Cass. civ. n. 19010/2024
L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito; le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.
Cass. civ. n. 24668/2006
La pronuncia resa sull'ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., in sede di reclamo avverso un provvedimento con cui sia stata respinta un'istanza impropria ai sensi dell'art. 487 c.c., volta a far dichiarare la decadenza di un erede dal diritto di accettare l'eredità per non aver reso la dichiarazione di accettazione nei 40 giorni successivi al compimento dell'inventario, è priva dei caratteri di decisorietà e definitività. Ne consegue che, contro di essa, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. ha precisato che, stante l'anomalia del procedimento, le questioni relative alla avvenuta o meno accettazione dell'eredità, decise con delibazione sommaria, avrebbero potuto essere sollevate in un eventuale giudizio di cognizione relativo alla sussistenza o meno della qualità di erede del resistente).