La norma in esame prende in considerazione il caso in cui il terzo si dichiari o venga dichiarato (con
sentenza emessa ex
art. 549 del c.p.c.), possessore di cose appartenenti al
debitore.
In tal caso, entro il termine di 90 giorni dal momento della dichiarazione di cui all’
art. 547 del c.p.c. ovvero entro il diverso termine fissato dal giudice con la sentenza pronunciata ex
art. 549 del c.p.c., deve essere proposta l’istanza per l’
assegnazione o la
vendita, a seguito della quale il giudice fissa un’udienza per sentire le parti.
A tale udienza lo stesso
giudice dell'esecuzione emette il provvedimento con cui dispone l'assegnazione o la vendita delle cose mobili ovvero l'assegnazione dei crediti.
Questo provvedimento, secondo la tesi ormai prevalente in giurisprudenza, non ha natura di sentenza, per cui contro di esso non è esperibile il
ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost. ma l'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c..
Stando alla formulazione letterale della norma, l'obbligo di sentire le parti opera sempre, dovendo, pertanto, escludersi la possibilità che la liquidazione forzata sia disposta con
decreto come, invece, consentito dall' art.
530, ult. co., per il caso di piccola espropriazione mobiliare (ossia nel caso in cui i beni pignorati abbiano un valore non superiore a 20.000 euro).
Come si evince dalla disposizione in esame, nell’espropriazione presso terzi, così come in quella mobiliare presso il debitore, la liquidazione forzata si compone di due distinte fasi, la prima volta ad autorizzare la vendita o l'assegnazione, mentre la seconda costituita dall'effettivo esperimento delle operazioni di vendita o di assegnazione.
Nel caso di pignoramento avente ad oggetto cose mobili appartenenti al debitore esecutato ma che siano nel
possesso del terzo, l'art. 552 rinvia alle disposizioni dettate per l'espropriazione mobiliare diretta di cui agli artt. 529 ss., così esaurendo la disciplina di entrambe le predette fasi.
Nella diversa ipotesi di pignoramento di crediti, la disposizione in esame regola esclusivamente la fase di autorizzazione, rinviando alle speciali norme dettate dal successivo art. 553 per quanto riguarda le concrete modalità di liquidazione forzata.