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Nella dichiarazione dei redditi vanno indicate anche le criptovalute?

Nella dichiarazione dei redditi vanno indicate anche le criptovalute?
I soggetti titolari di valute virtuali sono tenuti ad indicarle nella propria dichiarazione dei redditi.
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1077/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in relazione alla legittimità delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla compilazione del quadro RW del Modello Unico per i redditi delle persone fisiche, chiedendosi se, effettivamente, sia necessario indicarvi anche l’eventuale possesso di valute virtuali.

La questione è sorta in seguito al ricorso presentato da alcune associazioni, aventi lo scopo di promuovere una più ampia diffusione della tecnologia identificata sotto il nome di “Blockchain”, nonché di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano attività ad essa connesse o, comunque, riconducibili, quali, ad esempio, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei relativi software ed hardware. Con il loro atto introduttivo, le associazioni ricorrenti hanno contestato l’inserimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle cosiddette valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale, individuando i loro detentori quali destinatari degli adempimenti di cui al D.L. n. 167/1990, senza che, a loro avviso, alcuna norma di legge, di rango primario o secondario, avesse previsto alcunché in tal senso.

Secondo le ricorrenti, infatti, detto inserimento era stato realizzato in base alla semplice pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle “istruzioni per la compilazione del modello 2019 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche”, che, alla riga 14 del quadro RW, relativo agli “investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria”, aveva previsto l’obbligo di indicare anche “le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”.

In sintesi, dunque, secondo le ricorrenti, l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato le criptovalute all’imposizione fiscale in via amministrativa, senza che ciò avesse un fondamento normativo, nonché senza l'adozione di un provvedimento amministrativo e senza, peraltro, che le monete virtuali possedessero delle caratteristiche tali da consentirne l’assimilazione ai redditi di natura finanziaria. In particolare, le monete virtuali non erano incluse nell’elencazione tipica dei redditi di cui all’art. 6 del T.U.I.R., ed inoltre, da un lato, la loro non assoggettabilità a criteri geografici a fini di conservazione, non ne permetteva l’inclusione tra le attività finanziarie estere, e, dall’altro, la loro natura di mezzi di scambio, privi di valore monetario, ostava alla loro assimilazione ai redditi finanziari.

Il Giudice adito ha respinto il ricorso.

Si è, innanzitutto, precisato come, in realtà, a norma dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, convertito in l. n. 227/1990 “le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., residenti in Italia, che nel periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Ad essere dirimente è, però, il fatto che la modifica del D.L. n. 167/1990, ad opera del d.lgs. n. 90/2017, abbia esplicitamente inserito l’utilizzo delle monete virtuali nel novero delle operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del D.L. n. 167/1990, il quale, sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente a detto monitoraggio sia l’utilizzo di valute virtuali, che quello di mezzi di pagamento in generale, e, sotto il profilo soggettivo, prevede che a tali obblighi di monitoraggio siano tenuti sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari.

Alla luce di tale disposizione, dunque, risulta infondata l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui le valute virtuali non avrebbero dovuto essere dichiarate nel quadro RW, in quanto non espressamente indicate nel citato art. 4. La nozione di investimenti esteri valida ai fini di detto monitoraggio, è, infatti, chiaramente definita dall’art. 1 del medesimo D.L. n. 167/1990, il quale include nella definizione di “investimenti all’estero” e di “attività estere di natura finanziaria” anche gli investimenti e le attività che siano poste in essere attraverso l’impiego di valute virtuali.


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