(massima n. 1)
Nel caso di reati concernenti armi, munizioni e esplosivi, ne va ordinata la confisca, che č da considerarsi obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 240 capoverso n. 2, c.p.p. e dell'art. 6, comma 1, L. 22 maggio 1995, n. 152; né rileva l'eventuale qualitą di armi da collezione, il cui porto costituisce comunque reato e impone egualmente la confisca anche nel caso di denuncia regolare.