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Appropriazione indebita dell’amministratore di condominio: non serve provare dove si trovano i fondi sottratti

Appropriazione indebita dell’amministratore di condominio: non serve provare dove si trovano i fondi sottratti
Per provare l’appropriazione indebita non è necessario accertare dove siano stati collocati i beni sottratti dall’amministratore condominiale.
Nell’ambito dell’amministrazione condominiale, il reato di appropriazione indebita, di cui all’articolo 646 del codice penale, si configura quando l’amministratore, avendo il possesso di determinati beni dei condomini, se ne appropria, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
L’appropriazione si deve sostanziare in una condotta con cui non solo l’amministratore ometta la restituzione di tali beni, ma compia atti da cui emerga la sua volontà di considerarli come propri, ignorando la richiesta di restituzione da parte dei condomini.
Il reato è procedibile a querela e la Cassazione (con la sent. n. 34196/2018) ha affermato che questo si consuma all’atto della cessazione dalla carica di amministratore: la querela, infatti, è proponibile entro novanta giorni dal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore.
La giurisprudenza ha precisato che l’attività dell’amministratore di detenere le somme versate dai condomini e di effettuare prelievi e pagamenti in favore del condominio è assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle norme in materia di mandato nei rapporti tra l’amministratore e i condomini.
Dunque, essendo l’amministratore un mandatario del condominio, al termine del suo incarico ha l’obbligo di rendere il conto e restituire tutto ciò che ha ricevuto in ragione del mandato: il denaro ed i documenti sono infatti di proprietà del condominio.
Nella vicenda in esame era stato proposto ricorso in Cassazione da parte di un amministratore condominiale, condannato in appello per appropriazione indebita, il quale contestava la condanna perché i giudici di merito non avevano dimostrato dove questi avesse collocato i fondi sottratti.
La Cassazione, con ordinanza n. 1185/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sostenendo l’adeguata motivazione della sentenza di condanna, in quanto comunque dimostrava l’indebita appropriazione delle somme conferite dai condomini e non utilizzate a favore del condominio. Dunque, secondo la Corte, l’accusa non deve necessariamente provare dove si trovino i fondi sottratti dall’amministratore condominiale.


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