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Articolo 649 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Acquisto del legato

Dispositivo dell'art. 649 Codice Civile

Il legato(1) si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459, 2648 c.c.](2), salva la facoltà di rinunziare(3) [519, 650 c.c.].

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.](4).

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3, 622, 672 c.c.].

Note

(1) Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare mediante la quale il testatore (c.d. disponente) attribuisce ad un altro soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso. Si distingue dall'istituzione di erede in quanto attraverso questa il testatore dispone di tutto il proprio patrimonio o di una quota di esso in favore dell'erede.
(2) Un'eventuale accettazione del legato avrebbe l'effetto di precludere una successiva rinuncia.
(3) La rinuncia è una dichiarazione unilaterale non recettizia che può essere espressa o tacita. Per essere valida deve avvenire successivamente all'apertura della successione. Se ha ad oggetto beni immobili deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (in quanto atto di dismissione della proprietà), non è però richiesta la trascrizione.
(4) Si parla in questo caso di legato traslativo o reale: la trasmissione del diritto oggetto del legato avviene automaticamente. L'unico obbligo che grava sull'onerato ha ad oggetto la consegna del bene (v. art. 649 c. 3 del c.c.).
Si contrappone a tale tipologia di legato quello c.d. obbligatorio (v. art. 653 del c.c.).

Ratio Legis

Non è prevista l'accettazione del legato in quanto il legatario risponde dei debiti e dei pesi ereditari solo intra vires.

Brocardi

Legatum per vindicationem
Neminem oportet plus legati nomine praestare quam ad eum ex hereditate pervenit
Supervacua scriptura non nocet legato

Spiegazione dell'art. 649 Codice Civile

L’art. #862# del codice del 1865, pur con tutti i difetti facilmente rilevabili di formulazione, lasciava dedurre la regola fondamentale relativa all’acquisto del legato; una regola negativa, rispetto a quella concernente l’acquisto dell’eredità: quest’ultima non si acquista se non intervenga l’accettazione, mentre il legato si acquista senza bisogno di accettazione. Tali regole risultano ora formulate nettamente: dall’art. 459, per l’acquisto dell’eredità; dal primo comma dell’art. 649, per l’acquisto del legato.
Occorre, però, chiarire che le regole che si sono enunciate riguardano i presupposti, non il momento dell’acquisto, perché di solito si confondono i due aspetti; e a torto, come si può facilmente dimostrare.
Per esempio, l’accettazione (dell’eredità) è un atto (negozio giuridico) che presuppone come antecedente logico e cronologico la delazione, la quale, cronologicamente coincide con l’apertura della successione. Il distacco cronologico tra l’apertura della successione e l’accettazione può essere anche considerevole, tanto che la legge dichiara il diritto di accettare l’eredità soggetto alla prescrizione ordinaria (art. 480). Dunque, tenendo presente che l’acquisto dell’eredità non può aver luogo se non intervenga l’accettazione, e che questa può intervenire in epoca successiva, anche assai lontana rispetto all’apertura della successione, se ne deduce che la fattispecie acquisitiva può perfezionarsi, anch’essa, in epoca lontana da quella in cui la successione si è aperta. Ma il momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva non segna il momento dell’acquisto dell’eredità, che è unico e costante, poiché l’effetto dell’accettazione ereditaria risale al momento nel quale si è aperta la successione (art. 459).
Analoghe riflessioni possono farsi - sebbene sotto diverso profilo - a proposito dell’acquisto del legato. Normalmente, non richiedendosi il compimento di un atto da parte del legatario, può ritenersi che il momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva e il momento in cui può ritenersi acquistato il legato dal legatario coincidano: entrambi coincidenti con quello dell’apertura della successione.
Non è da ritenere però che tale coincidenza sia immancabile e necessaria; basta il riferimento all’ipotesi di legato sottoposto a condizione sospensiva per darne la prova più decisiva. L’art. #862# del codice del 1865, mostrava, proprio su questo punto, una deplorevole confusione, poiché era formulato in maniera tale da lasciar dedurre che la regola dell’acquisto del legato dovesse valere solo nel caso in cui questo fosse puro e semplice; e ciò perché in quel tempo la regola in parola era considerata non già in sé medesima, come determinatrice delle condizioni dell’acquisto, ma piuttosto con esplicito riferimento al momento dell’acquisto. Senza insistere nel censurare i difetti del codice precedente, è necessario rilevare che, ove il legato sia sottoposto a condizione sospensiva, la fattispecie acquisitiva non si può dire perfetta al momento dell’apertura della successione, poiché nel suo schema comprende (il verificarsi di) un evento (oltre che incerto anche) futuro. Anche qui, perciò, il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva (che è eventuale, poiché si subordina al verificarsi dell’evento) cade in un momento che è successivo e può essere lontano da quello dell’apertura della successione. Ma proprio qui questo momento è diverso dal momento dell’acquisto, che coincide, invece, con quello dell'apertura della successione: e ciò si deduce sia dal fatto che la regola generale dell’art. 649 non subisce eccezione, sia dal fatto che il verificarsi della condizione sospensiva ha effetto retroattivo (art. 646).
La nuova legge fa espressamente salva la facoltà del legatario di rinunciare, con una disposizione che, se da un punto di vista di rigorosa tecnica legislativa può considerarsi superflua, non può, peraltro, ritenersi nella pratica inopportuna, al fine di risolvere alcune serie questioni pratiche, già affiorate e dibattute sotto la vigenza del codice precedente.
Innanzitutto, bisogna chiarire qualche altro punto essenziale relativo all’acquisto, sulla precisa scorta del testo della legge. Il secondo comma dell’art. 649 contiene una disposizione che conferma e chiarisce la regola fondamentale dell’acquisto del legato. Per intenderne bene la portata, bisogna tener presente che il legato, per quanto riguarda l’oggetto, ha un ambito molto esteso, sì che talvolta se n’è data una delimitazione negativa, rispetto all’istituzione di erede; si è, cioè, considerato l’ambito del legato come comprensivo di qualsiasi disposizione patrimoniale a causa di morte, esclusa l’istituzione di erede. Oggetto del legato è, genericamente, la costituzione, modificazione o scioglimento di un qualsiasi rapporto giuridico avente riflessi patrimoniali. Il regime legislativo che fa capo all’art. 649 comma 1 si concreta nell’acquisto immediato da parte del legatario, e, come pure si dice, nell’acquisto con efficacia reale e non (semplicemente) obbligatoria. Avuto riguardo all’ampiezza oggettiva che si è sopra delineata, ciò si traduce nell’immediata attrazione del legatario entro l’orbita del rapporto giuridico che si costituisce, si modifica o si scioglie.
Nel secondo comma dell’art. 649 è contenuta la disposizione che concerne il legato avente per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore. Essa non fa che applicare la regola dell’acquisto con efficacia reale all’ipotesi prevista: infatti, si stabilisce che il diritto oggetto del legato trapassa direttamente dal testatore al legatario, senza bisogno di alcun atto di trasferimento da parte dell’onerato. È pure stabilito che l’acquisto ha luogo al momento della morte del testatore: ciò è perfettamente superfluo. Si sottintende che anche in quest’ipotesi l’acquisto ha luogo senza bisogno di accettazione da parte del legatario.
La rinuncia alla quale allude l’art. 649 comma 1, è una rinuncia in senso tecnico: abdicativa, dunque, e non traslativa. Quanto alla struttura, un negozio giuridico unilaterale; quanto agli effetti, non un negozio traslativo (dal legatario che ha acquistato, all’onerato), ma piuttosto un negozio risolutivo (dell’acquisto verificatosi a favore del legatario). Il testo legislativo non contiene limitazione di sorta: e quindi, in astratto, dovrebbe ritenersi efficace tanto la rinuncia espressa, quanto quella tacita. Per la stessa ragione, deve escludersi che per la validità ed efficacia della rinuncia al legato si richiedano forme speciali, e in particolare le forme richieste per la rinuncia ereditaria. Trattandosi di un legato avente per oggetto il trasferimento di un bene immobile o di altro bene o diritto capace d’ipoteca, il negozio di rinunzia deve farsi per iscritto, a pena di nullità (art. #1314#, n. 3 del codice del 1865).
Pur avendo instaurato il sistema dell’acquisto immediato del legato con effetti reali, il legislatore ha voluto confermare il principio tradizionale (ricavato dall’art. #863# del codice del 1865) secondo il quale il legatario deve domandare il possesso della cosa legata all’onerato. L’art. #863# del codice del 1865 si esprimeva nel senso che il legatario dovesse chiedere il possesso all’erede; l’art. 649, al comma 3, dice che il legatario deve richiedere il possesso all’onerato: ma se l’ultimo onerato è un legatario, questi deve a sua volta domandare il possesso, finché si risalga all’erede, sì che il sistema risulta più complicato. L’onerato ha, dunque, l’obbligo di consegnare la cosa al legatario, ma per l’adempimento di tale obbligo non è tenuto ad assumere alcuna iniziativa. Di conseguenza, l’onerato non sarà mai in mora senza un'interpellazione del legatario.
Un’opportuna innovazione, introdotta dalla nuova legge, è da mettere in rilievo: mentre, sotto la vigenza del codice precedente, si discuteva, senza il sussidio di un appiglio testuale, sull’efficacia della dispensa che il testatore avesse accordato al legatario, in merito alla necessità di richiedere il possesso all’onerato, l’art. 649, al comma 3, dichiara espressamente l’inefficacia della dispensa del testatore, dando il carattere di norma di interesse pubblico a quella che disciplina la richiesta del possesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

317 Poche osservazioni sono state fatte sugli articoli di questa sezione (artt. 649-673). Un primo rilievo riguarda la norma introduttiva sull'acquisto del legato (art. 649 del c.c.). Si è proposto di sostituire ai primi due commi di questo articolo un comma unico così formulato: «Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata; se, invece, la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto». Ma la formulazione proposta presenta il difetto di porre quasi in antitesi, agli effetti dell'accettazione, l'ipotesi del legato di quantità di fronte a quella del legato di specie, quasi che nella prima ipotesi il legato si acquisti senza bisogno di accettazione o nella seconda l'accettazione sia invece necessaria. Accogliendo, peraltro, nella sostanza la proposta, ho formulato in maniera più chiara e precisa il secondo comma dell'articolo, ponendo il principio che, se oggetto del legato sia la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto passa direttamente dal testatore al legatario senza intermediazione dell'erede. In tal modo risulta chiaro che il principio posto nel primo comma si riferisce a qualunque specie di legato e che la regola del secondo comma si applica al legato di cosa determinata appartenente al testatore.

Massime relative all'art. 649 Codice Civile

Cass. civ. n. 17481/2018

Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.

Cass. civ. n. 14503/2017

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.

Cass. civ. n. 10803/2015

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.

Cass. civ. n. 20711/2013

La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.

Cass. civ. n. 14358/2013

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.

Cass. civ. n. 4269/2013

Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.).

Cass. civ. n. 15124/2010

In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).

Cass. civ. n. 7068/2009

A differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del "de cuius", pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, c.c., una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso.

Cass. civ. n. 5485/2002

Il legato di specie deve avere ad oggetto bene determinato di cui il testatore fosse esclusivo proprietario. (Nel caso, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di un fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione).

Cass. civ. n. 8878/2000

L'art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 c.c. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.

Cass. civ. n. 4883/1996

Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, c.c., si acquista ipso iure senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l'immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c.

Cass. civ. n. 5982/1993

Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. Né è configurabile, alla stregua dell'art. 649 comma 3 c.c., un diritto autonomo soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.

Cass. civ. n. 1989/1969

Nel legato di specie, il cui oggetto è costituito da una cosa determinata, l'acquisto del diritto è immediato, sì che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell'apertura della successione, immediatamente e [i][recta via/i], indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria. Acquistandosi il legato [i][pso iure/i]i salva la facoltà del legatario di rinunciare, il diritto di accettare non è soggetto a prescrizione; ma può estinguersi solo per l'usucapione della cosa legata da parte di un terzo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 649 Codice Civile

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Anonimo chiede
mercoledì 29/05/2024
“Buongiorno, espongo brevemente la complicata situazione familiare ed ereditaria, sottolineando che, quello di cui ho bisogno è una strategia per evitare pesanti conseguenze pecuniare future, considerata la mia situazione di vita all’estero.
Mia nonna paterna è morta più di un anno fa, ed ha solo un figlio che è mio padre (il nonno è morto venti anni fa e nessuno ha mai fatto volture o pratiche notarili, né lo Stato ha comminato sanzioni).
Io, Andrea, il nipote, so che nonna ha dato tutto il suo unico appartamento per legato a me, con testamento pubblico, dimenticando che suo figlio comunque ha il quarto di proprietà per via di mio nonno. Nonna lascia questo piccolo appartamento sui 70000 euro di valore, due loculi di cimitero e denaro alle poste, eur 14000. Io, legatario, ho solo l’immobile.
È passato più di un anno (sanzioni al doppio della tassazione per ritardo), perché, io e mio padre non ci parliamo da anni; ho inviato mesi fa una raccomandata a lui dicendo di occuparsi delle bollette di nonna e del condominio, e di accordarci per avere solo uno di noi la proprietà totale, con equo compenso, per vendere poi agevolmente la casa, ma lui per dispetto, non ha fatto nulla, né ha risposto. Poi ho provato ancora con lettera di un avvocato, ma scopro dopo mesi che non l’ha mai inviata!
Io insegno in Asia e mio padre è pensionato in Spagna, ma ancora residente nella nostra provincia del Lazio. Io, non essendo erede, trovavo difficile disdire le utenze di nonna anche perché ho pochi giorni per tornare in Italia (soprattutto per la complicata vicenda testamentaria).
Io, adesso, non voglio più l’immobile, perché è scomodo e sotto condominio, con bollette etc… Voglio aprire gli atti dal notaio e rinunciare per iscritto al legato. Questo, però, mi comporta migliaia di euro di spesa, aspettando intanto le pratiche e vivendo in hotel, in quanto la casa ha le utenze staccate.
Sono rassegnato a non ereditare nulla, ma, fare le lunghe pratiche italiane, con un rischio di perdere il lavoro all’est, sarebbe troppo.
Stavo anche iniziando a pensare, se, invece di spostare gli atti a quelli fra vivi e rinunciare al legato (con un solo anno di retroattiva proprietà?), non mi convenisse addirittura non fare niente fino ai dieci anni di estinzione ereditari, lasciando al vero erede e malvagio padre tutte le future ripercussioni, in caso di successione portata avanti d’ufficio da notai, o Agenzia entrate, o dal condominio. In questo caso è giusto che mio padre, unico erede, sopporti tutto, ma io dovrei avere la sicurezza che nessuno mai mi chieda in futuro nessun pagamento (o tuttalpiù solo per un anno di proprietà già passata, considerando anche che esiste la possibilità che lo stato non faccia nulla, come nel caso della morte del nonno).
- Esiste qualcuno che può cercare ogni atto al mio posto, che io pago per la rinuncia al legato immobiliare e la nuova disposizione degli atti mortis causa, per i quali poi andrei ad apporre una firma personalmente davanti al notaio che mi faccia tornare all’estero in meno di una settimana?
- Mi conviene di più, finanziariamente, quale semplice legatario attuale, e con un certo grado di certezza futura, non fare mai nulla (in caso il legato sia poi considerato come inesistente al mio rifiuto, o all’estinzione), così da onerare solo l’erede, oppure devo assolutamente chiudere le pratiche successorie per evitare che il condominio o le imposte aumentino anche sul mio 75% di proprietà?

Distinti saluti”
Consulenza legale i 06/06/2024
L’interesse che, dalla lettura del quesito, appare più manifesto è quello di volersi del tutto disinteressare della quota di proprietà dell’appartamento lasciato dalla nonna ed in relazione al quale la de cuius sembra abbia voluto disporre in favore del nipote mediante disposizione a titolo particolare contenuta in un testamento pubblico.

Ora, è pur vero che, secondo quanto disposto dall’art. 649 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinunziare e che, secondo quanto disposto dal secondo comma di quella stessa norma, se oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata, il diritto di proprietà si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del de cuius.
E’ anche vero, però, che nel caso di disposizione contenuta in un testamento pubblico, alla stessa non può essere data attuazione fin quando il testamento non sia stato registrato, ovvero passato dal registro degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, il che presuppone un’esplicita e formale richiesta in tal senso da parte di chiunque vi abbia interesse.
Infatti, malgrado quanto disposto dall’art. 623 del c.c., norma che impone al notaio che ha ricevuto il testamento pubblico di comunicare l’esistenza di quel testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, di fatto all’adempimento di tale onere il professionista non è in grado di provvedere quando si tratta di soggetti che non sa dove reperire (nel caso di specie si dice che il legatario vive in Asia).

Occorre, tuttavia, precisare che la pubblicazione (nel caso di testamento olografo o segreto), così come la registrazione (nel caso di testamento pubblico) non vanno configurati come atti dispositivi, ma meramente accertativi, in quanto per mezzo di essi non si influisce sul potere di disposizione del de cuius.
Si tratta, in buona sostanza, di adempimenti che, oltre a costituire un titolo necessario per l’esecuzione coattiva delle disposizioni testamentarie (sebbene da parte di alcuni si sostenga che non si debba escludere a priori l’esecuzione coattiva di un testamento non pubblicato), valgono a rendere pubblici di fronte ai terzi le medesime disposizioni, consentendo la trascrizione nei registri immobiliari dei legati immobiliari, la voltura in catasto e la possibilità che chiunque ne possa estrarre copia.

Pertanto, fin quando non si sarà provveduto a tali adempimenti, la successione sarà regolata dalle norme che il codice civile detta in tema di successione legittima ed in particolare troverà applicazione nel caso di specie l’art. 566 del c.c., il quale dispone che al padre e alla madre succedono i figli.
Sarà il figlio della de cuius, dunque, a rivestire la qualità di chiamato all’eredità, cui competono, ex art. 460 del c.c., i relativi poteri, ivi compreso, tra l’altro, quello di provvedere al distacco di eventuali utenze attive (si tratterebbe, senza alcun dubbio, di un atto rientrante tra quelli conservativi, di vigilanza e di amministrazione, a cui si fa riferimento nel secondo comma di tale norma).

Particolare importanza poi riveste, al fine di poter essere esonerato dal sostenere spese inerenti a quell’immobile, quanto disposto dal terzo comma dell’art. 649 c.c., norma che impone al legatario di domandare all’onerato (in questo caso l’erede legittimo) il possesso della cosa legata anche se ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.
Fin quando non sarà stato posto in essere il suddetto passaggio di possesso, quest’ultimo si presume in capo all’erede onerato, il quale sarà il solo tenuto per legge a sopportare tutte le spese ad esso riconnesse, quali in particolare quelle relative alla ordinaria gestione condominiale.

Stando così le cose, dunque, ciò che può consigliarsi è di non compiere alcun atto fin quando qualcuno non si deciderà ad informare il notaio dell’evento morte, chiedendo la registrazione del testamento pubblico, con tutti i conseguenti effetti pubblicitari.
Solo in quel momento, se proprio si ha interesse a rinunziare al legato, si potrà manifestare detta volontà, avvalendosi ove occorra anche di una procura speciale, mediante la quale conferire a persona di propria fiducia, residente in Italia, il potere di agire in proprio nome e conto per il compimento del suddetto atto.


P. S. chiede
venerdì 31/03/2023
“Buongiorno, sono curatore di una eredità giacente in presenza di legati immobiliari già trascritti in Conservatoria al momento della apertura della successione da parte del notaio che ha redatto il testamento pubblico.
Tutti i legatari hanno formulato, chi via mail chi a mezzo PEC, la richiesta di immissione in possesso ex art. 649 c.c. comma 3. Al momento tuttavia, essendo ancora in corso le operazioni inventariali, il Giudice non mi ha autorizzato a consegnare gli immobili in quanto i beni mobili ivi ricoverati non sono stati ricompresi nel legato. Io riterrei comunque che, alla luce delle richieste di immissione in possesso i legati si intendano comunque perfezionati però mi sorge un dubbio: se qualcuno, prima della consegna delle chiavi, volesse rinunciare formalmente al legato facendo apporre un'annotazione a margine della trascrizione dello stesso in Conservatoria il legato sarebbe da intendersi rinunciato ex art. 649 c.c. comma 1 oppure è l'annotazione successiva alla richiesta di immissione in possesso che dovrebbe essere considerata nulla? Vi ringrazio per la preziosa collaborazione che vorrete fornirmi. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 06/04/2023
La risposta a ciò che viene chiesto si ritrova interamente nell’art. 649 c.c. citato nello stesso quesito.
Tale norma pone il principio secondo cui l’acquisto di ciò che costituisce oggetto di legato avviene ope legis, senza che vi sia necessità di alcuna accettazione, con la conseguenza che il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario, il quale, ancor prima di avere domandato il possesso della cosa legata, può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata.

Occorre, comunque, rilevare che acquisto automatico del legato non significa che un’eventuale accettazione sia inutile o irrilevante, in quanto questa consente al legatario di fare proprio definitivamente il beneficio del legato, il quale da quel momento non sarà più rinunziabile.
Per quanto concerne il problema specifico che qui viene posto, ovvero quella della rinunzia al legato, deve innanzitutto osservarsi che, in effetti, il codice civile non prevede delle norme che regolino espressamente detta rinunzia, tant’è che ci si è chiesti se possano trovare applicazione in via analogica le norme sulla rinunzia all’eredità.
A tale interrogativo si è risposto osservando che le norme sulla rinunzia all’eredità possano soltanto costituire un punto di riferimento, ma non essere estese analogicamente alla rinunzia al legato, e ciò sia per la diversità dell’oggetto della rinunzia sia per il diverso valore che la stessa riveste nell’uno e nell’altro caso.
In particolare, la differenza maggiore sta nel fatto che la rinunzia al legato non ha come effetto l’estinzione del diritto derivante dal legato, ma il ritorno dello stesso alla massa ereditaria; si tratterebbe, da un punto di vista prettamente tecnico giuridico, di un rifiuto che rimuove con efficacia retroattiva l’acquisto già verificatosi a favore del legatario.

Con riferimento, invece, alla richiesta del possesso che il legatario deve rivolgere all’onerato ai sensi del terzo comma dell’art. 649 c.c., va detto che, secondo la tesi che si ritiene preferibile, la domanda del possesso vale a stabilizzare l’acquisto del legato, acquisto che si è realizzato senza bisogno di accettazione, fatta sempre salva la facoltà di rinunziare.

Ebbene, tenendo conto di quanto detto sopra e considerato che, sebbene i legatari abbiano formalmente chiesto il possesso dei beni legati, non vi è ancora stato alcun atto di formale immissione nel possesso (dal quale ne sarebbe derivata una stabilizzazione dell’acquisto), si ritiene che i medesimi legatari abbiano tutto il diritto di rinunziare al legato, e ciò malgrado l’avvenuta trascrizione in loro favore degli immobili oggetto del legato.
Occorre tuttavia precisare che, più che di un atto di rinunzia, si tratterebbe, come sopra è stato osservato, di un atto di rifiuto, considerato che l’acquisto del legato si è già perfezionato al momento dell’apertura della successione.
Tale atto di rifiuto va a rimuovere con efficacia retroattiva l’acquisto già avvenuto ed assume natura di dichiarazione unilaterale non recettizia, per la quale, da un punto di vista formale, si reputa necessaria, ex art. 1350 n. 5 c.c., la forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili.

In tal senso si è espressa in diverse occasioni la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 15124/2010; Cass. n. 8878/2000; Cass. n. 513/1972; Cass. n. 1040/1954), affermando quanto segue:
In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cod. civ., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità”.

L’esigenza della trascrizione dell’atto unilaterale di rinunzia va affermata proprio in dipendenza della precedente trascrizione dell'acquisto, effettuata sulla base di un estratto del testamento.

Umberto P. chiede
lunedì 16/06/2014 - Lazio
“Sono affittuario di un immobile la cui proprieta' è stata destinata con testamento olografo attualmente oggetto di ATP calligrafica d un terzo legatario. I canoni nel frattempo decorsi devono essere versati da subito al legatario?”
Consulenza legale i 19/06/2014
Il legato è la disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede al de cuius in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto. Ai sensi dell'art. 649 del c.c., il legato si acquista automaticamente alla morte del de cuius.
Il titolare del lascito deve però domandare all'onerato il possesso (ultimo comma dell'art. 649).
Quindi, si devono distinguere due ipotesi.
1. Il legatario è già nel possesso del bene
In questo caso i canoni di locazione gli vanno corrisposti. Difatti, se il testamento olografo è stato correttamente pubblicato (art. 620 del c.c.), esso è efficace nei confronti dei terzi (come il conduttore di un immobile che era di proprietà del de cuius). L'esperimento di un accertamento tecnico preventivo non può intaccare tale efficacia, posto che si tratta di un procedimento di c.d. istruzione preventiva probatoria, destinato alla semplice produzione di un elaborato peritale e privo di ogni vincolatività nel merito, addirittura nemmeno per le parti stesse.
2. Il legatario non è ancora nel possesso del bene
Nel tempo che precede la richiesta del possesso il legatario, a meno che non possa disporre ad altro titolo della cosa oggetto del lascito (ad esempio, perché era già usufruttuario) non può legittimamente fruire di quanto disposto a suo favore. In questa fase intermedia, il legatario può ancora potenzialmente rinunciare al suo diritto. Pertanto, il conduttore dovrà corrispondere il canone all'erede del de cuius (il c.d. "onerato") sino a che il legatario non ottenga il possesso del bene. Sarà poi una questione tra il legatario e l'erede quella circa la spettanza all'uno o all'altro del canone versato in precedenza dall'inquilino.

P. S. chiede
lunedì 28/11/2022 - Toscana
“Sono stato nominato curatore di una eredità giacente. il de cuius ha disposto con testamento notarile dei legati assegnando specifiche unità immobiliari.
1° quesito: i legatari mi stanno richiedendo l'immissione in possesso, devo consegnare loro le chiavi ove in mio possesso oppure possono provvedere alla sostituzione della serratura autonomamente in forza dell'art. 649 c.c.?
2° quesito: si pone il problema dei beni di pertinenza dell'eredità (e quindi soggetti ad inventario) ricoverati negli appartamenti legati. Premesso che al momento l'eredità non detiene alcuna liquidità, come devo comportarmi se il legatario mi richiede la rimozione dei beni? Eventualmente, ove in presenza di beni di nessun valore, qualora i legatari volessero accollarsi l'onere di smaltimento riterrei che il costo sostenuto potrebbe essergli riconosciuto in pre-deduzione una volta che l'eredità avrà la liquidità necessaria.
3° quesito: Alcuni immobili legati sono situati in un condominio che ha deliberato rilevanti spese di ristrutturazione. Ritengo quindi che le spese condominiali maturate sino alla data di decesso del de cuius siano a carico dell'eredità e non rientrino fra i pesi a carico del legatario, non avendo previsto il testamento alcun gravame a carico del legato ex art. 668 co. 1.
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 06/12/2022
L’istituto giuridico che viene in considerazione nel caso in esame è quello della curatela dell’eredità giacente, ed è pertanto nella disciplina ad esso relativa (artt. 528 e ss. c.c.) che va ricercata la risposta alle domande che vengono poste.
Si ritiene, intanto, opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale per meglio affrontare il tema posto dai singoli quesiti.
Com’è noto, l'istituto dell'eredità giacente mira ad assicurare la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione e quello dell'eventuale accettazione da parte del chiamato, allorquando vi siano concrete esigenze gestorie non rinviabili al tempo in cui si realizzerà l'effetto devolutivo.
Infatti, la nomina del curatore comporta la cessazione dei poteri conservativi, amministrativi e di vigilanza conferiti al chiamato all'eredità ex art. 460 del c.c., comma 3 (non si vuole evitare una duplicazione di incarico, bensì impedire che il chiamato possa intralciare od ostacolare l'attività del curatore).

A tale nomina si provvede con decreto del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, il quale ha efficacia costitutiva, in quanto da quel momento cessano i poteri attribuiti al chiamato dall' art. 460 c.c.
Particolare rilevanza assume, ai fini della soluzione delle questioni che vengono poste, la tesi, sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui la presenza di un esecutore testamentario esclude la necessità di nominare il curatore dell'eredità giacente, essendovi già il soggetto incaricato di amministrare la massa dei beni ereditari, con la precisazione che al curatore potrà farsi ricorso soltanto nel caso in cui all'esecutore testamentario non sia stato attribuito il potere di amministrazione, ovvero quando il suo ufficio abbia già avuto termine.
Da quanto appena detto, dunque, se ne deve dedurre che compito del curatore sarà non soltanto quello di amministrare il patrimonio ereditario esercitando i poteri del chiamato, ma anche quello di dare esecuzione alla volontà testamentaria (ciò che qui assume particolare rilievo, considerato che si è in presenza di un testamento con un contenuto particolarmente elaborato).

Fatte queste precisazioni, si possono adesso esaminare le questioni che vengono poste.
Il primo quesito riguarda la necessità o meno di immettere i legatari nel possesso dei beni di cui la testatrice ha disposto in loro favore.
La risposta è positiva, in tal senso dovendosi argomentare proprio dall’art. 649 del c.c., citato nello stesso quesito.
Il secondo comma di tale norma, in effetti, dispone che se oggetto del legato è la proprietà o altro diritto su un bene determinato, il trasferimento di quel diritto si realizza automaticamente al momento dell’apertura della successione (l’automaticità dell’acquisto è infatti la caratteristica principale delle disposizioni a titolo particolare).
Tuttavia, occorre prestare attenzione anche a quanto disposto dal terzo comma di quella medesima norma, ove si pone in capo al legatario l’obbligo di domandare all’onerato il possesso della cosa legata “…anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore”.
La ratio di quest’ultima disposizione va ravvisata, secondo la tesi che si ritiene preferibile, nell’opportunità o esigenza per l’onerato di trattenere l’oggetto del legato fino all’accertamento della sua validità o dell’esclusione dell’incidenza di esso sulla quota di riserva.
E’ stato anche osservato che la domanda del possesso vale a determinare la stabilizzazione dell’acquisto, che si è realizzato senza bisogno di accettazione, fatta salva la facoltà di rinunziare.
La stessa può essere fatta sia giudizialmente che stragiudizialmente, va rivolta all’onerato ovvero, nel caso di eredità giacente al curatore (se il testatore ha designato un esecutore testamentario, è a questo soggetto che deve essere rivolta la domanda del possesso).
Va precisato che il legatario deve chiedere il possesso della cosa anche quando ne abbia già la detenzione ad altro titolo (quale il deposito, il comodato o la locazione).
Prima della domanda del possesso, il legatario non può immettersi nella disponibilità della cosa, e si osserva che, in mancanza di consenso dell'onerato, questi è da considerare spogliato e può chiedere la reintegrazione con l'azione di spoglio, o, quando ne ricorrano i presupposti, con quella di manutenzione; peraltro, può chiedere al legatario il risarcimento del danno.
Sono tutte queste le ragioni per cui è da escludere che i legatari possano provvedere autonomamente a sostituire le serrature di accesso agli immobili a ciascuno di essi legati.

Il secondo quesito attiene alla sorte dei beni mobili inventariati e che si trovano all’interno degli immobili legati, una volta che i legatari abbiano conseguito il possesso degli stessi immobili.
Al riguardo viene innanzitutto in considerazione l’art. 529 del c.c., il quale dispone che il curatore non solo deve procedere all’inventario dell’eredità, ma anche ad amministrarla e a depositare presso un istituto di credito designato il denaro che si ritrae dalla vendita dei mobili ed a rendere conto della propria amministrazione.
Il successivo art. 531 del c.c., invece, fa rinvio alle disposizioni che lo stesso codice civile detta in relazione all’accettazione con beneficio di inventario.
Tra queste assume particolare rilievo l’art. 493 del c.c., il quale pone in capo all’erede che ha accettato con beneficio di inventario (figura assimilabile al curatore dell’eredità giacente) l’onere di richiedere l’autorizzazione giudiziaria per disporre (alienare, sottoporre a pegno o ipoteca) dei beni ereditari, la quale, per i soli beni mobili, non sarà più necessaria decorsi cinque anni dalla dichiarazione di voler accettare con beneficio di inventario.

Dal coordinamento di tali norme, dunque, se ne ricava che, trattandosi d beni regolarmente inventariati, anche se privi di valore commerciale realizzabile, sarà pur sempre necessario farsi autorizzare dal giudice sia per spostare gli stessi in altro luogo sia per il loro eventuale smaltimento, a meno che non si decida di attendere il trascorrere dei cinque anni.
Qualora ci si decida a chiedere l’autorizzazione al giudice per il loro smaltimento, ci si potrebbe far autorizzare contestualmente a porre le relative spese in capo ai legatari, riconoscendo agli stessi un diritto di credito da far valere sul patrimonio ereditario al momento della cessazione della giacenza dell’eredità.

Il terzo ed ultimo quesito pone il problema di stabilire su chi debbano essere fatte gravare le spese straordinarie deliberate dai condomini dei quali fanno parte gli immobili legati, e precisamente se sull’eredità (quali debiti ereditari) o sui legatari che nel frattempo ne hanno acquisito la proprietà.
Trattandosi di un trasferimento mortis causa a tiolo particolare della cosa legata, si ritiene che debba farsi applicazioni delle ordinarie regole da seguire in caso di trasferimento inter vivos.
In particolare, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, occorre operare una distinzione a seconda della natura delle spese.
Così, per quanto riguarda le spese ordinarie, l’insorgenza dell’obbligazione deve essere individuata con il compimento effettivo dell’attività gestionale relativa alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto che l’erogazione delle inerenti spese non richiede la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale (ma soltanto l’approvazione in sede di consuntivo), trattandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti all’amministratore in quanto tale (ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 3, c.c.), e non come esecutore delle delibere assembleari riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo, che hanno valore meramente dichiarativo e non costitutivo.

Per le spese condominiali straordinarie, invece, l’obbligo in capo ai singoli condomini non può essere ricollegato all’esercizio della funzione gestionale demandata all’amministratore in relazione alla somme indicate nel bilancio preventivo, ma deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l’adottano) con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l’apporto di innovazioni condominiali.
Pertanto, in caso di trasferimento a titolo particolare, sia inter vivos (compravendita) che mortis causa (legato) di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, tenuto a sopportare i relativi costi è colui che risultava proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente.
L’acquirente o il legatario avrà, dunque, diritto di rivalersi, nei confronti del proprietario originario (ovvero nei confronti dell’eredità), di quanto eventualmente pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c..

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