Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione [2003, 2009, 2022](1), non è soggetto a rivendicazione [20 l. camb.](2).
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione [2003, 2009, 2022](1), non è soggetto a rivendicazione [20 l. camb.](2).
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 8426/2025
Il giudice di merito - investito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un assegno bancario, tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi - non è tenuto a valutare l'eventuale riferibilità del debito alla società titolare del conto in virtù di un rapporto causale sottostante, in quanto l'obbligato cartolare va individuato, in base alle risultanze letterali dell'assegno, nel sottoscrittore del titolo, con la conseguenza che quest'ultimo, se non ha agito in nome e per conto del correntista spendendo espressamente il suo nome, non può liberarsi né allegando eventuali rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli ha conferito il potere di emettere il titolo nell'interesse del terzo.Cass. civ. n. 29476/2024
L'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma miira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).Cass. civ. n. 25558/2018
In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l.fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.Cass. civ. n. 25316/2017
In tema di circolazione di assegno circolare sussiste la responsabilità della banca, per violazione dell'obbligo di diligenza nella verifica della regolarità del titolo, anche se il prenditore lo abbia acquistato nel ragionevole dubbio o sospetto sulla sua regolare provenienza, non essendo configurabile in tale ipotesi la malafede, solo in presenza della quale l'art. 1994 c.c. consente di opporre al portatore l'acquisto del titolo a non domino.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la mala fede del portatore dell'assegno sulla base del mero sospetto in ordine all'origine del titolo, manifestato con richiesta d'informazioni alla banca ed in considerazione del mancato esercizio di azioni giudiziali nei confronti del "tradens").Cass. civ. n. 13612/2016
Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi. (Rigetta, App. Lecce, 04/12/2014).Cass. civ. n. 17310/2009
In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del R.D. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo, ma solo il primo atto è inefficace e sempre che ricorrano le citate condizioni.Cass. civ. n. 7122/2006
Il possesso del titolo cambiario da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento del titolo stesso; sicché, trattandosi di una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del controllo di adeguatezza della motivazione. (Nella specie la corte d'appello — a fronte di un rapporto debitorio di assai maggiore importo, in conseguenza del quale erano stati emessi numerosi titoli cambiari, che era stato solo parzialmente estinto da uno dei debitori in solido ed in relazione al quale il creditore aveva prodotto in giudizio copia di cambiali diverse rispetto a quelle prodotte dall'opponente — aveva ritenuto che il possesso, da parte dell'opponente medesimo, di alcune soltanto tra le cambiali originariamente poste in circolazione, non potesse assumere valore di prova del pagamento, anche solo parziale, della quota di credito per la quale il giudizio era stato promosso. Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha ritenuto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, effettuato dalla corte d'appello, privo di lacune logiche, e come tale incensurabile in sede di legittimità).Cass. civ. n. 6282/2004
In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 c.c., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).Cass. civ. n. 9778/1990
Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore — che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 c.p.p. e 2715 c.c., può essere appunto verificato solo attraverso l'esibizione del titolo in originale — coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.
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