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Articolo 210 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Dispositivo dell'art. 210 Codice di procedura civile

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo(1), il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.](2), può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo(3).

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [95 disp. att.].

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione [90 c.p.c.].

Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma(4).

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500(4).

Note

(1) L'art. 118 del c.p.c. stabilisce che l'ispezione può essere ordinata se non comporti un grave danno per la parte o per il terzo, senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 200 e 201 c.p.p. (segreto professionale o d'ufficio).
Il giudice potrà ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo: tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del g.i., il quale non deve specificare le ragioni per cui ritiene di pronunciare l'ordine.
Tuttavia, è indispensabile che l'ordine di esibizione sia impartito solo per gli atti la cui acquisizione al processo sia necessaria o quantomeno molto influente per la decisione della causa.
(2) L'istanza di esibizione è sempre necessaria, tranne nel caso previsto dall'art. 2711 del c.c. in relazione all'esibizione dei libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia nonché scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la causa stessa.
L'istanza di parte presuppone in ogni caso: l'interesse del richiedente; la certezza dell'esistenza del documento, che deve essere precisamente indicato; la prova della effettiva possibilità di consegnare il documento o la cosa; l'indicazione del soggetto cui è rivolto l'ordine.
(3) Il giudice si pronuncia sull'esibizione con ordinanza, revocabile e modificabile ai sensi degli artt. 177 e 178.
La parte destinataria dell'istanza di parte è tenuta a conservare la documentazione oggetto della richiesta sino a che il giudice abbia definitivamente provveduto in ordine all'esibizione.
(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

L'esibizione è un mezzo di prova che ha ad oggetto un documento o un bene rilevante per il giudizio, del quale però la parte non ha la disponibilità materiale.

Brocardi

Actio ad exhibendum
Ad exhibendum possunt agere omnes, quorum interest
Exhibere est facere in publico potestatem ut ei qui agat experiundi sit copia

Spiegazione dell'art. 210 Codice di procedura civile

L'esibizione rappresenta una modalità per acquisire prove documentali durante il processo.
In generale si distingue tra produzione, di cui si parla quando la parte, essendo in possesso di un documento ed avendo intenzione di avvalersene in giudizio, lo deposita in cancelleria o lo produce in udienza, al fine di metterlo spontaneamente a disposizione del giudice.
Si ha, invece, esibizione quando la parte intende utilizzare come prova un documento di cui non ha la disponibilità, essendo questo in possesso di un terzo o della controparte: è a questi che viene imposta l'attività di produzione del documento attraverso un ordine del giudice.

In quanto istituto di carattere prettamente processuale, esso non trova alcun fondamento su diritti di natura sostanziale sulla res exhibenda, ma si fonda esclusivamente sulla necessità di acquisire al processo un determinato documento, che possa contribuire alla conoscenza dei fatti di causa.

Nel rapporto con l’ispezione di cui all’art. 118 del c.p.c., alcuni hanno sostenuto che fra i due istituti sussista un nesso di strumentalità, nel senso che l'esibizione non sarebbe altro che un atto preparatorio dell'ispezione; la tesi prevalente in dottrina, invece, ritiene che si tratta di istituti tra loro del tutto autonomi, sia dal punto di vista strutturale che funzionale.

Dispone espressamente la norma che possono costituire oggetto di esibizione sia i documenti che altre cose.
In particolare, nel concetto di “altre cose” vi si devono intendere ricompresi tutti gli oggetti materiali idonei a rappresentare o dare conoscenza di un fatto controverso, fatta eccezione, indubbiamente, per quegli oggetti che non sono fisicamente idonei ad essere inseriti o conservati tra gli atti del giudizio, per i quali sarà possibile fare ricorso all’ispezione (es. beni immobili, beni mobili di grandi dimensioni, persone, animali, ecc.).

In dottrina si è affermata la tesi secondo cui l’ordine di esibizione non può riguardare qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini della causa, ma soltanto quei documenti che siano in qualche modo comuni al richiedente ed alla controparte, e ciò per evitare che con l'esibizione si determini un'eccessiva intrusione nella sfera privata della parte.
Per tale ragione la medesima dottrina ha ritenuto che non possano costituire oggetto di un ordine di esibizione documenti formati per uso proprio o privato (es. documenti relativi a rapporti tra la controparte e un terzo).
In contrario si è osservato, però, che tale tesi contrasterebbe con la stessa lettera dell'art. 210 e con la natura dell'esibizione, avente carattere esclusivamente processuale.

L'esibizione può essere ordinata soltanto a seguito di apposita istanza avanzata dalla parte interessata.
In ordine al contenuto specifico di tale istanza occorre fare riferimento all’art. 94dospattcpc, il quale dispone che essa deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa da esibire.
Tale specifica indicazione non soltanto consentirà al giudice di indagare sulla rilevanza del mezzo istruttorio, ma servirà anche ad impedire che la parte si serva del provvedimento esibitorio a scopi meramente esplorativi, trasformandolo in uno strumento per cercare tra i documenti in possesso della controparte la prova per sostenere le proprie ragioni.

Per quanto concerne i termini per la sua proposizione, vanno rispettati quelli previsti per le deduzioni istruttorie; pertanto, qualora la richiesta di esibizione sia stata presentata solo in appello, la parte che ne fa istanza dovrà provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta (non è possibile superare le preclusioni processuali di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa è in grado di procurarsi).

Ritornando al contenuto dell’art. 94 delle disp. att. c.p.c., si legge che, quando necessario, l'istanza di esibizione deve anche contenere la prova che il destinatario dell’ordine è in possesso della res exhibenda (tale prova può anche essere di carattere presuntivo).
Indubbiamente, sia l’indicazione specifica del documento che del possesso in capo alla controparte o al terzo implicano che della res exhibenda sia certa anche la materiale esistenza.

Secondo quanto espressamente previsto al primo comma della norma, il giudice ordinerà l’esibizione solo qualora ne ritenga necessaria l'acquisizione al processo, nel senso che deve trattarsi di documento indispensabile e che non deve essere possibile acquisire in altro modo la prova del fatto; solo tale necessità potrà giustificare il sacrificio della libertà e dell'autonomia della parte e del terzo in possesso del documento.

Per effetto del richiamo che la norma fa all’art. 118 del c.p.c., l'ordine di esibizione deve intendersi soggetto agli stessi limiti di ammissibilità previsti dal legislatore per l'ordine di ispezione, il che comporta che esso può essere pronunciato a condizione che non ne derivi grave danno per la parte o per il terzo o che gli stessi non debbano essere costretti a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato.

Il provvedimento attraverso cui il giudice dispone l'esibizione ha natura e forma di ordinanza istruttoria, modificabile e revocabile ai sensi dell'art. 177 del c.p.c., ma non reclamabile al collegio a seguito della modifica operata sull’art. 178 del c.p.c. dalla Legge n. 353/1990.

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma della norma in esame, l'ordinanza con cui viene disposta l’esibizione deve anche indicare:
1. il tempo dell’esibizione: deve essere indicato il termine (non perentorio) entro il quale il destinatario dell'ordine sarà tenuto ad ottemperarvi.
E’ stato precisato che il mancato rispetto del termine ordinatorio previsto per ottemperare all'ordine non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non determinando alcuna lesione del diritto di difesa della controparte.
2. il luogo dell’esibizione: il documento va esibito mediante deposito in cancelleria o in udienza, e più precisamente inserendolo nel fascicolo d'ufficio, in caso di esibizione fatta dal terzo, e nel fascicolo di parte, in caso di esibizione ad opera della parte;
3. il modo dell’esibizione: in ordine a tale elemento occorre semplicemente richiamare l’art. 212 del c.p.c..

Qualora l'ordine sia pronunciato nei confronti della parte contumace o di un terzo, il giudice deve anche fissare un termine per la notificazione del provvedimento, specificando la parte che è tenuta a provvedervi nel caso in cui l’istanza provenga da più parti.
In caso di mancata notificazione entro il termine assegnato, si configura una rinuncia al mezzo istruttorio a meno che la parte onerata non sia in grado di giustificare l'inottemperanza, potendo in questo caso chiedere ed ottenere una proroga del termine o la fissazione di un nuovo termine.

Il terzo comma affronta il problema delle spese che possono rendersi necessarie per adempiere all’ordine di esibizione, disponendo che queste devono essere anticipate dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione (la mancata anticipazione esonera il possessore del documento dall'obbligo di esibirlo).
All'anticipazione vi si deve provvedere solo dopo che il giudice ha ordinato l'esibizione, non costituendo condizione di ammissibilità dell'istanza, ma solo modalità relativa all'esecuzione dell'ordinanza.

Prima della Riforma Cartabia nessuna conseguenza veniva prevista per l'ipotesi di ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione da parte del terzo o della controparte; per tale ragione parte della dottrina era stata indotta ad affermare che all’inadempimento dell'ordine di esibizione non potesse far seguito alcuna sanzione.
In contrario la dottrina prevalente sosteneva che il rifiuto della parte potesse valere come argomento di prova, dovendo trovare applicazione la disposizione generale contenuta nell'art. 116 del c.p.c., la quale consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.

Nel caso in cui, invece, l’inottemperanza provenisse dal terzo, secondo la dottrina prevalente doveva escludersi la possibilità di estendere al terzo la pena pecuniaria che l’art. 118 del c.p.c. prevede a suo carico per il caso di mancata esecuzione dell'ordine di ispezione, così come doveva escludersi la possibilità di configurare in capo al terzo una responsabilità per eventuali danni provocati alla parte interessata all'acquisizione del documento o, ancora, l'applicabilità di sanzioni penali.
La Riforma Cartabia, tuttavia, ha risolto ogni questione al riguardo, introducendo
due ultimi commi alla norma in esame al fine di rafforzare l’efficacia dell’ordine di esibizione del giudice, con disposizioni volte a sanzionare la mancanza di collaborazione all’attività giudiziale della parte e del terzo.
Al nuovo comma quarto, dunque, si prevede che l’inottemperanza della parte all’ordine di esibizione venga sanzionato con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 500 ed euro 3000.
Il giudice potrà altresì desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, c.p.c.
Il comma quinto riguarda invece l’inadempimento del terzo, la cui inottemperanza è sanzionata con una pena pecuniaria che può andare da euro 250 ad euro 1500. La sanzione non è tuttavia automatica, essendo sempre consentito alla parte e al giudice di valutare la consistenza del motivo che ha portato a non ottemperare all’ordine.

Deve infine evidenziarsi che, secondo un unanime orientamento della dottrina, il provvedimento esibitorio, avendo la forma di una ordinanza istruttoria, non è suscettibile di esecuzione forzata secondo le forme previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c. o dagli artt. 612 e ss. c.p.c. (non rientra tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474cpc).

Neppure si ritiene ammissibile ricorrere ad una forma indiretta di esecuzione forzata dell'ordine di esibizione attraverso l’istituto del sequestro giudiziario della res exhibenda ex art. 670 del c.p.c. comma secondo. Il sequestro, infatti, è un rimedio di natura cautelare, volto ad assicurare preventivamente la custodia del documento in caso di controversia sul diritto all'esibizione, ma non per ottenere anche la conoscenza del suo contenuto.

Massime relative all'art. 210 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38062/2021

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014).

Cass. civ. n. 31251/2021

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015).

Cass. civ. n. 27412/2021

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019).

Cass. civ. n. 5068/2021

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017).

Cass. civ. n. 13903/2020

In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/04/2018)

Cass. civ. n. 32265/2019

Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).

Cass. civ. n. 29237/2019

In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/09/2015)

Cass. civ. n. 8007/2018

L'art. 184 bis c.p.c. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) consente, qualora la necessità di richiedere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. abbia tratto origine dalle novità, imprevedibili "ex ante", insorte per effetto dell'andamento dell'attività istruttoria, di chiedere la rimessione in termini alla parte che sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, purché sussista un nesso di causalità tra gli esiti della prima attività istruttoria e la proposizione della seconda istanza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/04/2013).

Cass. civ. n. 2148/2017

Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito.

Cass. civ. n. 27231/2014

Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. (Nella specie, relativa alla domanda di attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l'avvenuta distruzione di una parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per l'accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile).

Cass. civ. n. 11671/2014

L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

Cass. civ. n. 14656/2013

Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa ed allo scopo di provarne l'incapacità di intendere e di volere al momento in cui era stata fatta una donazione, trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta, di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice.

Cass. civ. n. 28639/2011

In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 c.c. anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

Cass. civ. n. 17602/2011

L'istanza di esibizione degli estratti conto bancari di soggetti mutuanti, proposta al fine di provare, da parte del mutuatario, l'intervenuta estinzione del mutuo, è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacché l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti, posto che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 c.p.c., l'inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata.

Cass. civ. n. 6439/2010

I provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente; in quanto, con particolare riferimento alla denegata ammissione del mezzo di prova, il diniego si traduce in un vizio della sentenza qualora, in sede di controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, risulti che il ragionamento svolto sia incompleto, incoerente o irragionevole, sempre che il mezzo di prova richiesto e non ammesso sia diretto alla dimostrazione di punti decisivi della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della corte territoriale che, con riferimento al credito per provvigioni fatto valere da un agente, aveva ritenuto ingiustificato che l'attore non fosse in grado di indicare i clienti contattati e gli affari procurati - fatti costitutivi del diritto azionato - e meramente esplorativa la richiesta di esibizione dei relativi documenti da parte della proponente).

Cass. civ. n. 4375/2010

Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Cass. civ. n. 26943/2007

L'esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento) non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

Cass. civ. n. 17948/2006

L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (principio applicato dalla S.C. in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati successivamente al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e di atti interruttivi della prescrizione).

Cass. civ. n. 2262/2006

L'ordine di esibizione della prova costituisce l'espressione di una facoltà discrezionale che l'art. 210, primo comma, c.p.c., rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Cass. civ. n. 12997/2004

Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, il fascicolo sanitario personale del dipendente, in un giudizio volto all'accertamento di una malattia professionale) non è sindacabile in cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Cass. civ. n. 10043/2004

L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.

Cass. civ. n. 12611/2003

L'ordine di esibizione di un documento (art. 210, c.p.c.) costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito; tuttavia il mancato esercizio di detto potere è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull'istanza proposta dalla parte, che versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, il convenuto aveva esibito la polizza di assicurazione ed era stata accertata la stipula del contratto con un subagente, privo di poteri di rappresentanza, ma la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, che aveva contestato il perfezionamento del contratto, poiché la polizza prodotta faceva parte di una serie di moduli dei quali aveva denunciato lo smarrimento; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza di secondo grado che non aveva accolto l'istanza di esibizione dei libri e delle scritture contabili proposta dal danneggiato, omettendo del tutto di motivare sul punto, allo scopo di dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto – sia pure mediante ratifica tacita da parte dell'impresa assicuratrice – nonostante che il predetto, in quanto terzo rispetto al contratto, poteva offrire la relativa prova soltanto mediante la rappresentazione di fatti in grado di fondare presunzioni in tal senso).

Cass. civ. n. 12023/2002

Nei confronti dei privati, siano essi parti o terzi, non è ammissibile la richiesta di informazioni, prevista dall'art. 213 c.p.c. solo nei confronti della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, l'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 c.p.c.; tale ordine costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 11709/2002

In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e quale documento va considerata anche la riproduzione su nastro di una intervista televisiva), la certezza dell'esistenza del documento medesimo.

Cass. civ. n. 11225/2000

Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, “medio tempore”, la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall'art. 2220 c.c.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa.

Cass. civ. n. 10147/1998

L'art. 210 c.p.c. richiede non solo che venga indicato il documento che deve essere esibito, ma che venga anche indicato il soggetto nei cui confronti l'ordine deve essere rivolto. Pertanto, rettamente il giudice ritiene che non possa configurarsi quale istanza proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la richiesta di acquisizione di un atto senza indicare il soggetto al quale l'ordine di esibizione deve essere rivolto.

Cass. civ. n. 7318/1996

Il rigetto della istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante norme in materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Cass. civ. n. 2588/1986

Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 c.p.c.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.

Cass. civ. n. 7289/1983

L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di coattiva esecuzione né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui agli artt. 605 e seguenti, c.p.c. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.

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Anonimo chiede
martedì 10/04/2018 - Veneto
“In data 21.04.2010 viene incassato da mia madre, per contanti, un primo assegno di 26.000,00 euro emesso da mia sorella S. e, dopo l’incasso dell’assegno, il conto (cointestato col marito) presenta un saldo attivo di euro 80.978,64; dunque S. disponeva inizialmente di euro 106.978,64.
In data 23.04.2010 viene incassato da mia madre, sempre per contanti, un secondo assegno di 50.000,00 euro e il conto anziché presentare un saldo attivo di euro 30.978,64 è risultato avere un saldo di euro 35.978,64; dunque è intervenuto tra il giorno 21 e il giorno 23 aprile un versamento di euro 5.000,00 che sospetto essere parte dei 26.000 euro incassati da mia madre e poi consegnati a S..
In data 30.04.2010 viene incassato da mia madre, per contanti, un terzo assegno di 50.000,00 euro , cosa divenuta possibile perchè nel periodo dal 23 al 30 aprile vengono versati 15.000 euro ed infatti alla data del 30.04.2010 il conto presenta un saldo attivo di euro 978,64; il sospetto è che anche i 15.000 euro provengano dalle somme incassate da mia madre.
Infine, in data 7.05.2010, viene incassato presso altra Banca un quarto assegno di euro 100.000 (sempre per contanti) e il sospetto è che tale provvista sia stata conseguita, versando verosimilmente nelle stesse date di incasso degli assegni, prima i 21000 euro (26000-5000), poi i 35.000 (50.000-15.000) e infine i 50.000 (complessivamente 106.000 euro).
In tal modo disponendo di iniziali 106.978,64 S., agendo di concerto con mia madre, ha potuto ottenere una quietanza di 226.000 euro.
Poiché, evidentemente, chi ha versato le somme di cui sopra è mia sorella occorrerebbe richiedere al giudice, ex art.210 cpc, l’ordine di esibizione delle distinte di versamento dei 5.000 euro e dei 15.000 euro presso la prima Banca e dei 106.000 (21.000+ 35.000 + 50.000)presso la seconda Banca.
L’aspetto che dev’essere esaminato riguarda dunque l’ammissibilità o meno di tale mezzo istruttorio: il dubbio da risolvere riguarda il fatto che la richiesta possa essere intesa come avente finalità esplorativa, nel qual caso non verrebbe ammessa. Mi pare che il problema non si ponga nel caso dei versamenti dei 5.000 e dei 15.000 presso la prima Banca, essendovi certezza dei versamenti, mentre il problema si pone con i supposti versamenti presso la seconda Banca.
E’ molto probabile che le cose siano andate come da me ipotizzato , però mi domando , se il giudice dovesse ravvisare una finalità meramente esplorativa quanto ai versamenti nella seconda Banca, come altro si può fornire la prova? Si potrebbe invocare il principio di prossimità o vicinanza della prova , facendo ricadere su controparte l’onere della prova contraria o si deve fare ricorso alla prova per presunzioni, con tutte le incognite che essa comporta. Dico questo , perchè mi pare che l’onere probatorio richiestomi è quello di una probatio diabolica.”
Consulenza legale i 10/04/2018
L’ordine di esibizione alla parte o al terzo è disciplinato dall’art. 210 del c.p.c.
La sua ammissione presuppone la necessità di acquisizione al processo dei documenti richiesti.
In proposito l’art. 94 delle disp. att. c.p.c. prevede che l’istanza di esibizione debba contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Chiaramente l’ordine di esibizione non può sopperire all’eventuale inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova. Pertanto tale mezzo istruttorio sarà ammissibile solo ove la prova del fatto non sia acquisibile aliunde, cioè quando l’interessato non possa procurarsi da sé la documentazione richiesta (ad esempio, per mezzo dell’esercizio del diritto di accesso).
In questo caso, peraltro, è evidente che il richiedente potrebbe accedere alla documentazione bancaria della sorella solo a seguito di un ordine del Giudice.
Ad avviso di chi scrive, nel nostro caso una simile richiesta non dovrebbe essere considerata meramente esplorativa, data la sussistenza di indizi piuttosto precisi riguardanti un presunto accordo simulatorio intervenuto tra madre e sorella. La richiesta stessa non appare fondata su semplici sospetti, ma sull’analisi dei movimenti bancari del conto corrente della madre di cui, invece, il cliente è a conoscenza.

Occorre tuttavia tenere presente che non è possibile formulare una prognosi circa l’eventuale ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rientrando la stessa nella piena discrezionalità del Giudicante. Essa costituisce pertanto l’oggetto di una valutazione che non è neppure sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.
Per completezza, anche se la prova “principe” in questo caso è sicuramente quella documentale, occorre ricordare che la prova della simulazione, ai sensi dell’art. 1417 del c.c., può essere data dai terzi con qualsiasi mezzo, anche per testimoni e presunzioni (art. 2729 del c.c.). Per creditori e terzi non vigono infatti le limitazioni sulla prova imposte alle parti.

Con specifico riferimento alla prova della simulazione nei rapporti tra coeredi, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che deve considerarsi terzo, e non incontra pertanto alcuna limitazione probatoria, l’erede che agisca in qualità di legittimario, vale a dire per la tutela di un diritto suo proprio, a condizione che, contestualmente alla domanda di simulazione, proponga altresì domanda di reintegrazione della propria quota (Cass. 7048/2008).