La disciplina civilistica della
vendita di cose mobili da piazza a piazza prevede, all'art. 1510, comma 2°, c.c., che nella vendita di cose mobili, se la cosa dev'essere trasportata da un luogo di partenza ad uno di destinazione, il venditore si libera dall'obbligo di consegna della
res rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; quando si tratta di cose determinate solo
nel genere (es.: una certa quantità di grano) il trasferimento avviene al momento della loro
individuazione, che coincide con la consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378 c.c.). Si tratterebbe quindi di contratti eseguiti dal venditore mediante la consegna.
L'articolo in esame, invece, intende fornire al venditore una forma di tutela nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga quando la cosa è già «in viaggio» e non ancora giunta nella disponibilità dell'acquirente insolvente.
In tale ipotesi, qualora l'alienante potrà eccezionalmente riprendere il
possesso della cosa, sostenendo le relative spese e restituendo gli eventuali acconti già ricevuti. o. In alternativa, il venditore potrebbe infatti non esercitare tale diritto, mantenere ferma la conclusione del contratto, ed esercitare il credito che gli deriva da quest'ultimo. Per farlo, tuttavia, dovrà insinuarsi allo stato passivo ed il relativo credito dovrà ritenersi concorsuale e, di conseguenza, chirografario, giacché la causa dell'obbligazione non deriva dall'arrivo a destinazione della merce, ma dalla conclusione del contratto, la cui esecuzione è iniziata prima dell'apertura del concorso.
La norma si applica purché:
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nessun terzo abbia già acquistato diritti sulla cosa;
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il curatore preferisca ottenere la res in natura pagandone il prezzo.