Natura della lettera di vettura o della ricevuta di carico all'ordine
Riguardo alla facoltà accordata dall'art. 1684 al mittente di chiedere al vettore un duplicato della lettera o una ricevuta di carico «all'ordine » (non al portatore) si veda il commento all' art. 1684. Gli effetti della girata indicati dall'art. 1691, consistono nel trasferimento di tutti i diritti nascenti dal contratto verso il vettore con tutti gli obblighi, a cui tali diritti sono condizionati.
La lettera di vettura all'ordine e la ricevuta di carico all'ordine si classificano, come tutti i titoli rappresentativi delle merci (art. 1996), tra i titoli causali, cosicché tra le eccezioni opponibili dal vettore al legittimo possessore del titolo (art. 1993) rientrano anche quelli nascenti dalla consegna delle cose al vettore per il trasporto, a tenore del titolo, non invece quelle derivanti dai negozi causali che stanno a base dei successivi trasferimenti del titolo. In quanto poi il titolo attribuisce al possessore, oltre il diritto alla disponibilità e alla consegna delle merci, anche il possesso mediato della medesima (art. 1996), il pegno, il sequestro e ogni vincolo sulle merci rappresentate dal titolo non hanno effetto se non si attuano sul titolo (art. 1997).
In caso di perdita della cosa, per fatto di cui il vettore debba rispondere, il diritto del legittimo possessore del titolo alla riconsegna si converte nel diritto al risarcimento dei danni, secondo la legge del contratto di trasporto. Ove le cose consegnate al vettore per il trasporto vadano invece perdute per caso fortuito, il titolo non conferisce come tale alcun diritto, salvo regolare nei rapporti tra venditore e compratore l'incidenza del rischio a norma dell'art. 1529. Se poi al legittimo possessore del titolo possa spettare anche un diritto di seguito sulla cosa presso terzi, dipende dalla circostanza che il legittimo possessore del titolo possa dimostrare di aver acquistato anche la proprietà della cosa a norma dell'art. 1153.
L'effetto di garanzia della girata della lettera di vettura all'ordine è escluso dall' art. 2012, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o salvo clausola contraria risultante del titolo.
Effetti sulla disciplina del contratto
Il rilascio di un duplicato della lettera di vettura o di una ricevuta di carico all'ordine influisce naturalmente sotto diversi aspetti sulla disciplina del rapporto. Della disposizione derogatoria contenuta nel secondo comma dell'art. 1691 circa l'obbligo di avviso si veda la spiegazione dell'art. 1687. Ma se il vettore ha richiesto un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico all'ordine, divengono parzialmente inapplicabili anche le norme degli articoli 1685, 1686, 1689, 1690, perché in tal caso unico avente diritto di disponibilità del carico è il legittimo possessore del titolo, alle cui istruzioni solamente il vettore deve attenersi, anche in caso di impedimento al trasporto o alla riconsegna.
È ovvio infine che il vettore, il quale abbia rilasciato un documento « all'ordine », ha diritto che questo sia tolto dalla circolazione all'atto della riconsegna del carico al legittimo possessore.