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Articolo 2040 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rimborso di spese e di miglioramenti

Dispositivo dell'art. 2040 Codice Civile

Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti(1), a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.

Note

(1) Le spese sono gli esborsi volti alla conservazione del bene, mentre i miglioramenti sono quelli volti ad aumentarne il valore.

Ratio Legis

La norma è speculare alle precedenti (2033 ss. c.c.): vuole evitare che ad ottenere un vantaggio indebito sia il solvens.

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Generaliter dicendum est quicquid quis impendit in rem, si modo sine dolo malo impendit, repetere eum posse
Impensae necessariae sunt quae, si factae non essent, res peritura aut deterior sit; utiles, quae meliorem rem faciunt; voluptuariae, quae speciem dumtaxat ornant, non etiam fructus augent

Spiegazione dell'art. 2040 Codice Civile

L’art. 2040 è norma di integrazione della ripetizione di indebito che abbia per oggetto la restituzione di una cosa determinata. Rinvio.

La disposizione in esame integra la disciplina del pagamento dell’indebito quando la ripetizione abbia per oggetto la restituzione di una cosa determinata.

Si applica, perciò, soltanto a quelle ipotesi degli art. 2037 e 2038 nelle quali là restituzione della cosa in natura pub essere chiesta e dev'essere ese­guita.

La disposizione non fa ch'estendere a chiunque, in dipendenza d'un pagamento indebito, sia divenuto possessore — anche in mala fede — della cosa, i diritti che il libro della proprietà, per le spese e per i miglioramenti della cosa stessa, durante il possesso, attribuisce al suo possessore, nell' ipo­tesi che debba restituirla.

Rinvio, perciò, al commento degli art. 1149, 1150, 1151, 1152 del co­dice — già 337, 338, 339 e 340 del libro della proprietà — e a quanto ne dice la relativa relazione al codice, sub n. 540 sgg.

Ne consegue che il possessore gode anche del diritto di ritenzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2040 Codice Civile

Cass. civ. n. 17888/2009

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promissario acquirente, che abbia ottenuto l'anticipata consegna del bene, ove receda dal contratto preliminare, non può pretendere, ai sensi dell'art. 2040 c.c., il rimborso di spese e miglioramenti affrontati per l'immobile, fintantoché non lo restituisce al promittente venditore.

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