Cassazione penale Sez. II sentenza n. 50037 del 14 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

(massima n. 2)

Il reato associativo può produrre un profitto da ritenersi autonomo rispetto a quello dei reati-fine e per questo altrettanto autonomamente confiscabile. Proprio in quanto autonomamente confiscabile e prescindente dal profitto dei reati-fine, il profitto del reato associativo rimane indipendente dalla contestazione formale dei reati fine (nel caso di interesse difensivo, il gioco e le scommesse clandestini), dal momento che tali reati, pur non espressamente contestati singolarmente, operazione che nella specie sarebbe stata impossibile stante il loro numero, risultano indicati come riferimento illecito nel capo di imputazione provvisoria e del profitto da essi generato si era pure evidenziato il valore.

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