Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
[(1)(2)Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329(4).]
Note
(1)
Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3)
Si tratta di un reato di pericolo quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.
(4)
Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 2, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.