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Articolo 473 bis 61 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Dispositivo dell'art. 473 bis 61 Codice di procedura civile

(1)Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del Codice Civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 61 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il procedimento di immissione nel possesso temporaneo dei beni, per effetto del quale si conferiscono poteri in capo al destinatario del provvedimento; i presunti eredi dell’assente vengono messi nel possesso dei beni dello stesso con il potere di esercitare temporaneamente ogni diritto ad essi connesso.

La domanda può essere proposta dagli eredi legittimi o da altri interessati ed il procedimento cambia in relazione a chi propone la domanda.
Se la domanda per l’apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso dei beni è proposta da coloro che sarebbero stati eredi legittimi vi provvede il tribunale in camera di consiglio.
Se la domanda per l’apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso dei beni è proposta da altri interessati il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

A tutela dell’assente con il provvedimento richiesto (immissione nel possesso temporaneo) il Tribunale determina la cauzione o le altre cautele avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
I soggetti immessi nel possesso che non siano ascendenti, discendenti o il coniuge devono riservare all’assente il terzo delle rendite: in questo caso con il provvedimento con il quale viene ordinata l’ immissione nel possesso temporaneo vengono anche date le relative disposizioni.

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