(massima n. 2)
Il reato associativo può produrre un profitto da ritenersi autonomo rispetto a quello dei reati-fine e per questo altrettanto autonomamente confiscabile. Proprio in quanto autonomamente confiscabile e prescindente dal profitto dei reati-fine, il profitto del reato associativo rimane indipendente dalla contestazione formale dei reati fine (nel caso di interesse difensivo, il gioco e le scommesse clandestini), dal momento che tali reati, pur non espressamente contestati singolarmente, operazione che nella specie sarebbe stata impossibile stante il loro numero, risultano indicati come riferimento illecito nel capo di imputazione provvisoria e del profitto da essi generato si era pure evidenziato il valore.