(massima n. 1)
La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione i tipo mafioso non ha nč il carattere sanzionatorio di natura penale, nč quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, c.p.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilitā di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolositā qualificata del soggetto stesso, nel senso di una sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitivitā del provvedimento di prevenzione.