Cass. civ. n. 15874/2019
Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello "spoliatus" ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio.
Cass. civ. n. 12089/2019
Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 11369/2019
Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo).
Cass. civ. n. 11220/2019
Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.
Cass. civ. n. 6030/2019
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Cass. civ. n. 5154/2019
Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.
Cass. civ. n. 2991/2019
In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.
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In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.
Cass. civ. n. 20726/2018
La riduzione in pristino, cui è diretta l'azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell'altrui possesso, ma anche nell'esecuzione di un "quid novi", qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso.
Cass. civ. n. 19720/2016
I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Cass. civ. n. 7365/2015
In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, cod. civ. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.
Cass. civ. n. 1238/2015
In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.
Cass. civ. n. 22720/2014
Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verità in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione.
Cass. civ. n. 20635/2014
Il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello.
Cass. civ. n. 3629/2014
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 4845/2012
Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito.
Cass. civ. n. 1387/2012
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal solo presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale (ora alla Corte d'appello, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51) per la pronuncia sull'appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, in mancanza dei requisiti per la conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso, mentre in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Cass. civ. n. 1896/2011
Allorché il giudice, accogliendo un ricorso possessorio, ordini allo spogliante di reintegrare lo spogliato nel possesso di una servitù di passaggio, coessenziale al provvedimento in questione è l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, se la modifica di essi ha reso impossibile l'esercizio del possesso della servitù, non ostando a tale pronuncia il divieto posto dall'art. 705 c.p.c., che concerne il convenuto, e a nulla rilevando che l'accertamento della sussistenza del diritto di servitù formi oggetto di un separato giudizio petitorio.
Cass. civ. n. 921/2010
Nel giudizio di reintegra nel possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere alla reintegra; tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio.
Cass. civ. n. 1847/2009
In caso di azione possessoria proposta da una persona giuridica privata contro lo spossessamento dei beni posto in essere da commissario straordinario nominato dal Comune in forza di una legge reg. (nella specie, l. reg. Toscana 3 ottobre 1997, n. 72) che consente la nomina di commissari alle IPAB, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto il comportamento della P.A. si ricollega ad un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di un potere autoritativo, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica dell'ente, la quale non comporta la nullità, ma solo l'illegittimità del provvedimento.
Cass. civ. n. 1386/2009
Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice.
Cass. civ. n. 17177/2008
La pronuncia d'improponibilità della domanda di reintegra nel possesso cui segue la statuizione di compensazione delle spese di lite ha natura di sentenza, ed è impugnabile esclusivamente attraverso l'appello, dovendosi escludere che la natura bifasica del procedimento possessorio sia ostativa alla concentrazione delle due fasi e alla definizione del giudizio con un unico provvedimento conclusivo dell'intero procedimento.
Cass. civ. n. 19957/2007
La tempestività della riassunzione di un procedimento possessorio si determina sulla base della data di notifica dell'atto di riassunzione che deve assumere la forma della comparsa così come richiesto nell'art. 125 disp. att. c.p.c. Ove, al contrario, si sia proceduto con ricorso, non ha rilievo la data di deposito, essendo necessaria la notificazione tempestiva dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza, poiché l'adozione del ricorso è richiesta esclusivamente per la fase sommaria del procedimento mentre nella fase successiva a cognizione piena, così come nei gradi successivi del giudizio, trova integrale applicazione il rito ordinario.
Cass. civ. n. 13397/2007
Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento perseguito non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento risulti adottato in stato d'evidente carenza d'attribuzione di funzioni, di modo che l'atto ha l'apparenza ma non la sostanza del provvedimento amministrativo idoneo a produrre l'effetto di degradazione del diritto soggettivo (nella specie, relativa a controversia insorta prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998, il Comune aveva ordinato ed eseguito coattivamente lo «sgombero immediato» dei legittimi occupanti di un immobile, al di fuori dello schema procedimentale delle requisizioni e dell'occupazione d'urgenza, e dato luogo ad un'occupazione usurpativa, inidonea, pur a seguito di realizzazione di alcune opere, a realizzare gli effetti dell'accessione invertita).
Cass. civ. n. 22833/2005
In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.
Cass. civ. n. 1142/2005
Il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria – che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale – e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sè del giudizio relativamente alla fase di merito; peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito.
Cass. civ. n. 730/2005
A seguito e per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sent. n. 281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda possessoria promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza dell'attività materiale, disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale, da questa posta in essere in ambito urbanistico(consistente, nella specie, nella apposizione di un segnale limitazione del traffico su area privata).
Cass. civ. n. 24071/2004
In seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo originario –, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda proposta dal privato per ottenere la reintegrazione nel possesso di un terreno, di su proprietà, occupato senza titolo dalla P.A. espropriante, in quanto non ricompreso nell'area oggetto dell'attivata procedura ablatoria.
Cass. civ. n. 21099/2004
La domanda di reintegrazione nel possesso proposta da un privato nei confronti di un Comune, prospettando di avere subito uno spossessamento in mancanza della adozione di un provvedimento amministrativo adottato per fini di pubblica utilità, quindi facendo valere una posizione di diritto soggettivo (ius possessionis) e deducendo un mero comportamento materiale della P.A., non connesso neppure implicitamente all'esercizio di poteri d'imperio, deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 ss., legge n. 2248 del 1865, all. E; in quanto la regola generale stabilita in materia di riparto di giurisdizione non è stata derogata nella materia edilizia ed urbanistica dall'art. 34, commi primo e secondo, D.L.vo n. 80 del 1998 – nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 7, legge n. 205 del 2000, applicabile nella specie ratione temporis, stante l'irretroattività di quest'ultima norma – poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, commi primo e secondo, cit., nella parte in cui aveva istituito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, con pronuncia che ha riconosciuto la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata sulla norma nel testo originario, anche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che la hanno sostituita (sentenza n. 204 del 2004).
Cass. civ. n. 8766/2003
In materia di procedimento possessorio, nel quale il giudizio di merito è da ritenersi instaurato a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, è inapplicabile l'art. 669 novies c.p.c., sanzionante l'inefficacia del provvedimento cautelare ove il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice, e pertanto è da escludere che tale inattività conduca alla perdita di efficacia dell'ordinanza di reintegrazione emesso nella fase interdittale, a nulla rilevando che, a chiusura di detta fase, il giudice abbia anche fissato, erroneamente, il termine per l'inizio della causa di merito, anziché l'udienza per la trattazione, dinanzi a sé, della causa già pendente.
Cass. civ. n. 13754/2002
La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese senza disporre per il prosieguo nel merito (provvedimento avente, a prescindere dalla qualificazione datagli dal giudice, natura di sentenza), ha anch'essa natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria (nella specie, avendo «rigettato nel merito» il ricorso). In tali casi, la decisione è nulla quando non sia sottoscritta anche dal giudice relatore, bensì dal solo presidente che non cumuli in sè anche l'altra qualità (in forza di tale principio, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, cassando con rinvio ad altro giudice equiordinato).
Cass. civ. n. 3338/2002
È inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività. Al contrario è esperibile detto ricorso straordinario avverso lo stesso provvedimento per la parte relativa alla statuizione sulle spese di «entrambi i gradi del giudizio cautelare» (parte autonomamente impugnata), in quanto detta statuizione è stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui è la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non già altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha l'obbiettivo limite di pronuncia sull'ordinanza conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, da definirsi, poi, con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria.
Cass. civ. n. 10572/2001
In materia di procedimento possessorio, il giudice d'appello, innanzi al quale – cessata l'originaria violazione del possesso – siano dedotti nuovi fatti di spoglio, prima di provvedere sul merito del ricorso, rigettandolo, deve pronunciarsi sulla sussistenza (quanto meno all'atto del ricorso o della decisione in primo grado) del lamentato spoglio, sia al fine della ripartizione delle spese che della successiva eventuale azione di risarcimento del danno, ed esaminare i fatti sopravvenuti, anche solo per escludere che costituiscano una prosecuzione dell'originario spoglio.
Cass. civ. n. 2667/2001
Il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l'una di natura sommaria, limitata all'emanazione di provvedimenti immediati, l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa) le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l'eventuale omissione della prima (ovvero l'esito del reclamo avverso il provvedimento che la conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria.
Cass. civ. n. 404/2000
La tutela possessoria contro la P.A. è inammissibile in relazione ai comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché i provvedimenti di reintegrazione e di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dell'art. 4 della legge n. 2248 all. E del 1865. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta dal proprietario dell'area adiacente ad una strada comunale, atteso che i lavori di sistemazione della suddetta strada, che, secondo il privato, avrebbero recato turbativa al possesso dell'area ad essa adiacente, erano stati compiuti in esecuzione di specifica delibera consiliare).
Cass. civ. n. 700/2000
Il procedimento possessorio, sulla cui struttura non hanno inciso le modificazioni introdotte dalla legge n. 353 del 1990 ed, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., è tuttora caratterizzato da una duplicità di fasi, la prima delle quali, di natura sommaria, si conclude con ordinanza reclamabile, e non ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., avuto riguardo al carattere non decisorio, né definitivo della stessa, mentre la seconda fase, a cognizione piena, si conclude con un provvedimento che, definendo l'intero processo possessorio, si configura come sentenza, come tale, impugnabile con il rimedio dell'appello. Peraltro, ove nei confronti di tale provvedimento sia proposto, ed esaminato nel merito, il reclamo, anziché l'appello, anche la relativa statuizione va qualificata come sentenza, indipendentemente dalla forma adottata, con la conseguenza della ricorribilità di tale provvedimento per cassazione. Ove, peraltro, il provvedimento stesso, qualificato dal collegio decidente come ordinanza, risulti, in quanto tale, a norma dell'art. 134 c.p.c., sottoscritto solo dal presidente (non estensore), e non anche dal giudice estensore, come, invece, stabilito per le sentenze dall'art. 132 del codice di rito, esso, pur dovendo comunque essere definito come sentenza, tenuto conto della sua natura sostanziale – restandone, pertanto, esclusa la inesistenza giuridica – deve essere dichiarato nullo ex art. 161 c.p.c., e rinviato al tribunale per la pronuncia sull'appello, ove l'originario reclamo sia in questo convertibile per il fatto di possederne i requisiti (la relativa indagine spettando alla Corte di cassazione). Qualora, invece, manchino i presupposti della conversione, deve essere dichiarato inammissibile il rimedio esperito e cassata senza rinvio la decisione del tribunale che sul reclamo si sia pronunciata. Alla medesima conclusione la corte di legittimità deve pervenire nella ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia firmato anche dal giudice estensore, ove valuti la insussistenza dei presupposti della conversione, essendo, al contrario, tenuta a decidere il ricorso in caso di esito positivo di detta indagine.
Cass. civ. n. 2522/1999
La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., purché non passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia ex nunc, solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Né rileva, nel caso di pluralità di promittenti venditori, al fine di escludere il giudicato, che solo taluni di essi abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto, stante l'unicità del contratto, anche dall'impugnazione di uno solo può derivare l'inefficacia dell'intera pattuizione.
Cass. civ. n. 1548/1999
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto esclusivamente le sentenze, ovvero i provvedimenti ad esse equiparabili (provvedimenti, cioè, che, quantunque emessi in forme diverse da quella della sentenza, rivestano comunque natura decisoria, per aver statuito su di un conflitto di diritti soggettivi con effetto di giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione, e sempre che l'ordinamento non predisponga, per essi altro, specifico mezzo di gravame), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza di rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio possessorio di merito, attesane la natura di provvedimento meramente ordinatorio (destinato a consentire l'introduzione di un procedimento contenzioso dinanzi al pretore nonostante la scadenza del termine originariamente fissato), del quale è sempre consentita, re melius perpensa, la revoca con la sentenza che chiude il processo.
Cass. civ. n. 1984/1998
Le modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio agli articoli 669 bis e seguenti contenuto nel secondo comma del cit. art. 703, che ha lo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi. Pertanto, concesse o negate dal pretore, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 octies dello stesso codice.
Cass. civ. n. 8253/1997
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo contro il provvedimento con cui sia stato concesso o negato un provvedimento possessorio. Tale ordinanza, infatti, al pari del provvedimento reclamato non incide su posizioni di diritto soggettivo – non essendo il possesso un diritto soggettivo, ma un potere di fatto tutelato dal diritto ex art. 1441 c.c. – ed è priva dei requisiti della decisorietà e definitività e non suscettibile, pertanto, di passare in giudicato.
Cass. civ. n. 7768/1997
La disciplina dei procedimenti cautelari (e, con essa, il rimedio del «reclamo» previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.) non può ritenersi applicabile ai provvedimenti possessori adottati dal pretore (nella specie, ordinanza di reintegrazione nel possesso), privi, a differenza di quelli cautelari, di qualsivoglia rapporto di strumentalità necessaria con la decisione finale, così che l'eventuale reclamo avverso i medesimi, presentato ai sensi del disposto dell'art. 669 terdecies del codice di rito (pur dopo l'intervento additivo della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 253 del 1994), è legittimamente dichiarato inammissibile dal tribunale adito, con ordinanza non impugnabile (ex art. 669 terdecies, quarto comma) e, per l'effetto, non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 5672/1997
L'esecuzione di un provvedimento possessorio è inseparabile dal procedimento nel quale esso fu pronunciato, e deve, pertanto, svolgersi nell'ambito dello stesso giudizio, senza dar luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata, onde garantire il conseguimento delle finalità che gli sono proprie, in relazione alle esigenze cautelari e conservative che lo determinarono, così che l'attuazione e la regolarità formale della esecuzione medesima può essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio, e non anche attraverso il rimedio della opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 98/1997
Nel procedimento possessorio – quale regolato dal codice di procedura civile nel testo antecedente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990 – il ricorso previsto dall'art. 703, comma primo, del codice di rito vale ad introdurre sia la fase sommaria che la fase ordinaria, a cognizione piena del giudizio, senza bisogno, ai fini della trattazione di questa, di una qualsiasi, ulteriore istanza.
Cass. civ. n. 3303/1996
Nel giudizio di reintegrazione del possesso l'autore morale dello spoglio o, comunque, l'autore che non sia in grado di operare la restituzione in pristino sono legittimati passivi, perché anche in tali ipotesi la sentenza conserva la sua autorità, quantomeno al fine accessorio e consequenziale di legittimare la richiesta di risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 8581/1994
... Ne consegue che allorché lo spogliato o chi abbia subito molestie invochi erroneamente, per l'esecuzione dell'ordine di reintegra o di manutenzione, l'art. 612 c.p.c., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione proposta e l'applicazione della legge, e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'esecuzione dell'ordine del giudice, comunque qualificate dall'interessato, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel processo possessorio, idoneo soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e/o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato da parte del giudice.
Cass. civ. n. 9297/1993
Quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno dei quali esecutore materiale e l'altro autore morale (e tale va considerato il soggetto che dell'atto lesivo si giovi, come il proprietario dell'edificio che venga ampliato in modo lesivo dell'altrui possesso), sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili.
Cass. civ. n. 6844/1991
Poiché spetta al giudice di dare l'esatta qualificazione alla domanda indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obiettivi come fissati dall'attore, legittimamente il giudice può qualificare i fatti prospettatigli come spoglio, quali mere turbative traendone le dovute conseguenze sul piano dei rimedi possessori, senza con ciò violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), atteso che la domanda di reintegrazione del possesso comprende quella di manutenzione costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso.
Cass. civ. n. 5389/1990
Nell'azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in capo allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell'art. 1163 c.c. e conferma la ratio della stessa norma e dell'art. 1168 c.c., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell'autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spoliator sia nella impossibilità assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l'attore pur sempre interesse alla statuizione dell'illegittimità dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio.
Cass. civ. n. 1122/1988
L'adozione della forma del ricorso per la proposizione dell'azione possessoria non è prescritta sotto comminatoria di nullità, con la conseguenza che l'azione stessa è ammissibile anche se proposta con citazione. In tale ultima ipotesi resta soltanto esclusa la possibilità di emanazione dei provvedimenti interinali urgenti che, nella prima fase del procedimento, il pretore può emettere anche inaudita altera parte.
Cass. civ. n. 280/1984
Nel procedimento possessorio, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, si applica soltanto alla fase sommaria, caratterizzata dall'urgenza, e non anche alla successiva fase di merito, che si svolge con le forme ed il rito del giudizio ordinario ed in cui la situazione di urgenza, per definizione, è cessata, sicché tale sospensione non si applica al termine per impugnare la sentenza conclusiva di quest'ultima fase.
Cass. civ. n. 105/1984
Per «autore morale», passivamente legittimato nell'azione possessoria unitamente all'autore materiale, deve intendersi il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato, sicché la sola adesione di carattere morale all'azione dello spogliatore (o di colui che ha turbato il possesso) non è sufficiente ai fini della legittimazione passiva.
Cass. civ. n. 5226/1983
Le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio (quella sommaria, diretta a comporre provvisoriamente la controversia con l'emanazione di provvedimenti immediati richiesti dall'urgenza del caso, e quella di trattazione del merito, che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio contenzioso per culminare nella sentenza che definisce la controversia), non essendo legate da un nesso di successione necessaria, ben possono essere unificate, con il conseguente carattere definitivo del provvedimento emesso, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, ma siffatta deviazione dallo schema tipico, data la sua eccezionalità, deve risultare in modo univoco da elementi che rendano chiaro l'intendimento del giudice di considerare definito in tutti i suoi aspetti il merito della causa, così da non lasciare margine per ulteriori decisioni al riguardo, e, pertanto, deve escludersi allorché, dopo il provvedimento interinale, il giudizio prosegua, su espressa disposizione del pretore, per l'esame del merito.
Cass. civ. n. 5070/1983
Le azioni possessorie sono proponibili contro chi abbia posto in essere un comportamento arbitrario che sia causa diretta ed immediata della perdita o della molestia del possesso. Deve pertanto escludersi che il possessore di un immobile locato possa esperire dette azioni contro chi vantandosi compossessore (nella specie, la moglie del locatore per asserita comunione legale dei beni) si sia limitato a richiedere al locatario il pagamento in proprio favore del canone, e lo abbia poi riscosso per effetto di adesione di quest'ultimo, atteso che, in tale situazione, fra il fatto denunciato e la lamentata perdita o molestia del possesso si inserisce un'autonoma e libera determinazione del terzo con conseguente esclusione di ogni rapporto genetico tra quel fatto ed il pregiudizio del possesso.
Cass. civ. n. 6363/1982
Il ricorso al giudice ordinario, per ottenere, anche con azione di nunciazione, o con altra istanza rivolta a conseguire provvedimenti cautelari ed urgenti, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento, attivo o passivo, è consentito quando si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale, cioè di una condotta dell'amministrazione stessa soggetta ai criteri generali della diligenza e prudenza, nonché della buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati (nella specie, in relazione all'esecuzione e manutenzione di opera pubblica), e sempre che tale condotta non risulti ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, anche quando il giudice ordinario, nel concorso dell'indicata situazione, abbia il potere di condannare l'amministrazione ad un facere o ad un pati, il giudice medesimo resta soggetto ai limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), nel senso che la suddetta condanna deve riferirsi ad attività di diritto comune, e non può tradursi in una interferenza nell'esercizio di potestà pubbliche, implicante revoca, modifica o sospensione di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che se la P.A. non dovesse svolgere quall'attività eventualmente necessaria per dare esecuzione all'ordine giudiziale, essa non potrebbe esservi costretta, ma sarebbe semplicemente considerata inadempiente.
Cass. civ. n. 1046/1979
In tema di azioni possessorie, il termine stabilito dal pretore per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si deve considerare di natura ordinatoria, mancando un'espressa attribuzione legislativa di perentorietà, ove il giudice, nelle ipotesi di domanda di reintegrazione e di domanda di manutenzione qualificata da pericolo di danno grave ed imminente, si riservi di dare i provvedimenti immediati dopo la costituzione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 3174/1978
Nel procedimento possessorio, l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioè, compiuto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento stesso possa spiegare autorità di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi.
Cass. civ. n. 1701/1975
La norma dell'art. 125 c.p.c. che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata non può trovare applicazione nei procedimenti che sono introdotti mediante ricorso e con i quali una parte si rivolge direttamente al giudice per ottenere dal medesimo, anche inaudita altera parte, i particolari provvedimenti dalla legge previsti; così come si verifica nei procedimenti possessori, nei quali il pretore è sollecitato a dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari per la reintegrazione e manutenzione nel possesso (art. 703, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 689 dello stesso codice). Nei procedimenti anzidetti, il conferimento della procura al difensore deve necessariamente precedere la presentazione dell'atto, che è destinato a promuovere subito l'attività del giudice.
Cass. civ. n. 1502/1974
L'omessa indicazione del termine perentorio per la notificazione del decreto con il quale il pretore, investito di una domanda di reintegrazione, abbia dato immediatamente i provvedimenti necessari fissando nel contempo l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei medesimi, non è causa di nullità qualora la parte convenuta, pur avendo, ricevuto una tempestiva notificazione, non sia comparsa nell'udienza fissata, ma in quella successiva senza eccepire alcuna nullità del decreto del pretore, poiché in tal caso si verifica la sanatoria prevista dall'art. 157 c.p.c.