Tempo dell'esercizio delle servitù
Com'è evidente, la disposizione si riferisce soltanto a quelle servitù o a quei casi di servitù di cui sia
determinato il tempo dell'esercizio. Se il tempo è indifferente e possono essere esercitate in qualunque tratto del giorno o in qualunque epoca del mese o dell'anno, l'art. 1076 non trova applicazione.
Ma la regola, dove l'applicazione è possibile, trova piena giustificazione, ed opportunamente è stata riprodotta, perché la determinazione del tempo, quando esiste, entra a costituire il contenuto stesso della servitù, per cui un esercizio fuori tempo equivale a non esercizio di quella servitù con esercizio contemporaneo di un'altra.
Usucapione eventuale di una servitù diversa
Anche di questo principio l'applicazione deve essere rigorosa, con le conseguenze necessarie. Principalmente questa: che mentre per non uso si estinguerà la servitù non esercitata nel tempo determinato, per usucapione potrà sorgere una servitù nuova con determinazione del tempo d'esercizio conforme alla pratica del possesso.
Estinzione della servitù per mancato esercizio qualitativo
Paragonando l'art. 1076 col
1075 che lo precede, è da fare a questo punto un rilievo: l'
art. 1075 del c.c. prevede un modo di esercizio della servitù, che ha valore e significato quantitativo, l'esercizio del quale conserva la servitù per intero; l'art. 1076 prevede pure un modo di esercizio della servitù, che però ha valore e significato qualitativo, il cui esercizio non impedisce la estinzione del diritto non esercitato, qualitativamente, nel modo determinato.
Non viene a crearsi
nessun contrasto logico fra le due disposizioni nè alcuna incoerenza rispetto al principio della indivisibilità del contenuto delle servitù. Il modo in senso quantitativo rappresenta, se minore, una parte del tutto e, per il principio appunto della indivisibilità, esercitato, conserva il tutto; il modo in senso qualitativo esprime un
quid diverso ed estraneo al contenuto proprio della servitù, il cui esercizio pertanto non è esercizio di una frazione del tutto, ma di un diritto diverso, e perciò mentre è logico che possa dar luogo eventualmente alla nascita del diverso diritto in fatto esercitato, è altrettanto logico che non impedisca l'estinzione del diritto non esercitato.