La norma prevede in capo al
chiamato all'eredità che
non sia nel possesso dei beni ereditari la facoltà di
accettare puramente e semplicemente o con beneficio di inventario fino alla
prescrizione del suo diritto o entro il termine eventualmente stabilito dal giudice ai sensi dell'art.
481 del codice civile.
Non sussiste in caso di chiamato non possessore la necessità di tutelare il
patrimonio ereditario e i terzi dai pregiudizi che potrebbero loro derivare dalla sottrazione, dal consumo o dalla distruzione dei beni ereditari da parte del chiamato e che ha spinto il legislatore a prevedere in capo al chiamato possessore stringenti limiti temporali entro cui rinunciare, fare l'inventario e accettare con beneficio di inventario (art.
485 del codice civile).
La norma prevede, poi, in capo al chiamato non possessore,
che abbia accettato l'eredità, la facoltà di accettare con beneficio di
inventario predisponendo l'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione. Tale norma a differenza dell'art.
485 2° comma del codice civile non prevede un'eccezionale ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, in quanto prevede esclusivamente la
decadenza dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma presuppone una dichiarazione espressa di accettazione.
La norma in oggetto prevede, infine, la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte del chiamato non possessore che, redatto l'inventario, entro quaranta giorni non dichiari di accettare l'eredità.
Tale effetto si fonda sulla
presunzione della mancanza di volontà di accettare del chiamato che, avendo esatta contezza del valore del patrimonio ereditario, in forza dell'inventario precedentemente stilato, entro il suddetto termine non abbia ancora accettato l'eredità.
La
perdita del diritto di accettare di cui sopra
è definitiva non potendo essere parificata ad una vera
rinunzia e come tale pur ricorrendone i presupposti di cui all'art.
525 del codice civile non potrà essere oggetto di revoca o impugnazione da parte dei creditori ai sensi dell'art.
524 del codice civile.
Qualora, invece, nel termine di quaranta giorni dalla redazione dell'inventario il chiamato non possessore
rinunzi non si determinerà allo scadere dei quaranta giorni la perdita del diritto di accettare e di conseguenza la rinuncia sarà
revocabile a norma dell'art.
525 del codice civile.