Nell’ambito dell’
amministrazione condominiale, il
reato di
appropriazione indebita, di cui all’articolo
646 del codice penale, si configura quando l’amministratore, avendo il
possesso di determinati beni dei condomini, se ne appropria, per procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto.
L’
appropriazione si deve sostanziare in una
condotta con cui non solo l’amministratore ometta la restituzione di tali beni, ma compia atti da cui emerga la sua
volontà di considerarli come propri, ignorando la richiesta di restituzione da parte dei condomini.
Il reato è procedibile a
querela e la Cassazione (con la sent. n. 34196/2018) ha affermato che questo si consuma all’atto della cessazione dalla carica di amministratore: la querela, infatti, è proponibile
entro novanta giorni dal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore.
La giurisprudenza ha precisato che l’attività dell’amministratore di detenere le somme versate dai condomini e di effettuare prelievi e pagamenti in favore del condominio è assimilabile al
mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle norme in materia di mandato nei rapporti tra l’amministratore e i condomini.
Dunque, essendo l’amministratore un
mandatario del condominio, al termine del suo incarico ha l’obbligo di rendere il conto e restituire tutto ciò che ha ricevuto in ragione del mandato: il
denaro ed i documenti sono infatti di
proprietà del condominio.
Nella vicenda in esame era stato proposto ricorso in Cassazione da parte di un amministratore condominiale,
condannato in
appello per appropriazione indebita, il quale contestava la condanna perché i giudici di merito
non avevano dimostrato dove questi avesse collocato i fondi sottratti.
La Cassazione, con
ordinanza n. 1185/2019, ha dichiarato inammissibile il
ricorso, sostenendo l’adeguata
motivazione della
sentenza di condanna, in quanto comunque dimostrava l’indebita appropriazione delle somme conferite dai condomini e non utilizzate a favore del condominio. Dunque, secondo la Corte, l’accusa non deve necessariamente provare dove si trovino i fondi sottratti dall’amministratore condominiale.