L'accesso dell'
ufficiale giudiziario nell'immobile oggetto di esecuzione deve essere preceduto, oltre che dalla notifica del
titolo esecutivo e del
precetto, anche dalla notifica di un
preavviso di rilascio all'esecutato o a tutti gli eventuali obbligati (da tale notifica ha inizio l'esecuzione per rilascio).
Secondo quanto disposto dalla norma in esame, l'accesso dell'ufficiale giudiziario nell'immobile deve avvenire entro dieci giorni (non più tre) dalla notifica del preavviso all'esecutato.
A differenza di quella dell’istante o di persona da questi delegata, la
partecipazione dell'esecutato
non è condizione di validità o regolarità della procedura.
Nel giorno e all'ora indicati nel preavviso, l'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, si reca nei luoghi dell’esecuzione; va precisato che, mentre l'accesso senza i documenti costituisce una mera
irregolarità, l'accesso effettuato al di
fuori dei tempi indicati legittima l'
opposizione agli atti esecutivi.
Se in sede di accesso nell'immobile la
parte istante concede al detentore, anche verbalmente, una dilazione nel rilascio del bene, a favore di questi non si realizza un'interversione del
possesso in danno dell'
avente diritto al rilascio né uno
spoglio clandestino o violento nei suoi confronti.
Analogamente a quanto disposto dall'
art. 606 del c.p.c., l'ufficiale giudiziario, per
accedere ai luoghi, può fare uso dei
poteri che gli sono attributi dall’
art. 513 del c.p.c.; egli può, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, aprire ex
art. 610 del c.p.c. porte e cancelli e richiedere l'assistenza della
forza pubblica per il compimento delle operazioni.
La mancata concessione della forza pubblica da parte dell'autorità, se ingiustificata può determinare a carico della
pubblica amministrazione una
responsabilità extracontrattuale ed il conseguente obbligo di indennizzare il
creditore istante dei danni subiti a causa del procrastinarsi dell'esecuzione.
La
presenza all'accesso della
parte istante, o di persona da essa designata, risulta indispensabile per ricevere l'immissione nel possesso del bene e la consegna delle chiavi.
Legittimato a ricevere l'immissione nel possesso è anche il
difensore della parte istante il cui mandato non sia formulato in modo tale da escludere tale possibilità.
L'art. 608 non specifica le
modalità attraverso cui
l'immissione nel possesso deve essere effettuata; va, tuttavia, detto che la consegna si svolge in maniera diversa a seconda delle caratteristiche del bene da rilasciare (così, se il bene è suscettibile di essere chiuso, il trasferimento può avvenire attraverso la consegna delle chiavi, altrimenti la consegna non può che essere simbolica).
La consegna è accompagnata dall
'ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario
all'esecutato di riconoscere il nuovo stato di fatto; qualora l'esecutato non dovesse essere presente al momento dell'accesso, deve essergli data notizia dell'avvenuta immissione nel possesso e dell'ingiunzione notificandogli il relativo
verbale.
L'immissione in possesso si perfeziona al momento dell'ingiunzione effettuata dall'ufficiale giudiziario; da tale momento, il comportamento dell'occupante che continui ad occupare il bene immobile ed impedisca così il
godimento dell'avente diritto, integra l'elemento oggettivo dello
spoglio.
L'ingiunzione deve essere rivolta, oltre che all'esecutato, anche ai
terzi presenti nei luoghi, che detengano il bene in nome dell'esecutato e la cui posizione dipenda da quella dell'obbligato.
I terzi devono riconoscere il nuovo possessore e nei loro confronti l'ingiunzione opera come
notizia degli effetti che il rilascio determina a favore dell'istante (al pari di una comunicazione stragiudiziale dell'atto).
L'esecuzione per rilascio non deve arrestarsi in ragione di un eventuale
pignoramento esistente sull'immobile che, benché pignorato, può essere rilasciato in favore del creditore istante.