Il tema riguarda direttamente proprietari, eredi, acquirenti e investitori immobiliari, soprattutto in un contesto in cui le occupazioni senza titolo, le controversie ereditarie e i contesti di possesso prolungato sono sempre più frequenti. La Cassazione ha ribadito che chi chiede al giudice di riconoscere la proprietà deve dimostrarla in modo pieno, rigoroso e continuo, anche quando dispone di un atto notarile regolarmente registrato.
Un soggetto, divenuto proprietario di un immobile per successione ereditaria, si trova di fronte a un’occupazione che ritiene illegittima. Forte della documentazione in suo possesso, promuove un’azione di rivendicazione confidando che l’origine del suo diritto – un acquisto risalente nel tempo e formalizzato – sia sufficiente a ottenere la restituzione del bene.
Nei giudizi di merito, il suo diritto viene riconosciuto e l’occupante viene condannata al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità per l’uso senza titolo.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 32446/2025, la Cassazione ha ribaltato completamente le decisioni dei giudici di merito. Il principio espresso è chiaro: non basta provare di aver acquistato o ereditato un bene, occorre dimostrare che il diritto di proprietà sia giuridicamente inattaccabile, ricostruendo l’intera catena dei trasferimenti che precedono l’acquisto.
A questo punto, viene in rilievo la probatio diabolica, ossia un onere probatorio particolarmente gravoso. Chi agisce in rivendica non può limitarsi a esibire il proprio titolo, perché si tratta di un acquisto a titolo derivativo. Deve invece risalire a monte, dimostrando che il bene proviene da un soggetto che ne era effettivamente proprietario e così via, fino a individuare un acquisto a titolo originario oppure un possesso continuato utile all’usucapione.
In concreto, questo significa dimostrare 20 anni di possesso ininterrotto, proprio o dei precedenti titolari, con elementi coerenti, convergenti e documentati. In mancanza di questa ricostruzione storica completa, l’azione di rivendicazione è destinata a fallire, indipendentemente dalla validità formale del rogito o della successione.
Tuttavia, l’aspetto controverso è che chi occupa l’immobile non è tenuto a dimostrare nulla. Può limitarsi a contestare la pretesa altrui, senza fornire un titolo alternativo o una giustificazione formale della propria presenza. Infatti, chi possiede è assistito da una presunzione di fatto, mentre l’intero peso della prova grava su chi rivendica la proprietà.
Si crea così un evidente squilibrio processuale, che tuttavia trova fondamento nel sistema civilistico italiano. Ne deriva che il proprietario formale del bene può trovarsi nell’impossibilità di rientrarne in possesso, mentre l’occupante resta tutelato dalla semplice situazione di fatto.