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Articolo 617 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Dispositivo dell'art. 617 bis Codice Penale

(1)(2)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni(3)(4).

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1)(6).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni(5)(6).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 4, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) Viene perseguita la mera messa in opera di tali strumenti, non essendo quindi richiesto che questi vengano poi effettivamente utilizzati.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 4, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) Si tratta di una circostanza aggravante e non quindi di reato proprio, dal momento che il fatto considerato reato è il medesimo di cui al comma primo di tale articolo.
(6) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto l'introduzione di un comma dopo il primo e la modifica del comma 2.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza della comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost.

Spiegazione dell'art. 617 bis Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri, da un incaricato di pubblico servizio o da un investigatore privato, o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni stesse.

Massime relative all'art. 617 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 1834/2021

Integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.

Cass. pen. n. 15071/2019

I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.

Cass. pen. n. 39279/2018

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.

Cass. pen. n. 3061/2011

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.

Cass. pen. n. 13745/2008

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia)

Cass. pen. n. 5299/2008

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis c.p. — eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate «con collegamento su filo o ad onde guidate» — ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.

Cass. pen. n. 4264/2006

Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.

Cass. pen. n. 48285/2004

Il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.

Cass. pen. n. 25488/2004

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p. l'installazione di una apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della Polizia.

Cass. pen. n. 12698/2003

È configurabile il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. a carico del coniuge che installa nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle comunicazioni telefoniche dell'altro coniuge con terzi, nella situazione conflittuale indotta dalla separazione già in atto.

Cass. pen. n. 12655/2001

Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 bis c.p.) sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi. (Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal marito sull'apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la moglie).

Cass. pen. n. 13793/1999

L'installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di una abitazione, con la quale si rende possibile la intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su tale utenza, realizza la condotta descritta dall'art. 617 bis c.p., mentre la previsione di cui all'art. 615 bis c.p. riguarda il diverso caso di indebita captazione di notizie o di immagini attinenti alla sfera privata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (cineprese, videocamere, apparecchi magnetofonici), al di fuori, dunque, della intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti tra la vittima del reato e terzi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva abusivamente installato una ricetrasmittente collegata al telefono della moglie separata).

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