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Articolo 198 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

Dispositivo dell'art. 198 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 198 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Secondo l'articolo che si sta per commentare, il curatore è tenuto a redigere, in base alla documentazione contabile ricevuta e di quella ulteriore che può acquisire in forza della sentenza di apertura della l.g., due elenchi:
  • l'elenco dei creditori del debitore e dell'ammontare del credito cui hanno diritto, insieme alle eventuali cause di prelazione;
  • l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su beni della procedura, con i rispettivi titoli.
Trattasi di una verifica amministrativa, volta ad individuare i soggetti che possono entrare a far parte del comitato dei creditori, e ad individuare i soggetti destinatari della comunicazione del curatore contenente l'invito a presentare istanza di insinuazione allo stato passivo o di rivendica.

Il comma 2° riguarda la redazione del bilancio ante procedura, che deve andare dal 1°gennaio dell'anno solare in corso (o comunque dall'apertura dell'esercizio se avente diversa decorrenza) sino al momento della dichiarazione di apertura della procedura di l.g.
In caso di inadempimento da parte del debitore, sovviene il potere di redazione del bilancio da parte del curatore, che è tenuto ad effettuare le verifiche ed apportare allo stesso bilancio le rettifiche necessarie.
Il curatore non è tenuto a predisporre i bilanci delle annualità precedenti, che restano nella sola ed unica responsabilità dell'imprenditore decotto.
Per le società già in stato di liquidazione al momento dell'apertura della l.g., che fino alla chiusura della stessa i liquidatori non devono rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 2490 c.c.

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