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Articolo 1159 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

Dispositivo dell'art. 1159 bis Codice Civile

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge(1) si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni(2).

Colui che acquista in buona fede [1147] da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione [2643].

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito(3) non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Note

(1) Circa tale classificazione, originariamente prevista dalla L. 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), vedasi. ora gli artt. 27 e 28, D. Lgs. 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
(2) La disposizione in oggetto permette, grazie all'usucapione, l'acquisto a titolo originario esclusivamente della proprietà dei fondi rustici ivi menzionati, e non anche di altri diritti reali di godimento, a differenza di quanto generalmente si verifica in materia di usucapione.
(3) Si intende il reddito catastale.

Ratio Legis

La disposizione disciplina una peculiare forma di usucapione speciale. La specialità consiste nel fatto che ne viene regolata nella stessa sede l'usucapione ordinaria (comma 1) e quella speciale o abbreviata (comma 2) di fondi rustici con annessi fabbricati.
Il fine è la tutela dei possessori piccoli fondi rustici (che spesso si occupano anche della coltivazione del fondo medesimo), situati in Comuni qualificati montani dalla legge (comma 4). Quanto sopra è suffragato dal minore termine richiesto per la realizzazione dell'effetto acquisitivo collegato all'usucapione di tali fondi (quindici anni per l'usucapione ordinaria, cinque anni per l'usucapione speciale o abbreviata), e dalla previsione di altre misure che facilitino la regolarizzazione del titolo di proprietà;
i fondi in esame sono, infatti, generalmente ubicati in zone (montane) tali da rendere complicata la prova della proprietà degli stessi.

Massime relative all'art. 1159 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 36626/2022

L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.

Cass. civ. n. 26759/2018

Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della l. n. 346 del 1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), il decreto pretorile di accertamento della proprietà, emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio, non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento e che agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che, pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, possono chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso.

Cass. civ. n. 20451/2017

Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. - introdotta dalla l. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.

Cass. civ. n. 21016/2016

In tema di usucapione speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla l. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ne consegue che, pur in difetto di opposizione, non è precluso al proprietario del bene di far accertare il proprio diritto dominicale in un giudizio ordinario, onde ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato ed a divenire, dunque, incontrovertibile.

Cass. civ. n. 22476/2014

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la qualificazione del fondo come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis cod. civ., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.

Cass. civ. n. 11312/2012

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159 bis c.c. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano, non che esso ricada nella zona montana del comune classificato montano. Ne consegue che, qualora il comune presenti le caratteristiche altimetriche previste dalla legge per essere classificato montano (almeno l'80 per cento della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri), il fondo incluso nel territorio comunale può essere usucapito ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., ancorché si trovi nel livello inferiore del territorio medesimo.

Cass. civ. n. 8778/2010

Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.

Cass. civ. n. 18136/2007

Anche con riguardo all'usucapione speciale di cui alla legge n. 346/1976 la prova del possesso, per tutto il quindicennio richiesto dalla legge, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della fattispecie acquisitiva, anche se in via di eccezione riconvenzionale. A tal fine non può ritenersi sufficiente la prova del possesso intermedio, in mancanza di riscontri idonei a dimostrare la retroazione della signoria di fatto sul fondo fin dal momento inizialmente necessario per l'acquisto della proprietà ad usucapionem. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la pronuncia di merito, secondo la quale, il riconoscimento tacito del possesso intermedio a favore di chi invocava l'intervenuta usucapione doveva ritenersi idoneo a provare per presunzioni anche il possesso anteriore, in contrasto con la norma contenuta nell'art. 1142 c.c. ai sensi della quale, è il possesso intermedio che può presumersi, se vi sia la prova di quello remoto, e non il contrario).

Cass. civ. n. 14414/2006

In base alle modifiche apportate alla legge n. 346 del 1976 dalla legge n. 97 del 1994 la disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c. si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in territori non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire trecentocinquantamila.

Cass. civ. n. 867/2000

La disciplina dettata dell'art. 1159 bis c.c. relativa all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale è applicabile soltanto per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, non contemplando la norma in questione la servitù o altri diritti reali.

Cass. civ. n. 10690/1993

Ai fini del compimento del periodo di quindici anni, necessario per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, mentre non può tenersi conto del possesso del fondo rustico di durata pari al periodo suddetto, ma interrottosi prima dell'entrata in vigore di tale legge, è invece invocabile sia tale possesso, quando non sia seguita interruzione, sia quello quindicennale iniziatosi prima del detto momento e conclusosi dopo, senza che in contrario rilevi il disposto dell'art. 252 att. c.p.c., alla cui applicabilità ostano la ratio ed il contesto normativo della citata L. n. 346 del 1976, indicativi dell'intento del legislatore di sottrarla ai temperamenti derivanti dalla norma codificata.

Cass. civ. n. 10301/1993

L'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis c.c. ha ad oggetto tutti i fondi rustici, ancorché privi di annessi fabbricati — e non già soltanto quelli sui quali insistano manufatti del genere — ed è insensibile, una volta decorso il lasso di tempo per essa necessario, a mutamenti di destinazione (da agricola ad edilizia) del terreno, successivi a tale decorso, anche se anteriori alla dichiarazione giudiziale dell'intervenuta usucapione.

Cass. civ. n. 4059/1990

Anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione; sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva.

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