica il principio di tassatività di cui all'art. 199 e quindi esse possono essere ordinate solamente nei casi previsti dalla legge.

Soggiaciono inoltre al principio tempus regit actum di cui all'art. 200, mentre, a differenza delle misure di sicurezza personali, possono essere ordinate solo con sentenza e non con provvedimenti successivi.

Massime relative all'art. 236 Codice Penale

Cass. pen. n. 21491/2015

La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta solo se prevista, per i fatti per cui si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, ossia al momento della decisione emessa in primo grado, mentre non può farsi riferimento alla disciplina successivamente introdotta e vigente al tempo in cui la misura deve eseguirsi, poiché il principio di retroattività opera, in relazione a tale istituto, per effetto di quanto previsto dall'art. 236, secondo comma, cod. pen., nei limiti previsti dal solo primo comma dell'art. 200 cod. pen.

Cass. pen. n. 2617/1990

Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).

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