(massima n. 1)
Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita - avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica. (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che tali strumenti di previdenza complementare vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni soggette a espressa garanzia di intangibilità sotto il profilo civile e penale). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/08/2019)