Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari [592 c.c.] o legittimi [587, 565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [52 ss.] .
I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63 co. II, 64].
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [51, 63 co. 3, 448].
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [119 c.p.c.]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.