Cass. civ. n. 31310/2024
La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia manifestata dallo stesso dopo il raggiungimento della maggiore età.
Cass. civ. n. 19010/2024
L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito; le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.
Cass. civ. n. 26419/2023
In materia di responsabilità del notaio, l'adempimento secondo diligenza dell'incarico di procedere ad accettazione con beneficio d'inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell'atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto, ma detta prestazione accessoria a tanto si arresta, ossia, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, dovendosi escludere che alla redazione dell'inventario possa comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall'intervento dell'organo giudiziario.
Cass. civ. n. 14442/2019
In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.
Cass. civ. n. 16514/2015
In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).
Cass. civ. n. 24668/2006
La pronuncia resa sull'ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., in sede di reclamo avverso un provvedimento con cui sia stata respinta un'istanza impropria ai sensi dell'art. 487 c.c., volta a far dichiarare la decadenza di un erede dal diritto di accettare l'eredità per non aver reso la dichiarazione di accettazione nei 40 giorni successivi al compimento dell'inventario, è priva dei caratteri di decisorietà e definitività. Ne consegue che, contro di essa, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. ha precisato che, stante l'anomalia del procedimento, le questioni relative alla avvenuta o meno accettazione dell'eredità, decise con delibazione sommaria, avrebbero potuto essere sollevate in un eventuale giudizio di cognizione relativo alla sussistenza o meno della qualità di erede del resistente).
Cass. civ. n. 10197/2000
Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del de cuius, né agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intensa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.
Cass. civ. n. 6871/1999
In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i chiamati all'eredità non siano nel possesso dei beni, dopo la formale dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di inventario, devono completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento del pretore di nomina, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., del soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario. In tal caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel provvedimento pretorile per la formazione dell'inventario.
Cass. civ. n. 1628/1985
Il chiamato all'eredità il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d'inventario non precedute dall'accettazione con il beneficio d'inventario a norma dell'art. 487 c.c., può accettare l'eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni con la conseguenza che in tale ipotesi non può trovare applicazione l'ultimo comma di detta disposizione che prevede la perdita del diritto di accettare l'eredità quando questa non sia stata ancora accettata.
Cass. civ. n. 329/1977
La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art. 505, ultimo comma, c.c. opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 487 c.c., di chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario stesso nel termine prescritto o prorogato, verificandosi anche in tale ipotesi una decadenza dal beneficio.
Cass. civ. n. 3220/1974
Il titolo primario della delazione ereditaria è il testamento, rispetto al quale la successione legittima opera solo in via suppletiva e quella c.d. necessaria in via correttiva, subordinata all'iniziativa del riservatario preterito; quest'ultimo, finché non si avvalga dell'azione di riduzione, non è chiamato all'eredità, non ha l'onere né il potere di accettare l'eredità, e nei suoi confronti non può verificarsi la decadenza prevista dall'art. 487, terzo comma, c.c.