La girata come mezzo di trasferimento dei titoli nominativi
L'art. 2023, 1 comma nuovo cod. civ., in maniera conforme all'abrogato art. 11, 1 comma R. D. 7 giugno 1923, n. 1364, ammette la trasferibilità dei titoli nominativi «
anche mediante girata ».
Il che, come si è bene osservato rispetto all'art. 11 testé cit., non importa l'annullamento della differenza fra la legge di circolazione dei titoli in parola e quella dei titoli all'ordine. Infatti, l'art. 2023, 3° comma, in quanto, al pari del cit., art. 11, 8° comma, dispone precisamente che «
il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro» — «lascia chiaramente intendere che gli effetti della girata di titoli nominativi si limitano ai rapporti fra girante e giratario immediato o giratari successivi e anche nei confronti della generalità dei terzi, ma non hanno efficacia di fronte ad uno speciale terzo: l'emittente, rispetto a cui il trasferimento si opera sempre mediante annotazione sul registro.... »
Il diritto di ottenere tale annotazione spetta, in tale caso di girata, naturalmente al soggetto attivamente legittimato all'esercizio dei diritti cartolari, ossia, come di regola in materia di titoli all'ordine (art. 2008 nuovo Cod. civ.), a chi agli estremi del «
possesso» e della «
presentazione del titolo», e della «propria identificazione », aggiunge quello della «
risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare », nel senso che questa (investitura) deve apparire da «
una serie continua di girate » (art. 2023, 3 comma).
Forma della girata dei titoli nominativi
Tuttavia, nella fattispecie, la forma della girata è disciplinata in maniera difforme da quella sancita nella norma generale del precedente
art. 2009 del c.c.; per ciò che:
I) «
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario » (art. 2023, 2 comma); cioè deve essere in pieno o nominativa, e, correlativamente, non pub essere in bianco. Il quale divieto trova un precedente legislativo nell'abrogato art. II, 2 comma, R. D. L. 7 giugno 1923, e fu, qui, attribuito alle «
preoccupazioni fiscali del legislatore ».
2) La firma del girante deve essere «
autenticata da un Notaio o da un Agente di cambio» (art. 2023); onde da questa disposizione, come già dal cit. art. 11, 3 comma, viene statuita una esigenza formale ignota al diritto cambiario, ed anche al diritto dei titoli di credito in generale.
Girata di titoli nominativi non interamente liberati
Ove si tratti di «
titoli non interamente liberati», quali possono essere le azioni delle società (artt.
2354, n. 4 e
2356 Cod. civ.), «
è necessaria anche la sottoscrizione del giratario» (art. 2023, 2° comma), — sottoscrizione, che è sottoposta anche essa alla predetta esigenza della autenticazione ad opera di un Notaio o Agente di cambio, — e che importa, da parte del giratario, l'assunzione dell'obbligazione solidale (col girante) di pagare il residuo debito verso l'emittente (art.
2356 cit.).