L’art. #862# del codice del 1865, pur con tutti i difetti facilmente rilevabili di formulazione, lasciava dedurre la regola fondamentale relativa all’acquisto del legato; una regola negativa, rispetto a quella concernente l’acquisto dell’eredità: quest’ultima non si acquista se non intervenga l’accettazione, mentre
il legato si acquista senza bisogno di accettazione. Tali regole risultano ora formulate nettamente: dall’art.
459, per l’acquisto dell’eredità; dal primo comma dell’art. 649, per l’acquisto del legato.
Occorre, però, chiarire che le regole che si sono enunciate riguardano i presupposti, non il momento dell’acquisto, perché di solito si confondono i due aspetti; e a torto, come si può facilmente dimostrare.
Per esempio, l’
accettazione (dell’eredità) è un atto (negozio giuridico) che presuppone come antecedente logico e cronologico la
delazione, la quale, cronologicamente coincide con l’
apertura della successione. Il distacco cronologico tra l’apertura della successione e l’accettazione può essere anche considerevole, tanto che la legge dichiara il diritto di accettare l’eredità soggetto alla prescrizione ordinaria (art.
480). Dunque, tenendo presente che l’acquisto dell’eredità non può aver luogo se non intervenga l’accettazione, e che questa può intervenire in epoca successiva, anche assai lontana rispetto all’apertura della successione, se ne deduce che la fattispecie acquisitiva può perfezionarsi, anch’essa, in epoca lontana da quella in cui la successione si è aperta. Ma il momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva non segna il momento dell’acquisto dell’eredità, che è unico e costante, poiché l’effetto dell’accettazione ereditaria risale al momento nel quale si è aperta la successione (art.
459).
Analoghe riflessioni possono farsi - sebbene sotto diverso profilo - a proposito dell’acquisto del legato. Normalmente, non richiedendosi il compimento di un atto da parte del legatario, può ritenersi che il momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva e il momento in cui può ritenersi acquistato il legato dal legatario coincidano: entrambi coincidenti con quello dell’apertura della successione.
Non è da ritenere però che tale coincidenza sia immancabile e necessaria; basta il riferimento all’ipotesi di legato sottoposto a condizione sospensiva per darne la prova più decisiva. L’art. #862# del codice del 1865, mostrava, proprio su questo punto, una deplorevole confusione, poiché era formulato in maniera tale da lasciar dedurre che la regola dell’acquisto del legato dovesse valere solo nel caso in cui questo fosse puro e semplice; e ciò perché in quel tempo la regola in parola era considerata non già in sé medesima, come determinatrice delle condizioni dell’acquisto, ma piuttosto con esplicito riferimento al momento dell’acquisto. Senza insistere nel censurare i difetti del codice precedente, è necessario rilevare che,
ove il legato sia sottoposto a condizione sospensiva, la fattispecie acquisitiva non si può dire perfetta al momento dell’apertura della successione, poiché nel suo schema comprende (il verificarsi di) un evento (oltre che incerto anche) futuro. Anche qui, perciò, il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva (che è eventuale, poiché si subordina al verificarsi dell’evento) cade in un momento che è successivo e può essere lontano da quello dell’apertura della successione. Ma proprio qui questo momento è diverso dal momento dell’acquisto, che coincide, invece, con quello dell'apertura della successione: e ciò si deduce sia dal fatto che la regola generale dell’art. 649 non subisce eccezione, sia dal fatto che il verificarsi della condizione sospensiva ha effetto retroattivo (art.
646).
La nuova legge fa espressamente salva la facoltà del legatario di rinunciare, con una disposizione che, se da un punto di vista di rigorosa tecnica legislativa può considerarsi superflua, non può, peraltro, ritenersi nella pratica inopportuna, al fine di risolvere alcune serie questioni pratiche, già affiorate e dibattute sotto la vigenza del codice precedente.
Innanzitutto, bisogna chiarire qualche altro punto essenziale relativo all’acquisto, sulla precisa scorta del testo della legge. Il secondo comma dell’art. 649 contiene una disposizione che conferma e chiarisce la regola fondamentale dell’acquisto del legato. Per intenderne bene la portata, bisogna tener presente che il legato, per quanto riguarda l’oggetto, ha un ambito molto esteso, sì che talvolta se n’è data una delimitazione negativa, rispetto all’istituzione di erede; si è, cioè, considerato l’ambito del legato come comprensivo di qualsiasi disposizione patrimoniale a causa di morte, esclusa l’istituzione di erede. Oggetto del legato è, genericamente, la costituzione, modificazione o scioglimento di un qualsiasi rapporto giuridico avente riflessi patrimoniali. Il regime legislativo che fa capo all’art. 649 comma 1 si concreta nell’acquisto immediato da parte del legatario, e, come pure si dice, nell’acquisto con efficacia reale e non (semplicemente) obbligatoria. Avuto riguardo all’ampiezza oggettiva che si è sopra delineata, ciò si traduce nell’immediata attrazione del legatario entro l’orbita del rapporto giuridico che si costituisce, si modifica o si scioglie.
Nel secondo comma dell’art. 649 è contenuta la disposizione che concerne il legato avente per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore. Essa non fa che applicare la regola dell’acquisto con efficacia reale all’ipotesi prevista: infatti, si stabilisce che il diritto oggetto del legato trapassa direttamente dal testatore al legatario, senza bisogno di alcun atto di trasferimento da parte dell’onerato. È pure stabilito che l’acquisto ha luogo al momento della morte del testatore: ciò è perfettamente superfluo. Si sottintende che anche in quest’ipotesi l’acquisto ha luogo senza bisogno di accettazione da parte del legatario.
La rinuncia alla quale allude l’art. 649 comma 1, è una rinuncia in senso tecnico: abdicativa, dunque, e non traslativa. Quanto alla struttura, un negozio giuridico unilaterale; quanto agli effetti, non un negozio traslativo (dal legatario che ha acquistato, all’onerato), ma piuttosto un negozio risolutivo (dell’acquisto verificatosi a favore del legatario). Il testo legislativo non contiene limitazione di sorta: e quindi, in astratto, dovrebbe ritenersi efficace tanto la rinuncia espressa, quanto quella tacita. Per la stessa ragione, deve escludersi che per la validità ed efficacia della rinuncia al legato si richiedano forme speciali, e in particolare le forme richieste per la rinuncia ereditaria. Trattandosi di un legato avente per oggetto il trasferimento di un bene immobile o di altro bene o diritto capace d’ipoteca, il negozio di rinunzia deve farsi per iscritto, a pena di nullità (art. #1314#, n. 3 del codice del 1865).
Pur avendo instaurato il sistema dell’acquisto immediato del legato con effetti reali, il legislatore ha voluto confermare il principio tradizionale (ricavato dall’art. #863# del codice del 1865) secondo il quale il legatario deve domandare il possesso della cosa legata all’onerato. L’art. #863# del codice del 1865 si esprimeva nel senso che il legatario dovesse chiedere il possesso all’erede; l’art. 649, al comma 3, dice che il legatario deve richiedere il possesso all’onerato: ma se l’ultimo onerato è un legatario, questi deve a sua volta domandare il possesso, finché si risalga all’erede, sì che il sistema risulta più complicato. L’onerato ha, dunque, l’obbligo di consegnare la cosa al legatario, ma per l’adempimento di tale obbligo non è tenuto ad assumere alcuna iniziativa. Di conseguenza, l’onerato non sarà mai in mora senza un'interpellazione del legatario.
Un’opportuna innovazione, introdotta dalla nuova legge, è da mettere in rilievo: mentre, sotto la vigenza del codice precedente, si discuteva, senza il sussidio di un appiglio testuale, sull’efficacia della dispensa che il testatore avesse accordato al legatario, in merito alla necessità di richiedere il possesso all’onerato, l’art. 649, al comma 3, dichiara espressamente l’inefficacia della dispensa del testatore, dando il carattere di norma di interesse pubblico a quella che disciplina la richiesta del possesso.