(massima n. 2)
La morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilitą di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attivitą economiche dell'indagato. (In motivazione, la Suprema Corte, ha sottolineato la diversitą di disciplina rispetto alla confisca di prevenzione). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)