Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
- 1) la cauzione di buona condotta;
- 2) la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207(1).
Note
(1)
Si tratta di particolari misure di sicurezza che si caratterizzano in quanto vanno ad incidere sul patrimonio del reo. Per certi versi presentano delle caratteristiche che le accomunano alle misure personali e che rimandano per lo più alla disciplina di carattere generale (v. 199 ss). Tuttavia tale vicinanza si coglie per lo più in relazione alla cauzione di buona condotta che alla confisca.