Nel caso di specie una banca conveniva in giudizio il figlio di una sua debitrice defunta, chiedendo che venisse accertato che lo stesso, in quanto chiamato ex lege all’eredità, avendo compiuto una voltura catastale, avesse posto in essere un atto idoneo a configurare un’accettazione tacita dell’eredità materna.
La sentenza di accoglimento pronunciata in primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello che, condividendo l’opinione del giudice di prime cure per cui la voltura catastale sugli immobili compresi nell’asse ereditario sarebbe idonea a costituire un’accettazione tacita, evidenziava come, dal momento dell’apertura della successione, il figlio della donna si trovasse nel possesso dell’immobile caduto in successione, avendovi esso trasferito la propria dimora e pagato gli oneri condominiali.
Di fronte a tali pronunce, l’originario convenuto proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, opponendosi alla tesi per cui la voltura catastale di un immobile ereditario costituirebbe accettazione tacita dell’eredità, nonché contestando la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici d’appello in merito al suo presunto possesso dell’immobile, al trasferimento di residenza ed al pagamento dei relativi oneri condominiali.
La Suprema Corte, così adita, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
Riprendendo un loro consolidato orientamento, i giudici di legittimità hanno, innanzitutto, chiarito che, mentre gli atti di natura meramente fiscale, quale una denuncia di successione, sono inidonei a configurare un’accettazione tacita dell’eredità, tale accettazione può essere desunta dal compimento di atti che siano allo stesso tempo fiscali e civili. È questo il caso della voltura castale che rileva sia dal punto di vista tributario che da quello civilistico.
La stessa Suprema Corte precisa, comunque, che deve essere il giudice di merito a valutare caso per caso se una certa azione sia o meno qualificabile come accettazione tacita di un’eredità, analizzando le peculiarità di ogni situazione concreta e tenendo conto di vari fattori, come la natura, l’importanza e le finalità degli atti concretamente posti in essere.
Quanto, infine, alla censura relativa alla supposta erroneità della ricostruzione dei fatti realizzata dalla Corte d’Appello, gli Ermellini hanno sottolineato che un’indagine di questo tipo, realizzata dal giudice di merito, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità qualora la relativa motivazione resti immune da vizi logici o errori di diritto.