Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Uso turnario di bene comune e diritto del convivente more uxorio sulla casa familiare

Famiglia - -
Uso turnario di bene comune e diritto del convivente more uxorio sulla casa familiare
Se il bene comune non può essere goduto da tutti gli aventi diritto assieme allora occorre fare ricorso all'uso turnario.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016, ha avuto modo di fornire alcune precisazioni in materia di convivenza e diritti dei conviventi.

Nel caso esaminato dal Tribunale un uomo aveva agito in giudizio nei confronti dei figli della ex convivente, esponendo di aver convissuto con la medesima in un’abitazione di proprietà della stessa.

Rilevava l’attore che, dopo la morte della convivente, “al rientro da una breve trasferta, aveva constatato che i convenuti avevano sostituito la serratura della porta e portato via i beni e gli effetti personali che si trovavano nell’abitazione”.

Precisava l’uomo, inoltre, di avere, nel corso degli anni, “sostenuto spese a vario titolo per la manutenzione e la gestione della casa” e che, “avendo posseduto il bene dal 1978, quale convivente more uxorio, aveva acquisito per usucapione il diritto di abitazione di cui all’art. 1022 codice civile”.

L’attore chiedeva al Tribunale, dunque, di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di abitazione sull’immobile di proprietà della ex convivente, nonché la condanna dei figli della stessa al rimborso della somma di Euro 20.000, versata a titolo di spese condominiali, nonché al risarcimento del danno subito a seguito della “illegittima estromissione dal possesso del bene”.

I convenuti si costituivano in giudizio, evidenziando che l’appartamento in questione era già stato venduto e che non sussistevano, comunque, i presupposti per l’acquisto per usucapione del diritto di abitazione sull’immobile.

I convenuti rilevavano inoltre, che l’attore aveva deciso liberamente di trasferirsi presso un altro immobile, deenuto in comproprietà con l’ex convivente e, in relazione a tale immobile chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell’uomo al pagamento di una somma a titolo “di indennizzo per l’occupazione esclusiva del bene del quale anche essi erano divenuti proprietari per il 50%”.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter accogliere né la domanda proposta dall’attore, né quella riconvenzionale svolta dai convenuti.

Per quanto riguarda l’asserito acquisto per usucapione del diritto di abitazione, il Tribunale evidenziava che il convivente more uxorio che abita nella casa che costituisce la residenza familiare, deve essere considerato “un detentore qualificato in forza di un negozio familiare che anche dopo la cessazione del rapporto gli consente di rimanere all’interno dell’immobile per un certo periodo senza che il convivente proprietario possa estrometterlo repentinamente

In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7214 del 2013.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, l’attore, potendo essere qualificato, al più, come un “detentore qualificato del bene”, per usucapire il diritto di abitazione sullo stesso avrebbe dovuto “trasformare (…) la propria detenzione in possesso”.

In proposito, è opportuno ricordare che mentre il detentore utilizza il bene nella consapevolezza di non esserne proprietario e riconoscendo l’altrui diritto di proprietà, il vero e proprio possessore si comporta nei confronti del bene come se ne fosse il reale proprietario.
Ebbene, nel caso di specie, non era dato riscontrare, secondo il Tribunale, la trasformazione della detenzione in possesso, dal momento che dall’istruttoria espletata era emersa “solo la non contestata pluriennale convivenza”.

Per quanto riguardava, invece, l’asserita “illecita estromissione” dall’immobile, il Tribunale precisava che “il titolo di detenzione del convivente more uxorio non consente a questo ultimo di rimanere indefinitamente nell’abitazione familiare, così comprimendo il diritto di proprietà dell’altro convivente, ma lo tutela solo da una estromissione repentina che non gli permetta di reperire un’altra sistemazione e gli consente di ottenere, a tali limitati fini, di essere reintegrato nella detenzione”.

Quanto al richiesto rimborso delle spese condominiali, il Tribunale osservava che “il pagamento delle stesse nel corso del rapporto costituisce un ordinario contributo del convivente alle spese del consorzio familiare costituito” e che, in ogni caso, non era stata provata l’effettiva “provenienza delle somme versate dalla disponibilità esclusiva dell’attore e non da quella della convivente”.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dai figli della deceduta convivente, anche la medesima andava, secondo il Tribunale, respinta.

Chiariva il Tribunale, in proposito, che i convenuti, in qualità di comproprietari dell’immobile che i conviventi avevano acquistato al 50% e nel quale l’attore era, poi, andato a vivere, avevano chiesto il pagamento di un indennizzo per il mancato godimento del bene.

In proposito, il giudice evidenziava che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24647 del 03/12/2010, ha precisato che “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.

Nel caso di specie, i convenuti non avevano provato di aver chiesto “l’uso turnario del bene”, così come non avevano dimostrato che il godimento del bene da parte del solo attore fosse avvenuto senza il loro consenso.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava tutte le domande proposte, compensando tra le parti le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza delle medesime.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.