(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
73 Un perfezionamento formale è stato introdotto nell'art. 57. Il corrispondente articolo del progetto definitivo faceva menzione degli eredi legittimi o testamentari dell'assente e dei loro successori. Si è creduto opportuno emendare la dizione, contemplando gli eredi e i legatari e cioè i successori a titolo universale e particolare dell'assente. Quanto ai loro successori è sembrato inutile menzionarli espressamente, poiché il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte, come ogni altro diritto patrimoniale.