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Articolo 552 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Dispositivo dell'art. 552 Codice di procedura civile

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore (1), il giudice dell'esecuzione (2), sentite le parti (3) (4), provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente [disp. att. 164] (5).

Note

(1) Presupposto per la pronuncia del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione o la vendita è la dichiarazione positiva e non contestata resa dal terzo oppure la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 549 del c.p.c. che abbia accertato i suoi obblighi nei confronti del debitore esecutato.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per sentire le parti a seguito della presentazione dell'istanza per la assegnazione e la vendita.
(4) A pena di decadenza l'istanza per la assegnazione o la vendita deve essere proposta nel termine di novanta giorni dal momento della dichiarazione di cui all'art. 547. Diversamente, se il pignoramento si è perfezionato con la sentenza di accertamento di cui all'art. 549, il termine sarà fissato dal giudice che l'ha pronunciata.
(5) E' ormai unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento che dispone la vendita o la assegnazione non ha natura di sentenza, per cui contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617.

Ratio Legis

Con l'assegnazione o la vendita, che avvengono secondo le modalità stabilite dagli artt. 529 e ss. per la espropriazione mobiliare presso il debitore, l'esecutato viene privato dei beni pignorati. La norma, dalla formulazione poco chiara, sembrerebbe ammettere per i crediti la sola possibilità della assegnazione, mentre, in realtà, a norma del successivo art. 553, anche per questi è prevista la vendita.

Spiegazione dell'art. 552 Codice di procedura civile

La norma in esame prende in considerazione il caso in cui il terzo si dichiari o venga dichiarato (con sentenza emessa ex art. 549 del c.p.c.), possessore di cose appartenenti al debitore.

In tal caso, entro il termine di 90 giorni dal momento della dichiarazione di cui all’art. 547 del c.p.c. ovvero entro il diverso termine fissato dal giudice con la sentenza pronunciata ex art. 549 del c.p.c., deve essere proposta l’istanza per l’assegnazione o la vendita, a seguito della quale il giudice fissa un’udienza per sentire le parti.

A tale udienza lo stesso giudice dell'esecuzione emette il provvedimento con cui dispone l'assegnazione o la vendita delle cose mobili ovvero l'assegnazione dei crediti.
Questo provvedimento, secondo la tesi ormai prevalente in giurisprudenza, non ha natura di sentenza, per cui contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

Stando alla formulazione letterale della norma, l'obbligo di sentire le parti opera sempre, dovendo, pertanto, escludersi la possibilità che la liquidazione forzata sia disposta con decreto come, invece, consentito dall' art. 530, ult. co., per il caso di piccola espropriazione mobiliare (ossia nel caso in cui i beni pignorati abbiano un valore non superiore a 20.000 euro).

Come si evince dalla disposizione in esame, nell’espropriazione presso terzi, così come in quella mobiliare presso il debitore, la liquidazione forzata si compone di due distinte fasi, la prima volta ad autorizzare la vendita o l'assegnazione, mentre la seconda costituita dall'effettivo esperimento delle operazioni di vendita o di assegnazione.

Nel caso di pignoramento avente ad oggetto cose mobili appartenenti al debitore esecutato ma che siano nel possesso del terzo, l'art. 552 rinvia alle disposizioni dettate per l'espropriazione mobiliare diretta di cui agli artt. 529 ss., così esaurendo la disciplina di entrambe le predette fasi.

Nella diversa ipotesi di pignoramento di crediti, la disposizione in esame regola esclusivamente la fase di autorizzazione, rinviando alle speciali norme dettate dal successivo art. 553 per quanto riguarda le concrete modalità di liquidazione forzata.

Massime relative all'art. 552 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17441/2018

L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c..

Cass. civ. n. 11493/2015

L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).

Cass. civ. n. 3888/2015

Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno.

Cass. civ. n. 1954/1995

Nella espropriazione forzata presso terzi l'assegnazione al creditore (pignorante o intervenuto) del bene pignorato può essere disposta solo in seguito ad una specifica istanza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6245/1980

L'efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo, della ordinanza di assegnazione, al creditore procedente o ai creditori intervenuti, della somma pignorata presso di lui e l'impossibilità per quest'ultimo di ottenerne la revoca, con provvedimento del giudice dell'esecuzione o con sentenza resa in un giudizio introdotto mediante un'opposizione, postulano la dichiarazione positiva del terzo, cioè che egli abbia ammesso di essere debitore dell'esecutato, mentre è affetto da abnormità, non trovando una collocazione giuridica e razionale nel sistema normativo su cui è imperniata la espropriazione forzata presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito emesso in mancanza del suindicato presupposto. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva revocato, su ricorso del terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma, rilevando la carenza della dichiarazione positiva del terzo. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la revoca, enunciando il principio che precede).

Cass. civ. n. 5402/1977

Il provvedimento con cui il pretore assegna cose del debitore in possesso di un terzo, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., avendo forma e natura di ordinanza e non di sentenza è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

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