Constatazione preliminare: la riproduzione quasi integrale in questo Capo del R. D. 7 giugno 1923, n. 1364
Nella Relazione Ministeriale al Libro delle obbligazioni (n. 257) si avverte categoricamente che « le disposizioni concernenti i titoli nominativi: riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, quelle del R. D. 7 giugno 1923, n. 1364 ».
Ne segue che l'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del R. Decreto testé citato potrà, e dovrà, essere tenuta presente nella interpretazione e sistemazione delle disposizioni sancite nel Capo IV del Titolo V in esame.
La legittimazione attiva in materia di titoli nominativi: concetto ed estremi legali: a) Il possesso del titolo; b) La risultanza della investitura del diritto cartolare, dalla conformità della intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell'emittente, c) la presentazione del titolo; d) L’identificazione del possessore del titolo
Anche in materia di titoli nominativi in generale, trovano applicazione la distinzione fondamentale, sopra formulata e più volte richiamata fra titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto interno, — ed altresì la suddistinzione, pure formulata sopra, fra legittimazione attiva e legittimazione passiva.
Il concetto di soggetto attivamente legittimato, come si è ripetutamente visto, coincide con quello di possessore qualificato, a cui, appunto, si riferisce l'art. 2021 nuovo Cod. civ. [« Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto della intestazione a sato favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente »], che è una norma speciale concernente appunto tutti i titoli nominativi, e che, evidentemente, é collegata col precedente art. 1992, io comma regolante tutti i titoli di credito.
Dunque, perchè si abbia la legittimazione attiva rispetto ad un titolo nominativo, occorre la ricorrenza congiunta, o concorso, dei seguenti estremi legali: a) Il possesso del titolo. b) La risultanza della investitura del diritto cartolare, dalla conformità delta intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell'emittente. e) La presentazione del titolo. d) La identificazione del possessore del titolo. 3. Sub a) c) d) Per quanto concerne gli estremi legali del «possesso del titolo», nonché della « presentazione » e della « identificazione del possessore» del titolo stesso, — ci riferiamo, sostanzialmente, alla esposizione sopra eseguita a proposito dei medesimi estremi, in materia di titoli all'ordine in generale.
Sub a) c) d) – richiami
Per quanto concerne gli estremi legali del possesso del titolo, nonché della presentazione e della identificazione del possessore del titolo stesso, ci si riferisce, sostanzialmente, all’esposizione sopra eseguita a proposito dei medesimi estremi, in materia di titoli all’ordine in generale.
Sub b) Conformità e difformità dell’intestazione del titolo rispetto a quella contenuta nel registro dell’emittente
A tenore del citato art. 2021, l’investitura del diritto cartolare deve risultare dalla conformità dell’intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell’emittente.
In proposito, si è giustamente ritenuto rispetto all’art. 1, comma 1, R. D. 7 giugno 1923 cit., e l’insegnamento è bene riferibile al corrispondente art. 2021 in esame, che in caso di non concordanza fra l’intestazione del titolo e il nome sotto il quale è avvenuta l’iscrizione nel registro dell’emittente, deve prevalere quest’ultima, perché il sottoscrittore si affida alle proprie registrazioni, delle quali è sicuro, mentre il titolo, messo in circolazione, può andare soggetto ad alterazioni.