L'interversio possessionis
L'articolo riproduce la disposizione tradizionale, contenuta negli art. 2115 e 2116 del codice del 1865, e secondo la quale il possessore di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà se non abbia «
invertito » il titolo del suo possesso. Si è visto come la norma vada posta in relazione con quella dell'art.
1141 secondo comma, che stabilisce lo stesso principio per ii detentore e come le due disposizioni avrebbero potuto utilmente essere fuse tra di loro e con quella dell'art.
1102 capov. Va però aggiunto come la diversità delle formule usate nelle varie norme non implichi nella sostanza alcuna diversità di disposizioni. L'opposizione fatta dal possessore in nome altrui contro il diritto del proprietario altro non è infatti se non una opposizione contro il possessore, e l'estensione del diritto del partecipante in danno degli altri non può avvenire se non mediante l'usucapione.
Corollari della norma
Dato il tenore dell'art. 1164 è poi chiaro che, per il nuovo codice, così come per quello del 1865 :
a) per l'atto di opposizione idoneo a intervertire il possesso
non è prescritta alcuna forma, essendo sufficiente che esso adempia alla «
funzione di manifestare l'animo con cui si detiene la cosa o stabilire entro qual tempo e in qual modo l'usucapione incomincia a decorrere »;
b) non è affatto necessario che la «
causa proveniente da un terzo » sia portata a conoscenza della persona contro la quale si prescrive;
c)
non è neppure necessario che il precarista, che interverte possesso, sia in
buona fede;
d) è da considerare
terzo anche la persona per conto della quale il detentore possiede;
e) è invece da
escludere che possa venir considerato terzo colui che possedeva in nome altrui insieme col prescrivente.
L'
ultimo comma dell'articolo precisa che il termine per la prescrizione prende inizio dalla data dell'interversione: il principio vale però solo per l’
usucapione ordinaria, poiché per la prescrizione abbreviata il coordinamento della norma con quelle degli art.
1159 e
1161 porta alla conclusione che il termine cominci a decorrere soltanto dal giorno della trascrizione del titolo.
Soppressione dell'art. 2117 del codice del 1865
Il nuovo codice non ha riprodotto la dichiarazione dell'art. 2117 codice del 1865 per cui «
possono prescrivere coloro ai quali i.... possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà ». E logicamente, poiché si tratta di una dichiarazione affatto pleonastica e relativa ad una ipotesi che a torto da alcuni si è voluta costruire come una terza specie di
interversio possessionis, da collocare accanto alla causa proveniente dal terzo e alla opposizione del detentore.
Certo, se può aver inizio il decorso del termine prescrizionale tanto nell'una che nelle altre ipotesi, ciò è perchè in tutte e tre trovano luogo gli stessi presupposti, non solo cioè viene posto in essere un possesso in nome proprio, ma dell'
animus possidendi si ha una non equivoca manifestazione esteriore.
Se però — è stato giustamente rilevato — in vista di tale circostanza si può essere indotti a ricondurre i due casi di
interversio di cui all'art. 2116 e quello ipotizzato all'art. 2117 in una stessa più generale categoria, non si deve peraltro dimenticare la notevole diversità delle tre situazioni. Nelle due prime si ha infatti la trasformazione di un possesso precario in possesso in nome proprio nella persona stessa del detentore, laddove nella terza il possesso precario non si trasforma, ma cessa ed è seguito da un possesso completamente nuovo e nella persona dell'acquirente a titolo singolare.
II che spiega anche come in tale ipotesi la manifestazione della volontà di disporre della cosa non come altrui ma come propria, posta in essere dal precarista sia del tutto irrilevante ai fini dell'usucapione, per cui viene in considerazione soltanto il possesso dell'acquirente.