(massima n. 1)
Se è vero che la nozione di appartenenza di cui all'art. 240, comma 5, c.p., ha portata più ampia del diritto di proprietà e si estende, quindi, anche alla titolarità di un diritto ipotecario sulla cosa da confiscare, pur tuttavia è ammissibile la confisca di bene immobile appartenente ovvero nella disponibilità dell'interessato, sottoposto a ipoteca in favore di terzo estraneo al reato addebitato al primo, essendo pur sempre libera la disponibilità della cosa da parte del titolare del diritto di proprietà, non precludendo la misura di garanzia reale la sua circolazione giuridica e ben potendo, al momento dell'esecuzione della misura ablativa, procedersi a salvaguardia dell'interesse del titolare della garanzia reale sulla cosa confiscata, dal momento che oggetto della confisca è solo il diritto reale (di proprietà o di altro contenuto) di un determinato soggetto ritenuto responsabile della violazione penalmente sanzionata e giustificatrice dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in questione. (Fattispecie in tema di confisca prevista dall'art. 12 sexies, D.L. 22 aprile 1994, n. 246, in cui la Suprema Corte ha evidenziato che la cosa viene sottoposta a confisca non a causa della sua illiceità, bensì al fine di sottrarre la disponibilità ai soggetti responsabili dei reati ivi elencati, di modo che, contrariamente alla confisca inerente alla cosa nella sua interezza, l'effetto ablativo può coesistere con la titolarità, di terzi estranei al reato, di garanzia reale sulla medesima, atteso l'oggetto circoscritto della misura di sicurezza patrimoniale).