(massima n. 1)
In materia di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356, ha natura obbligatoria e deve pertanto essere sempre disposta dal giudice della cognizione in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti; ove tuttavia questi non vi abbia provveduto č competente a disporla il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la confisca generale di cui all'art. 240 c.p. e quella speciale prevista nel citato decreto legge n. 306 del 1992.