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Articolo 1793 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritti del possessore

Dispositivo dell'art. 1793 Codice Civile

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [1996, 2000].

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno [1791] sulle cose depositate [2784].

Il possessore della sola fede di deposito [1780] non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.

Ratio Legis

La norma indica, unitamente all'art. 1792 c.c., la funzione fondamentale della fede di deposito e della nota di pegno di agevolare la circolazione delle merci cui tali documenti si riferiscono.

Spiegazione dell'art. 1793 Codice Civile

Diritti attribuiti dal possesso del doppio titolo

L'art. 1793 enuncia in linea di massima quali sono i diritti attribuiti rispettivamente dal possesso del doppio titolo, della sola fede di deposito e della sola nota di pegno ed è ovvio che quando si parla, in questo e negli articoli successivi, di possessore, si allude al possessore legittimato secondo la regola generale dell'art. 2008. L'elencazione di tali diritti non è però completa, riferendosi espressamente soltanto a quei diritti che caratterizzano la posizione giuridica rispettiva dei tre soggetti contemplati; tuttavia l'elencazione stessa può agevolmente essere integrata, sulla scorta di elementi esegetici e sistematici desunti dal codice stesso, e tenendo particolarmente presente la connessione dei titoli con il contratto di deposito.
Competono al possessore del doppio titolo:

a) it diritto alla riconsegna delle merci depositate, e, in, genere, tutti i diritti derivanti dal contratto di deposito in favore del depositante. Il doppio titolo, infatti, viene dal magazzino rilasciato al depositante, in relazione all'eseguito deposito, ad attestare la pertinenza al medesimo di tutti i diritti che ne nascono. Se occorressero conferme testuali, potrebbe ricordarsi l'ultima parte del terzo comma dell'articolo in esame, relativa all'appartenenza anche al possessore della sola fede del diritto di eseguire ispezioni ed estrarre campioni. Al riguardo può dunque rinviarsi al commento circa la situazione giuridica attiva del depositante; deve solo aggiungersi che i relativi diritti, una volta emesso il titolo, diventano incorporati in esso, ed il loro esercizio soggiace quindi al regime cartolare.
Questo regime implica :
1) la limitazione dell'opponibilità delle eccezioni contrattuali in funzione dei caratteri di letteralità ed autonomia comuni a tutti i titoli di credito. Dentro questi limiti, e cioè anzitutto in quanto risultanti dal titolo, le eccezioni contrattuali (ex causa, derivanti dal contratto di deposito) sono opponibili al possessore, data la natura causale e non astratta del titolo. In particolare sarà opponibile l'eccezione di mancato pagamento dei diritti dovuti al magazzino, ed esperibile la facoltà di ritenzione, ed il possessore sarà per questa via costretto al pagamento se vuole ottenere la riconsegna delle merci, senza peraltro esservi obbligato come possessore del titolo, poiché questo incorpora la situazione giuridica attiva e non anche quella passiva del depositante;
2) la necessità della presentazione del titolo per l'esercizio dei diritti, e della restituzione di esso ad avvenuta riconsegna delle merci;

b) il possesso mediato (o indiretto) delle merci depositate, esercitato per tramite della detenzione materiale del magazzino.
A prescindere dal rilievo che tale diritto fa parte della situazione giuridica attiva di depositante, attribuita dal possesso del titolo — poiché anche il depositante come tale è possessore mediato — la pertinenza di esso al possessore del doppio titolo è confermata dal secondo comma dell'articolo in esame, che attribuisce il diritto di pegno al possessore della nota. Infatti il diritto di pegno presuppose il possesso, e questo, se appartiene al possessore della nota di pegno, non può non appartenere, a fortiori, al possessore del doppio titolo, che non potrebbe attribuire ad altri, con la girata della nota, il pegno e quindi il possesso, senza essere egli stesso possessore.
Il possesso implica la facoltà di disposizione materiale delle merci, e pertanto spiega sia la possibilità di costituirle in pegno in favore di terzi, girando la nota, sia la possibilità di attribuire a terzi, mediante girata della fede di deposito, la proprietà o altri diritti, con il concorso della buona fede del giratario (art. 1153).

c) il diritto di ottenere, a sue spese, il frazionamento delle cose depositate in più partite e del doppio titolo originale in più (doppi) titoli, corrispondenti a ciascuna partita. Questa facoltà è concessa dalla legge allo scopo di agevolare, con la formazione di piccoli lotti, la negoziazione e il pegno delle merci. Può ammettersi senza difficoltà anche la facoltà inversa, di ottenere cioè la sostituzione dei diversi titoli ottenuti per depositi di merci omogenee con un titolo solo.


Diritti attribuiti dal possesso della sola fede di deposito...

Al possessore della sola fede di deposito competono gli stessi diritti che al possessore del doppio titolo, descritti sub a) e b) del precedente paragrafo, ma limitati dal prevalente diritto reale di garanzia spettante al possessore della nota di pegno.
Egli invece, non può ottenere il frazionamento del titolo (e della merce depositata). L'art. 1793 riferisce tale facoltà soltanto al possessore del doppio
titolo, e non la richiama, nel terzo comma, nell'indicare i diritti spettanti al possessore della sola fede, pur avendo cura di chiarire che gli competono, invece, le facoltà di cui all'art. 1788. Questo rilievo esegetico, tuttavia, non sarebbe forse sufficiente per escludere l'obbligo del magazzino di dar corso alla richiesta di frazionamento, qualora vi sia il consenso del possessore della nota di pegno: ove si consideri, infatti, che la limitazione dei diritti del possessore in seguito al distacco della nota e in funzione della tutela dei diritti del creditore pignoratizio, non vi sarebbe ragione per negare, consentendovi quest'ultimo, per es. a seguito di un pagamento parziale, la possibilità di liberare dal vincolo reale una proporzionale parte delle merci, mediante sostituzione del doppio titolo originale con due nuove fedi e due nuove note, una sola delle quali girata. Ma vi si oppone, almeno quando la nota di pegno originale sia stata ulteriormente girata dal primo prenditore, e tanto più quando lo sia stata anche la fede, la necessità di trascrizione e sottoscrizione della girata sul titolo frazionato, ai sensi dell'art. 1794.


... e della sola nota di pegno

Nei riguardi del possessore della nota di pegno, l'art 1793 si limita a sancire che gli spetta il diritto di pegno sulle cose depositate; ma questa enunciazione dev'essere integrata tenendo presente il disposto, più propriamente normativo, degli articoli successivi. Da questi si desume non soltanto che il possesso della nota attribuisce il possesso delle cose depositate - che è presupposto indefettibile del pegno - e lo ius vendendi, che anch'esso appartiene ad ogni creditore pignoratizio (art. 2496), ed è soltanto sottoposto, nella nostra ipotesi, ad una disciplina diversa dalla comune; ma si desume, inoltre, che esso attribuisce il diritto di credito alla somma indicata sul titolo garantito dal pegno. Se, infatti, il credito non fosse incorporato nel titolo, esso spetterebbe sempre e soltanto al creditore originario (primo prenditore della nota di pegno separata), verso il debitore originario, che non è necessariamente il primo girante (emittente) della nota, poiché questi potrebbe essere un terzo datore di garanzia; e pertanto, ferma la facoltà di vendita delle cose depositate (che non suppone nel possessore attuale della fede la posizione di debitore ma soltanto quella di proprietario delle cose pignorate), l'azione per il pagamento del credito o del residuo credito — per insufficienza del ricavato dalla vendita — dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione, nei modi ordinari, della qualità di debitore del primo girante della nota e della qualità di cessionario del credito nel possessore attuale di essa, se vi sia stata circolazione. L'art. 1797, non facendo alcun riferimento a tali condizioni nel disciplinare l'azione del possessore attuale
anche se non prenditore originario ma giratario — verso il primo girante, e prevedendo inoltre l'azione di regresso verso i giranti successivi della nota e della fede - regresso che suppone necessariamente i debito -, dimostra che la legittimazione attiva e passiva scaturiscono esciusivamente dalle posizioni di possessore, emittente e girante del titolo, e che pertanto il diritto di credito ha natura cartolare. Maggiormente avvalorata sarebbe questa conclusione se si ritenesse obbli­gato al pagamento, direttamente o in via di regresso, anche il possessore della fede di deposito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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