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Articolo 650 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Dispositivo dell'art. 650 Codice Penale

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene(2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509](3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206(4).

Note

(1) Si intende per provvedimento legalmente dato dall'autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.
(2) Si tratta di un'elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza di tali interessi. Nello specifico le ragioni di giustizia si riferiscono ai casi di applicazione del diritto da parte del p.m. o della polizia giudiziaria. Mentre, essendo le ragioni di sicurezza pubblica riferite ai casi in cui l'attività di polizia viene posta in essere in funzione repressiva o preventiva, ne è un esempio l'ordinanza del sindaco con la quale sia stato ingiunto al titolare di un impianto di distribuzione di carburante di disattivare gli apparecchi self-service, privi di apposita autorizzazione. Sono esempi, invece, di ragioni di ordine pubblico ad esempio l'ordinanza del sindaco che, sul territorio di loro competenza, stabilisce la circolazione dei veicoli a targhe alterne. Mentre le ragioni di igiene si ritrovano ad esempio a fondamento dell'ordinanza del sindaco di sgombero delle aree occupate da rifiuti tossici.
(3) La norma ha comunque carattere sussidiario, in quanto opera solo qualora l'ordine disatteso non trovi copertura legale, anche di natura non penale.
(4) Si tratta in ogni caso di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell'ordine espresso dal precetto.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, nonché l'interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta perseguita.

Spiegazione dell'art. 650 Codice Penale

L'articolo in esame disciplina un'ipotesi di norma penale in bianco, in cui cioè la norma di rango primario rinvia alla fonte regolamentare. Le fonti di rango subprimario descrivono il tipo di reato, ed il principio di riserva di legge risulta rispettato, in quanto la fonte secondaria si limita ad apportare una specificazione di tipo tecnico alla disciplina legislativa.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la polizia di sicurezza, in stretta correlazione con l'ordine pubblico generale. Soggetto attivo del reato può essere solamente il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità.

La condotta incriminata consiste nell'inadempimento di uno specifico provvedimento, adottato per contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene.

Non vengono invece in rilievo i provvedimenti giurisdizionali in senso stretto tipici del giudice.

Al giudice penale è consentito in questo caso sindacare la legittimità dell'atto, dato che la norma stessa richiede che esso sia conforme a legge, e cioè emanato nel rispetto dei contenuti e delle forme previste dalla legge.

Trattandosi di contravvenzione, il reato in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Massime relative all'art. 650 Codice Penale

Cass. pen. n. 40185/2022

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza del regolamento interno di istituto penitenziario, attesa la natura generale dei precetti in esso contenuti, i cui destinatari non sono determinabili "a priori".

Cass. pen. n. 2885/2022

Integra il reato previsto dall'art. 650 cod. pen. la condotta del genitore che non ottemperi al provvedimento di sospensione del proprio figlio dalla frequenza scolastica, adottato dal competente dirigente per ragioni di salute pubblica, a seguito della mancata presentazione della documentazione vaccinale prescritta dalla legge.

Cass. pen. n. 9890/2021

Non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore ed il relativo procedimento descritto dall'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti.

Cass. pen. n. 6350/2019

Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva ottemperato alla convocazione "per motivi di giustizia" presso il comando della Capitaneria di Porto al fine di procedere alla verifica delle generalità fornite in occasione di un controllo).

Cass. pen. n. 20417/2018

L'inosservanza di provvedimenti dell'autorità integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all'inottemperanza all'ordinanza di sospensione di un'attività commerciale di ristorazione emessa dall'ASL, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 5, D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Cass. pen. n. 51766/2013

Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, cui è possibile porre rimedio mediante l'accompagnamento coattivo.

Cass. pen. n. 1366/2012

Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.

Cass. pen. n. 39830/2010

In tema di reato di cui all'art. 650 c.p., l'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare, ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o a tutela dell'ambiente, a carattere esclusivamente locale, deve avere come requisito di legittimità formale una motivazione che dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria).

Cass. pen. n. 17920/2010

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. chi non ottemperi ad una convocazione di polizia finalizzata alla più agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal Questore.

Cass. pen. n. 46637/2009

Ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, è necessario che il provvedimento stesso sia stato previamente reso noto al soggetto inottemperante e la relativa prova grava sull'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto raggiunta la prova di tale conoscenza nella notifica di ordine di convocazione al coniuge dell'interessato).

Cass. pen. n. 31580/2009

L'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un prefissato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento, senza che l'ordine sia osservato; ne consegue che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato e che dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 c.p.p.

Cass. pen. n. 39132/2008

I dirigenti amministrativi degli enti locali sono competenti anche all'emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall'art. 50, comma quinto, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco. Ne consegue che integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza del proprietario di un bene immobile all'ordine del dirigente dell'ufficio tecnico di un Comune di allacciare tale bene alla rete fognaria.

Cass. pen. n. 12679/2008

L'inosservanza del provvedimento dell'autorità con cui si intima a comproprietari «pro indiviso» di un fabbricato l'eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l'inottemperanza degli altri titolari, non essendo frazionabile l'obbligo, che riguarda l'intera proprietà, salvo rivalsa, per chi l'abbia adempiuto per l'intero, verso gli altri.

Cass. pen. n. 237/2008

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è necessario che il provvedimento sia stato emesso esclusivamente, per le ragioni indicate nell'art. 650 c.p., nell'interesse della collettività; pertanto non sussiste detta contravvenzione in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini. (Fattispecie concernente l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiungeva ai proprietari di un appartamento di eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante).

Cass. pen. n. 15881/2007

È punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. l'inosservanza dell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare, a livello locale, e ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sempre che nella motivazione dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria). (Nel caso di specie si trattava di un'ordinanza sindacale con la quale era stato imposto, per ragioni di igiene pubblica, ai titolari di un impianto di depurazione di procedere, entro e non oltre le 48 ore, alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale di acque fluviali, inquinate da fanghi maleodoranti per il cattivo funzionamento di detto impianto).

Cass. pen. n. 9844/2007

Non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. la condotta di colui che esegue immediatamente la prestazione finale senza eseguire la prescrizione strumentale intermedia imposta dall'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui l'ordine prevedeva che prima si verificasse se la canna fumaria conteneva fibre di amianto e solo in caso positivo la si sostituisse, mentre il destinatario aveva provveduto direttamente alla sostituzione).

Cass. pen. n. 7893/2007

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato, perché l'ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti, in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria).

Cass. pen. n. 40316/2006

Integra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di abbattimento di capi di bestiame affetti da brucellosi, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, dettata da ragioni igienico-sanitarie, che conserva un'autonoma connotazione di provvedimento di polizia.

Cass. pen. n. 30772/2006

L'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata all'interrogatorio dal pubblico ministero, che è sanzionata attraverso la possibilità di disporre l'accompagnamento forzato, non integra la sussidiaria contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., che opera solo quando la violazione dell'obbligo, imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento, ovvero da un legittimo provvedimento dell'autorità, non trovi nell'ordinamento altra specifica sanzione la quale, pur costituendo la reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà, nè quello penale, potendo anche avere natura amministrativa o processuale.

Cass. pen. n. 1408/2006

Non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 c.p. richiamato dall'art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. — Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza —, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attività commerciale, perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato Testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia.

Cass. pen. n. 43398/2005

In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 c.p.p., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 13377/2005

Integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che, per ragioni di igiene, sospenda, nei confronti del gestore di una macelleria, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di un laboratorio interno di produzione di salsicce e ventricina di carne suina per mancanza dei requisiti di cui all'art. 28 del D.L.vo 26 marzo 1980 n.327, in quanto l'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, essendo diretto ad assicurare un livello minimo di idoneità e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti un'attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell'ambito dell'autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente ad un mercato esterno.

Cass. pen. n. 4663/2005

L'inosservanza dell'obbligo di soggiorno da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale configura la violazione dell'art.9 della Legge n. 1423 del 1956 e non il reato di cui all'art. 650 del c.p.. (Nella fattispecie la Corte, annullando la sentenza del Tribunale che, sull'erroneo presupposto giuridico dell'imputazione per il reato di cui al citato art. 650 c.p., aveva ammesso l'imputato al beneficio dell'oblazione, ha altresì escluso che l'avere il P.M. di udienza prestato il proprio consenso all'oblazione stessa impedisse il ricorso del P.G. contro la sentenza per la violazione di legge accertata).

Cass. pen. n. 41101/2004

L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 c.p. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualora nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 c.p.p.

Cass. civ. n. 35576/2004

L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.), presuppone una verifica, da parte del giudice, della legalità sostanziale e formale del provvedimento «legalmente dato», che comprende anche l'esame di efficacia del provvedimento non osservato dal suo destinatario (nella specie la Corte ha rilevato, direttamente, icto oculi, l'inefficacia di una ordinanza contingibile ed urgente, con riferimento ad uno scalda acqua a gas male installato, emanata dal Sindaco del Comune di Milano sei anni prima, perché il carattere dell'urgenza — proprio di quel tipo di ordinanza — comporta, per definizione, una sua efficacia limitata nel tempo).

Cass. pen. n. 35576/2004

Un'ordinanza contingibile e urgente a suo tempo emanata dal sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990 non può più considerarsi operativa e dar luogo, quindi, in caso di perdurante inosservanza, alla configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. quando, a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione, la situazione di urgenza debba ritenersi necessariamente venuta meno, ferma restando la possibilità che la condotta anzidetta, se ed in quanto costituente, comunque, violazione di specifici obblighi, risulti sanzionabile in via amministrativa ai sensi, attualmente, dell'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.L.vo n. 267 de 2000 e, in precedenza, dell'art. 106 del R.D. n. 383 del 1934. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui, a distanza di circa sei anni, era stata accertata la perdurante inottemperanza ad un'ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto al destinatario la immediata cessazione dell'utilizzo di uno scaldabagno a gas, considerato pericoloso a cagione dell'insufficiente tiraggio della canna fumaria e della scarsa areazione del locale in cui l'apparecchio era posto).

Cass. pen. n. 28584/2004

In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché il potere del giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell'atto amministrativo si estende a tutti i profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge e all'eccesso o sviamento di potere, allorché venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica, ai fini della configurabilità del reato, è necessario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato, sia sotto l'aspetto del coinvolgimento o interesse dell'intimato nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza, in capo a lui, della giuridica facoltà di prestare l'attività imposta. (Fattispecie relativa all'inosservanza di un provvedimento sindacale con cui si ordinava al coltivatore diretto di un fondo, che non era stato provato fosse autore di una deviazione di acque, il ripristino dello stato dei luoghi al fine di tutela della pubblica incolumità, sul presupposto, peraltro rimasto anch'esso non dimostrato, di una sua «rappresentanza dei proprietari»).

Cass. pen. n. 15066/2004

In tema di smaltimento di rifiuti, poiché il Presidente della Provincia è il solo organo preposto a disporre il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti stessi, qualora il relativo provvedimento sia emesso, in assenza di una specifica delega o di specifiche modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, da un dirigente del settore ecologia di quest'ultimo, la sua inosservanza non configura il reato previsto dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 11367/2004

In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, come mod. dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato fatto divieto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame, di scaricare liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale.

Cass. pen. n. 3969/2004

L'inottemperanza all'ordine dato da un agente della polizia municipale di rimuovere l'autovettura parcheggiata che intralcia la circolazione stradale, determinando una situazione di pericolo, configura la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 383/2004

Anche dopo la depenalizzazione — ad opera dell'art. 1 del D.L.vo n. 480 del 1994 — del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., in forza della clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca reato») contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilità, in deroga al generale principio di specialità fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito, legalmente dato da autorità di pubblica sicurezza a un condannato, di presentarsi ad essa per ragioni attinenti all'esecuzione della libertà controllata).

Cass. pen. n. 36787/2003

Non integra né la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall'art. 9, comma 1, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) — avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge — né il delitto previsto dal comma successivo — che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale — il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto al violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 30137/2003

L'art. 274, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, abrogando l'art. 106 del T.U. comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, non ha reso penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. le inosservanze di provvedimenti dell'autorità comunale che, in precedenza, sarebbero state sanzionate in via amministrativa. Tale modifica legislativa ha lasciato prive di sanzioni le violazioni dei suddetti provvedimenti, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di alternatività e non di specialità. Tale conclusione trova conferma nella reintroduzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dell'assoggettamento di dette violazioni a sanzione amministrativa, anche se tale previsione opera solo per l'avvenire, in ossequio al principio di legalità affermato pure in materia amministrativa dall'art. 1 della L. n. 689/81.

Cass. pen. n. 25098/2003

Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 del T.U. leggi di pubblica sicurezza l'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza quando detto invito non contenga la specifica indicazione del motivo che autorizza l'emanazione rientrante tra le ragioni indicate nella norma penale cioè le ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene.

Cass. pen. n. 23824/2003

L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un agente in servizio di polizia stradale integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 comma 1 c.s., dovendo escludersi l'applicabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 c.p. per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

Cass. pen. n. 7025/2003

Il potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini, non è delegabile, in base all'art. 54 del D.L. 18 agosto 2002, n. 267 (che sul punto ricalca la previgente disciplina contenuta nell'art. 38 della L. 8 giugno 1990, n. 142). È, pertanto, illegittimo, sì da rendere non configurabile, in caso di inosservanza, il reato di cui all'art. 650 c.p., il provvedimento del dirigente del settore lavori pubblici di un Comune, con il quale venga imposto ad un privato, per ragioni di sicurezza pubblica, di eliminare una situazione di pericolo.

Cass. pen. n. 43202/2002

La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) non è configurabile quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento. (Fattispecie concernente l'inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995).

Cass. pen. n. 37112/2002

Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell'attività di lavavetri, in quanto, non essendo quest'ultima soggetta ad autorizzazione, il sindaco è sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore, a norma dell'art. 17-ter, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Cass. pen. n. 26647/2002

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p. l'inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia interdetto l'uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità (fatto già integrante reato ed ora depenalizzato), in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata, né è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo, ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo.

Cass. pen. n. 29436/2001

La contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia di cui all'art. 650 c.p., può avere a presupposto solo quelli oggettivamente amministrativi che, pur se emanati per motivi inerenti ad attività dirette a scopi di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata a operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice; di conseguenza, fra tali provvedimenti non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza, ordinanza e decreto).

Cass. pen. n. 23049/2001

In tema di inosservanza dei provvedimenti di polizia, nonostante l'art. 47 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 268 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero) abbia abrogato dell'art. 114 (recte: 144) T.U.L.P.S. (secondo cui lo straniero aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità di P.S.), integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. l'inosservanza, da parte dello straniero, dell'ordine emanato dall'autorità di P.S. di presentarsi presso l'ufficio di polizia «per dare contezza di sé» circa le ragioni del suo soggiorno nel territorio dello Stato, giacché è tuttora vigente il potere dell'autorità di P.S. di effettuare gli accertamenti necessari per tutte le finalità di pubblica sicurezza stabilite dal T.U. predetto.

Cass. pen. n. 15574/2001

In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che, al terzo comma, punisce — con sanzione amministrativa — la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente.

Cass. pen. n. 12924/2001

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui; sicché i provvedimenti del giudice, salvo i casi eccezionali in cui la loro inosservanza sia espressamente prevista come reato da una specifica norma penale, non possono rientrare nella previsione del citato articolo, che ha come oggetto specifico di tutela interessi di carattere generale. (Fattispecie concernente la mancata ottemperanza — ritenuta penalmente irrilevante — di amministratore condominiale a un provvedimento ex art. 700 c.p.c., con il quale gli era stata imposta l'esecuzione di lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari in appartamenti di condomini).

Cass. pen. n. 10609/2000

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alla quale corrisponde quella di cui all'art. 54, comma 3, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all'art. 650 c.p., con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative, e conseguentemente non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.).

Cass. pen. n. 9542/2000

Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo il quale non può concedersi la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d'incendio), sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come «pareri» dall'art. 142 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Essi sono quindi privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un «provvedimento» rilevante agli effetti dell'art. 650 c.p. né una «prescrizione» in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 681 c.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di detti principi, ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., contestato all'imputato per non aver questi realizzato, quale responsabile della gestione di un night club, in difformità di quanto ravvisato necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per portatori di handicap).

Cass. pen. n. 8859/2000

La facoltà dell'Autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 c.p., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia.

Cass. pen. n. 4730/2000

In tema di elusione di provvedimenti del giudice, se detto provvedimento è costituito da una sentenza civile, in considerazione del fatto che, secondo il dettato degli artt. 282 e 283 c.p.c., modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la sentenza pronunciata in primo grado è provvisoriamente esecutiva (sempre che il giudice di appello, su istanza di parte, non abbia disposto la sospensione della esecuzione), integra il reato di cui all'art. 650 c.p. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori.

Cass. pen. n. 8784/1999

Il soggetto attivo del reato di cui all'articolo 650 c.p. è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto. Nel caso in cui l'ordine venga dato ad una società, il responsabile del reato può essere individuato nella persona fisica incaricata della gestione di fatto dell'impresa, nei cui confronti l'ordine sia stato emesso e non soltanto nel legale rappresentante della stessa.

Cass. pen. n. 5755/1999

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento né di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico ad personam).

Cass. pen. n. 784/1999

In tema di rifiuto di atti di ufficio, per atto di ufficio che per «ragione di giustizia» deve essere compiuto senza ritardo, al pari di quanto previsto dall'art. 650 c.p., deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Non attiene pertanto a una ragione di giustizia la mancata adozione da parte di un sindaco di provvedimenti di attuazione di una sua ordinanza di inibitoria all'utilizzo di un immobile abusivo e di ottemperanza a una ordinanza del Tar con la quale si disponeva la demolizione dell'immobile; atti in ordine ai quali è stato ritenuto dalla Suprema Corte che difettasse per di più l'ulteriore requisito della «indifferibilità».

Cass. pen. n. 3623/1998

Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), nel caso di inottemperanza ad un'ordinanza del sindaco con la quale, a tutela della sicurezza della circolazione, venga ingiunto lo sgombero di materiali depositati sulla sede stradale, giacché il deposito di tali materiali è già previsto e sanzionato in via amministrativa dall'art. 15, comma 1, lett. f), 2 e 3 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che commina anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese; obbligo che forma oggetto di ingiunzione prefettizia ai sensi dell'art. 211, comma 3, del citato D.L.vo, alla cui eventuale inosservanza fa seguito, ai sensi del successivo comma 4, l'esecuzione dei lavori di ripristino a cura dell'ente proprietario della strada, con addebito delle spese all'obbligato.

Cass. pen. n. 9613/1998

L'invito a una persona che aveva presentato alcune denunzie ad essere sentito per chiarimenti in merito ad esse, rivolto dalla polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica, non costituisce un invito a comparire per testimoniare, rientrante nella previsione dell'art. 133 c.p.p., che fa riferimento a una situazione in cui dominus è il giudice e che, a differenza dell'art. 131 stesso codice, relativo all'intervento della polizia giudiziaria e all'uso della forza pubblica, non è richiamato dal successivo art. 378 che disciplina i poteri coercitivi del pubblico ministero durante le attività di indagine. Tale invito, invece, si qualifica come provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e la sua inosservanza integra il reato previsto dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 3544/1998

L'art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un argomentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi — revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati — è espressamente previsto che l'autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l'art. 212, comma quarto, c.s., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).

Cass. pen. n. 3646/1998

Integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione Generale della motorizzazione civile all'interessato è legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

Cass. pen. n. 6525/1998

In materia di inosservanza di provvedimenti dell'autorità la norma di cui all'art. 650 c.p. può ritenersi violata quando non si ottemperi a provvedimenti che il sindaco adotta quale ufficiale di governo, con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie. Negli altri casi, quando cioè l'ordine sia dato con richiamo a regolamenti comunali esistenti, la loro violazione non è penalmente punita, ma trova una sanzione amministrativa nell'art. 106 del R.D. n. 383/1934. (Fattispecie relativa a ordinanza sindacale che ordinava la raccolta dei rifiuti commerciali lontano dai luoghi di abitazione).

Cass. pen. n. 3759/1998

In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 c.p.p., sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 6351/1997

In tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità, atteso il principio secondo cui la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. non è configurabile quando l'inosservanza riguardi provvedimenti dotati di propri meccanismi sanzionatori, deve escludersi la sussistenza di detta contravvenzione nel caso di inottemperanza al provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 26 gennaio 1983, n. 18, sia stata disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei confronti di soggetto resosi responsabile di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale. (Sulla base di tale principio la S.C. ha, nella specie, rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la condotta anzidetta sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell'art. 17 bis del T.U. delle leggi di P.S.).

Cass. pen. n. 11581/1997

La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p., mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge.

Cass. pen. n. 5314/1997

La circostanza che i successivi decreti legge, che prevedevano come reato l'ingiustificato rifiuto dello straniero di esibire il documento di identificazione all'autorità di P.S., non siano stati convertiti in legge nei termini prescritti, se non consente l'applicabilità delle sanzioni da essi previste, non esclude, tuttavia, la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 650 c.p., trattandosi di inottemperanza all'ordine legalmente dato per esigenze primarie di ordine e di sicurezza.

Cass. pen. n. 9914/1997

L'interesse all'ordine pubblico inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile — che il legislatore, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 650 c.p., intende proteggere contro l'inosservanza individuale dei provvedimenti emessi dalla pubblica autorità — deve essere bilanciato con quello — anch'esso di natura pubblica, in quanto attiene alla libertà del singolo costituzionalmente garantita — di cui è portatore il destinatario del provvedimento, di conoscerne con chiarezza i motivi per essere in grado di esercitare il suo diritto di sindacarne la legalità. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo un invito a presentarsi all'autorità di polizia nel quale, per giustificare la convocazione, si faccia un generico riferimento a «questioni che la riguardano»; per cui, nel caso di inottemperanza ad un invito così formulato, deve escludersi la configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 8607/1997

Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, né direttamente, né indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine.

Cass. pen. n. 6453/1997

La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti di polizia — è reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente: lo è sicuramente quando la condotta omissiva (in presenza o meno di un termine) protraendosi nel tempo lasci sussistere una situazione non solo antigiuridica ma nella quale permanga l'interesse al rispetto dell'ordine legalmente dato. (Nella fattispecie si trattava di inosservanza all'ordine rivolto ad uno straniero di presentarsi all'autorità di polizia ed il pretore aveva dichiarato estinto il reato — contestato come commesso il 23 febbraio 1990 — per intervenuta prescrizione. La Suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. osservando che, nel caso concreto, la mancata presentazione da parte del cittadino straniero non poteva considerarsi penalmente rilevante a sette anni di distanza).

Cass. pen. n. 5363/1997

L'applicazione dell'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti dell'autorità — presuppone l'esistenza di un ordine «legalmente dato». La omessa indicazione di un termine per adempiere non incide sulla legalità del provvedimento. Ed invero, sia che attraverso l'ordine si imponga un obbligo di fare, sia che si imponga l'obbligo di astenersi dal fare, indipendentemente dall'indicazione di un termine, il soggetto dovrà conformare la sua condotta al comando, rispetto al quale, in caso di inottemperanza, la consumazione del reato di natura omissiva permanente inizierà a decorrere dall'inutile scadenza del termine prefissato dall'autorità e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione discrezionale del giudice che terrà conto del caso concreto e in particolare dell'adempimento richiesto.

Cass. pen. n. 3903/1997

La condotta di colui il quale — avendo personalmente parcheggiato un veicolo in modo da impedire sia l'entrata che l'uscita da un passo carrabile — si rifiuti di obbedire all'ordine di rimozione del mezzo impartitogli da agenti di P.S. intervenuti sul posto per motivi di ordine pubblico, integra il reato di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 2691/1997

La Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli — anche in considerazione della sua peculiare composizione collegiale — non costituisce un organo dotato di autonomo potere di ordinanza, essendo le attribuzioni consultive ed ispettive previste dalla legge finalizzate alla successiva adozione, da parte delle competenti autorità di P.S. o comunali, degli eventuali provvedimenti, di volta in volta ritenuti opportuni o necessari in riferimento alla situazione di fatto obiettivamente rilevata ed alle misure indicate o suggerite dalla Commissione in sede di verifica tecnica; ne consegue che l'inottemperanza delle indicazioni contenute nel verbale ispettivo di detta Commissione non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 2353/1997

In tema di contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia, l'ordine a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S. (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) non deve essere confuso, anche se può presentarsi formalmente identico, con l'invito, rivolto allo straniero, «a dare contezza di sè» di cui all'art. 144 della stessa legge. Il primo si esaurisce nel semplice invito per comunicazioni che possono anche non involgere attività di pubblica sicurezza in senso proprio, come per esempio l'invito a comparire per ritirare una autorizzazione. L'art. 144 T.U.L.P.S. attribuisce, invece, all'autorità di pubblica sicurezza il potere di invitare lo straniero «ad esibire i documenti di identificazione e a dare contezza di sè» e, persino, di sottoporlo a rilievi segnaletici, quando vi sia dubbio sulla identità personale dello straniero; l'esercizio di tale potere — attuato mediante l'emanazione di provvedimenti per motivi di pubblica sicurezza, che non si risolvono in un semplice invito a comparire, ma richiedono l'adempimento da parte dei destinatari di determinate attività il cui contenuto è indicato nella disposizione che riconosce il potere — consente, attraverso il controllo dell'identità dello straniero, di verificare la legittimità del suo ingresso e della sua permanenza nel territorio dello Stato, di controllare i mezzi dai quali trae il proprio sostentamento, i luoghi e le amicizie da lui frequentate, all'evidente fine di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza pubblica: in tal caso, in considerazione della particolare importanza che riveste per lo Stato «l'ordine pubblico, ... la sicurezza dei cittadini, ... la loro incolumità, ... la tutela della proprietà, ... l'osservanza delle leggi» (art. 1 T.U.L.P.S.), l'inottemperanza all'ordine integra il reato di cui all'art. 650 c.p., incidendo direttamente su uno dei principali beni sui quali si fonda l'ordinata e civile convivenza.

Cass. pen. n. 6838/1997

È da considerare inerente alla salute pubblica e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p., in caso di inosservanza, il provvedimento amministrativo con il quale sia stata disposta la chiusura di una cava in quanto priva della licenza prescritta, per il prelievo di materiali d'opera, dall'art. 327 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, atteso che detta disposizione detta una speciale disciplina in materia di igiene del suolo, prevedendo che l'atto autorizzativo contenga le opportune prescrizioni «per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo» e, quindi, per prevenire impaludamenti nocivi alla salute umana.

Cass. pen. n. 1660/1997

La clausola di riserva, di cui all'art. 15, comma primo, T.U.L.P.S., deroga al generale principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, ed esclude che la disposizione di cui al citato art. 15 T.U.L.P.S. — che riduce l'illecito a semplice violazione amministrativa — trovi applicazione ogni volta che lo stesso fatto sia contemplato quale reato da altra norma. (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. nell'ipotesi di inosservanza di provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica, relativamente al controllo del titolo di permanenza dello straniero nel Paese).

Cass. pen. n. 1434/1997

Il reato previsto dall'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti dell'autorità — si perfeziona con la scadenza dei termini previsti nel provvedimento dell'autorità amministrativa, ma si protrae per tutto il tempo della volontaria omissione, in quanto l'inosservanza dell'ordine pone in essere una situazione antigiuridica, caratterizzata dall'essere necessaria la condotta dell'agente affinché con l'esecuzione del provvedimento venga a cessare lo stato di illecita disobbedienza. Ne consegue che la norma in questione (salvo il caso di ordine che non possa essere utilmente eseguito dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità) configura un reato permanente, che cessa quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto.

Cass. pen. n. 726/1997

L'ordine di comparire davanti all'autorità di P.S. impartito al cittadino straniero per motivi inerenti alla sua permanenza nel territorio dello Stato costituisce reato anche dopo la depenalizzazione dell'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disposta con l'art. 1 del decreto legislativo n. 480 del 1994, e la sua violazione è sanzionata a norma dell'art. 650 c.p. che prevede «l'inosservanza del provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene». (L'invito ad esibire i documenti impartito a uno straniero è stato ritenuto dalla S.C. rientrare tra i provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica).

Cass. pen. n. 724/1997

I provvedimenti caratteristici del giudice (sentenze, ordinanze, decreti) riguardano sempre un interesse particolare e non possono trovare sanzione nell'art. 650 c.p., che ha come oggetto specifico della tutela penale l'interesse generale concernente la polizia di sicurezza. E invero costituiscono un'eccezione i casi in cui l'inosservanza dei provvedimenti del giudice è considerata come reato, e sono quelli espressamente previsti da una norma penale, mentre, per solito, i provvedimenti del giudice sono eseguibili coattivamente o sono accompagnati da una sanzione particolare, di modo che non entrano nella sfera di applicazione dell'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 321/1997

L'inosservanza all'ordine impartito dall'Autorità di P.S. allo straniero di presentarsi per dare contezza di sè circa le ragioni del proprio soggiorno in Italia — ordine previsto dalla norma di cui all'art. 144 del testo unico delle leggi di P.S. precettiva nei confronti dello straniero — è penalmente sanzionata dall'art. 650 c.p., trattandosi di ordine legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica attinenti al controllo della regolarità dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Trattasi di inosservanza che ha natura permanente, posto che la disobbedienza all'ordine ricevuto si protrae per tutto il tempo successivo alla scadenza del termine, lasciando intatta la situazione antigiuridica: la permanenza può cessare ad opera dello stesso agente, che con un comportamento attivo fa venir meno lo stato di antigiuridicità, ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla seconda parte della massima, la Suprema Corte ha escluso che il reato si fosse estinto per prescrizione).

Cass. pen. n. 5548/1996

Non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 c.p.p.

Cass. pen. n. 9490/1996

La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. non è configurabile in caso di violazione di norme giuridiche generali ed astratte, essendo la sua sfera di operatività limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, i quali vengano rivolti ad un soggetto o ad una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili (anche se non individuati), al fine di garantire esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la configurabilità del reato contravvenzionale in questione in un caso di mancata osservanza, da parte del titolare di uno studio medico-dentistico, delle prescrizioni dettate dall'art. 1, commi secondo ter e ss., del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, conv. con modif. in legge 10 febbraio 1988, n. 45, e dal decreto del ministro dell'ambiente 25 maggio 1989, in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari).

Cass. pen. n. 9250/1996

L'ordine legalmente impartito allo straniero di presentarsi alla competente autorità per ogni questione inerente alla regolarità della sua presenza nel territorio nazionale, rispondendo a ragioni di pubblica sicurezza, si colloca in una delle categorie di provvedimenti contemplate dall'art. 650 c.p., ed è quindi tale norma, e non l'art. 15 T.U.L.P.S., che risulta applicabile nel caso di specie stante l'inequivoca clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» inserita nello stesso art. 15.

Cass. pen. n. 8249/1996

Nel caso in cui il fatto addebitato integri gli estremi della violazione amministrativa di cui all'art. 15 T.U.L.P.S. (inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S.), deve essere esclusa la sussistenza del reato — contestato all'imputato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), considerato che l'art. 15 T.U.L.P.S. si pone come norma speciale rispetto all'art. 650 c.p. e considerato altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, la regola della prevalenza della norma speciale vale anche nel caso in cui il rapporto di specialità intercorre tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il procuratore generale sosteneva che il pretore avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato contestato — ex art. 650 c.p. — in base al rilievo che la norma prevista dall'art. 15 T.U.L.P.S., come modificato dal D.L.vo n. 480 del 1994, ha natura sussidiaria. La S.C. ha osservato che la norma speciale, anche se sussidiaria, prevale sulla norma generale, in quanto la sussidiarietà non può modificare le regole che disciplinano il rapporto di specialità).

Cass. pen. n. 7977/1996

Deve escludersi che sia richiesta la licenza di P.S. di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) qualora in esercizi non aperti al pubblico non vengano somministrate bevande alcooliche; ne consegue che nel caso di inosservanza del provvedimento con il quale la competente autorità amministrativa abbia ordinato la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un locale non aperto al pubblico — ed in mancanza della prova che in tale locale vengano somministrate bevande alcooliche — non è configurabile il reato di cui all'art. 17 T.U.L.P.S., in relazione all'art. 650 c.p., dovendosi disapplicare tale provvedimento amministrativo in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge. (Nella fattispecie si trattava di un locale messo a disposizione di un istituto bancario in cui venivano somministrati caffè ai soli dipendenti dell'istituto stesso; la Suprema Corte, sul presupposto che non risultava provata la circostanza che nell'esercizio fossero vendute bevande alcooliche, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato — condannato dal pretore perché, quale gestore del locale in questione, non aveva ottemperato all'ordinanza di cessazione dell'attività emessa dal commissario prefettizio — ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 7527/1996

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità — la legalità dell'ordine impartito dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica non è condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere, quando il destinatario debba obbedire alle prescrizioni imposte con il comando entro un termine ragionevolmente ristretto, in considerazione dell'urgenza dettata dai concreti interessi tutelati. (La Corte di cassazione ha enunciato il principio di cui in massima in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Gip presso la pretura nei confronti della titolare di un'attività di vendita al pubblico di gas in bombole che non aveva ottemperato al provvedimento con il quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco — pur senza indicare un termine per l'osservanza delle prescrizioni — le aveva ingiunto di allontanare le bombole di gas detenute nell'esercizio e di sospendere nelle more l'attività. Il Supremo Collegio ha altresì osservato che, nella fattispecie, il provvedimento emesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco recava l'espressa indicazione del termine per l'osservanza della prima e più urgente prescrizione, e cioè allontanare «immediatamente» le bombole di gas detenute nell'esercizio, e l'imputata dopo alcuni mesi non aveva ancora provveduto in tal senso).

Cass. pen. n. 843/1996

Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza del provvedimento sindacale con il quale sia stato imposto a taluno, per ragioni igienico-sanitarie, l'allontanamento dal centro abitato di animali. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 650 c.p., sul rilievo che l'intera materia è regolata dall'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie il quale prevede la facoltà regolamentare del sindaco — nel caso di esalazioni insalubri provenienti da stalle di animali — di imporre prescrizioni idonee a impedire danni alla salute pubblica e di assicurarsi che queste prescrizioni siano rispettate; con la conseguenza che la loro eventuale inosservanza, da parte degli obbligati, comporta la possibilità di provvedere, nei termini e modi stabiliti dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, all'esecuzione d'ufficio, con applicazione agli inadempienti anche della sanzione amministrativa di cui all'art. 106, comma secondo, stesso testo, per non avere osservato l'ordinanza del sindaco emessa in conformità della legge).

Cass. pen. n. 1721/1996

La mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 codice della strada.

Cass. pen. n. 1445/1996

La violazione dell'obbligo di presentarsi in questura impartito allo straniero soggiornante in Italia è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p. e non a quella disciplinata dall'art. 15 del T.U.L.P.S., depenalizzata ai sensi del D.L. n. 480 del 1994, stante la clausola di riserva contenuta nel predetto art. 15 e in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della L. n. 689 del 1981, applicabile all'ipotesi in oggetto dato il carattere più generico dell'ordine impartito dall'autorità di P.S., che non è accompagnato dall'enunciazione di una specifica ragione che ne giustifichi l'adozione.

Cass. pen. n. 826/1996

Non rientra nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., ma nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del R.D. n. 383 del 1934, depenalizzato dalla L. n. 317 del 1967, la violazione dell'ordinanza sindacale con la quale venga disposto, ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, l'allontanamento del ricovero di animali dal centro abitato del comune per ragioni di sanità. Integra, infatti, gli estremi del reato in oggetto solo la violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa, rimanendo estranea l'inosservanza di provvedimenti applicativi di leggi e regolamenti vigenti.

Cass. pen. n. 2398/1995

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., per quel che concerne l'elemento psicologico, è sufficiente — come per tutte le contravvenzioni — la mera colpa; peraltro l'uso dell'avverbio «indebitamente» nel contesto normativo conduce a ritenere che, per l'integrazione del detto reato, si richiede una forma di intenzionalità che deve presiedere l'omissione e che rende evidente che l'agente si sia reso conto di inosservare, senza giustificazione, l'ordine datogli. Ne consegue la necessità che i provvedimenti di cui alla norma in questione siano congruamente motivati, onde consentire al cittadino, cui si impone una certa condotta, di essere messo in grado di rendersi conto della legittimità dell'ordine e del suo valore vincolante ed obbligatorio.

Cass. pen. n. 540/1995

L'ordine impartito ai sensi dell'art. 144, comma 1 T.U. di P.S. — il quale prevede che lo straniero possa essere in ogni tempo invitato ad esibire i propri documenti di identificazione ed a dare contezza di sè — deve essere considerato legalmente dato per ragione di sicurezza pubblica, quale deve ritenersi quella attinente al controllo della regolarità del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'inosservanza a tale ordine integra il reato di cui all'art. 650 c.p.: ciò in quanto l'art. 1 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480 — che ha sostituito il comma 1 dell'art. 15 del citato T.U. di P.S., degradando a mera violazione amministrativa l'inottemperanza all'ordine di presentazione dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza — ha previsto espressamente l'eccezione per le ipotesi in cui il fatto costituisce reato.

Cass. pen. n. 11187/1994

Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 650 c.p., vertendosi in ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario, sufficiente a tanto anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa. (Nella specie si è ritenuto che la condotta dell'intimato, in presenza di un'ordinanza sindacale emessa per ragioni di igiene e concernente lo smaltimento delle acque nere, non potesse essere scriminata dalla non ancora intervenuta risoluzione di controversia civile intesa ad ottenere costituzione di servitù sul fondo del vicino, dovendosi considerare tutte le possibilità che si offrivano al soggetto stesso per adempiere gli obblighi nascenti dal provvedimento dell'autorità, come, ad esempio, la costruzione di un pozzo di dispersione o la desistenza dalla produzione di acque nere).

Cass. pen. n. 10898/1994

L'invito a presentarsi presso l'ufficio della Questura, rivolto dai carabinieri a un cittadino extracomunitario perché sfornito di documenti di identificazione, ha lo scopo di consentire al competente ufficio di verificare la regolarità della posizione dello straniero in Italia ai sensi della L. 28 febbraio 1990, n. 39 e succ. modif. ed è impartito per ragioni attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica. L'inosservanza a tale ordine, pertanto, integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 10129/1994

In materia di ordinanze sindacali, le stesse possono fondarsi su poteri di intervento propri del sindaco o a questi delegati da organismi territoriali sovraordinati. Se il sindaco ha agito con riferimento a norme emanate dal presidente della giunta regionale emettendo ordinanza con la quale intima l'adeguamento, per motivi sanitari, di strutture aziendali, l'ordinanza del sindaco è legittima nei limiti di vigenza del provvedimento da cui trae origine. Se la regione emette altro provvedimento con il quale proroga i termini fissati, l'ordinanza del sindaco perde efficacia. Conseguentemente il giudice penale, cui compete il controllo della legalità del provvedimento dalla cui inosservanza discende la responsabilità prevista dall'art. 650 c.p., deve rilevarne il vizio di legittimità perché non più sussistente il presupposto della legalità dell'ordine già dato, dal che consegue che ancorché il provvedimento non sia stato osservato nei termini indicati, la condotta non può essere sanzionata penalmente.

Cass. pen. n. 9971/1994

L'ordine di sgombero del suolo pubblico arbitrariamente occupato con la costruzione di una baracca è adottato dall'ente autarchico territoriale (nel caso di specie il comune attraverso il commissario prefettizio) nell'esercizio dei poteri di autotutela dei quali è investito per la salvaguardia dei beni pubblici e non è perciò configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. poiché il provvedimento non è riconducibile ad una delle specifiche ragioni indicate nella predetta norma.

Cass. pen. n. 7749/1994

In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene, per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l'atto è stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilità di prenderne visione in tempo utile. (Nel caso di specie l'imputato aveva sostenuto che l'invito era stato consegnato alla moglie, con la quale era in lite, e per tale ragione non ne era stato messo a conoscenza, e la Corte ha ritenuto che spettasse al pretore dimostrare che egli avesse avuto la possibilità in concreto, di venire informato in tempo utile).

In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di giustizia o sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo tale da consentire al destinatario un qualche controllo sulla legalità dello stesso. Per la sussistenza del reato contravvenzionale di inosservanza del provvedimento dell'autorità è necessario che risulti provata la conoscenza piena e legale del destinatario anche delle ragioni per le quali è stato emanato.

Cass. pen. n. 6810/1994

Perché si configuri la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento dell'autorità si fondi su ragioni di giustizia, o di sicurezza, o d'ordine pubblico o di igiene. L'art. 650 citato contiene, invero, una norma esclusivamente sanzionatoria dell'inosservanza di provvedimenti contingenti ed individuali, determinati da necessità ed opportunità attuali e transeunti e non è mai applicabile alla inosservanza di leggi e regolamenti direttamente sanzionata. (Nella fattispecie la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che possa ricomprendersi in ragioni di sicurezza pubblica o di igiene, una ordinanza del sindaco che intimi l'esecuzione di lavori che concernono il solo decoro dell'edificio, e la cui mancata esecuzione non comporti per la collettività pericoli per l'incolumità e l'igiene).

Cass. pen. n. 5801/1994

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., in quanto norma penale «in bianco» di carattere sussidiario, è utilmente richiamabile solo nelle ipotesi in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una norma giuridica ovvero da un provvedimento dell'autorità non trovi in una norma di legge una sua specifica sanzione, la quale, propriamente intesa come reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà né quello penale, ben potendo essere di natura amministrativa o processuale. (Nella specie la corte ha escluso l'applicabilità della norma suddetta alla violazione degli obblighi imposti al minore dal provvedimento giudiziale dispositivo del collocamento in comunità, ex art. 22, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che trova la sua specifica sanzione nell'ordinamento processuale minorile con l'inasprimento della misura cautelare).

Al fine della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., non può essere considerata quale inosservanza di un provvedimento «dato per ragioni di giustizia» la violazione, da parte del minore, degli obblighi prescritti con l'ordinanza dispositiva del collocamento in comunità adottata ex art. 22, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488; i provvedimenti presi in considerazione dalla norma in esame, infatti, sono quelli oggettivamente amministrativi, pur se emanati per motivi genericamente inerenti a un'attività diretta a scopi di giustizia, aventi come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività del giudice: fra tali provvedimenti non possono ricomprendersi quelli tipici di quest'ultimo (sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano direttamente un interesse generale o, anche se lo riguardano, non concernono quell'ordine pubblico in senso lato che costituisce l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dall'ipotesi contravvenzionale de qua.

Cass. pen. n. 3779/1994

La previsione, nell'art. 4, ultimo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833, della fissazione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di limiti massimi di accettabilità, tra l'altro, delle «emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno», non esclude, di per sè, la possibilità, per gli enti locali, nell'ambito delle loro specifiche competenze, di dettare disposizioni, eventualmente più restrittive, nella medesima materia, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni, indipendentemente anche dagli artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente — che era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 650 c.p. per non aver osservato l'ordinanza sindacale emessa per motivi di igiene, che gli imponeva di ricondurre entro i limiti del regolamento comunale la rumorosità di una vetreria della quale era legale rappresentante — assumeva l'illegittimità dell'ordinanza per mancanza di forza normativa del regolamento comunale in materia di emissioni rumorose, trattandosi di materia riservata dal surricordato art. 4 della L. n. 833 del 1978 alla potestà regolamentare della presidenza del Consiglio dei ministri; la Cassazione ha disatteso tale assunto, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 3769/1994

Ai fini della ravvisabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. si richiede la specificazione della «ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene» per cui il provvedimento viene emesso, ma non invece della disposizione penale che il giudice sarebbe chiamato ad applicare per effetto dell'inosservanza del provvedimento.

Cass. pen. n. 1317/1994

La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragione di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p. Invece, le violazioni delle ordinanze del sindaco applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge. (Fattispecie relativa ad inosservanza dell'ordine del sindaco di disattivare un canile, qualificato dalla Suprema Corte come violazione dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e non dell'art. 650 c.p.).

Cass. pen. n. 1311/1994

Le norme di comportamento dettate dal codice stradale tutelano in generale oltre che il traffico in atto, la possibilità di utilizzo della rete viaria da parte di tutti i cittadini, e così anche dei singoli proprietari frontisti, che, sussistendone i presupposti, hanno diritto di accedere alla propria proprietà, e di non essere limitati da veicoli in circolazione, ma utilizzanti la strada per parcheggio, in maniera illecita. Ne consegue che sussistono i presupposti di legittimità dell'ordine di rimozione di un'auto che impedisca l'accesso ad una proprietà privata, impartito da un vigile urbano; e l'inosservanza del relativo provvedimento dà luogo alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 11294/1993

Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), il giudice deve sempre valutare la «legalità» del provvedimento rimasto inosservato e verificare, quindi, oltre i tradizionali vizi di legittimità, se il provvedimento corrisponda effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se, per la sua formulazione, sia, in rapporto alla particolare situazione che si intende tutelare, eseguibile nei tempi e nelle modalità prescritte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato affermato che correttamente il giudice di merito aveva escluso la legalità di una ordinanza del sindaco di un comune con la quale era stato ingiunto a proprietari di un immobile parzialmente distrutto da eventi bellici di eseguire, con urgenza, entro novanta giorni, sotto controllo di un professionista abilitato e previo deposito del relativo progetto presso l'ufficio tecnico comunale, opere di consolidamento e bonifica dell'immobile stesso; e ciò osservandosi anche, da parte della corte, che doveva presumersi l'insussistenza di pericoli di rovina, giacché altrimenti il reato configurabile sarebbe stato quello di cui all'art. 677 c.p.).

Cass. pen. n. 7581/1993

Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. nell'ipotesi in cui taluno, ricevuto l'ordine di presentarsi alla locale questura ad una ora precisa si presenti invece in ora diversa. Infatti il bene giuridico tutelato dall'art. 650 c.p., ossia l'ordine pubblico (inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile che il legislatore ha inteso proteggere contro l'inosservanza individuale di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità), non può ritenersi leso in modo apprezzabile e, comunque, penalmente rilevante allorché la condotta dell'agente si sostanzi in una violazione che non attenga al contenuto essenziale del provvedimento, ma solo ad una delle modalità di esecuzione del medesimo.

Cass. pen. n. 2595/1993

Il concetto di sicurezza pubblica cui fa riferimento l'art. 650 c.p. va desunto dal dettato dell'art. 1 del T.U.L.P.S., che prevede la tutela della sicurezza dei cittadini e la loro incolumità. Pertanto, l'ordine di sgombero di un edificio o di locali pericolanti, emesso in situazione di contingibilità e urgenza, rientra sicuramente tra quelli la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 7377/1993

Se anche le modalità di attuazione del rimpatrio sono rimaste regolate dall'art. 163, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 ha disciplinato ex novo il rimpatrio sicché a detta disposizione, successiva al citato art. 163, e non già all'art. 650 c.p., va fatto riferimento quanto alla sanzione prevista. Risponde, pertanto, della contravvenzione di cui all'art. 2, legge 1956, n. 1423 chi non ottemperi all'ordine del questore di presentarsi all'autorità di P.S. del luogo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Cass. pen. n. 6360/1993

All'atto con il quale la polizia giudiziaria convoca l'indagato per comunicazioni urgenti e lo sollecita comunque a mettersi in contatto con l'ufficio anche a mezzo telefono, non si applica la disciplina del codice di rito relativa alle forme richieste — in particolare dagli artt. 364, 369 e 375 c.p.p. — per l'attività del P.M., trattandosi di attività a iniziativa della polizia giudiziaria, condizionata dal fine di raccogliere informazioni utili per le investigazioni e potendo i preliminari avvisi relativi alla nomina di un difensore ed alla facoltà di non rispondere, previsti dai commi primo e secondo dell'art. 350 c.p.p., esser compiuti nel momento della presentazione della persona convocata e prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. Ne consegue che l'inottemperanza al provvedimento dato con l'atto summenzionato, anche se privo delle forme e degli avvisi suddetti, integra il reato di cui all'art. 650 c.p. in quanto costituisce inosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto infondato l'assunto del giudice di merito che aveva prosciolto l'imputato perché, a suo avviso, l'invito della polizia avrebbe dovuto indicare che la persona convocata era indagata e recare il contestuale invito a nominarsi un difensore).

Cass. pen. n. 1349/1993

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inottemperanza all'ordine, impartito al conducente di autovettura sorpreso alla guida senza la patente, di esibirla entro cinque giorni all'autorità di polizia — già considerata punibile a norma dell'art. 650 c.p. — è punita come illecito amministrativo; pertanto per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice va pronunciata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e non può essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria, per l'assenza di una norma transitoria che ne disponga l'applicazione retroattiva e l'applicazione del principio fissato nell'art. 1, L. n. 689 del 1981, secondo il quale, in tema di illecito amministrativo, la legge sanzionatoria deve essere entrata in vigore prima della sua commissione.

Cass. pen. n. 4959/1993

L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come tutti gli ordini emanati dall'autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge (art. 650 c.p.), deve essere congruamente motivato perché implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui è diretto, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di «ragioni di pubblica sicurezza» non costituisce motivazione del provvedimento idoneo a renderlo legittimo.

Cass. pen. n. 2394/1993

L'art. 220 del nuovo c.s. stabilisce che l'autorità giudiziaria, in tutti i casi nei quali ravvisa solo una violazione amministrativa trasmette gli atti all'autorità o comando che ha comunicato la notizia di reato. Tale disposizione di coordinamento dispone solo per il tempo successivo all'entrata in vigore del codice nuovo e, pertanto, non si applica alle violazioni commesse sotto il vigore della normativa punitiva precedente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 1774/1993

Oggetto specifico della tutela penale della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. è l'interesse concernente la «polizia di sicurezza», strettamente correlata all'ordine pubblico inteso in senso generico e la inosservanza deve avere per oggetto uno «specifico» provvedimento legalmente dato dall'autorità competente per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. Il provvedimento deve essere «specifico», cioè almeno una delle dette ragioni deve risultare esplicitamente dal provvedimento e, quindi, esso deve anche contenere l'indicazione, sia pure sommaria, delle «ragioni» che lo hanno determinato e che consentano al destinatario una sufficiente comprensione della «legalità» anche sostanziale dell'ordine e, quindi, di valutare le conseguenze della volontaria disobbedienza ad esso. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che tali ragioni non furono rappresentate essendo stato richiesto oralmente ma del tutto genericamente all'imputato di mostrare in visione una documentazione relativa a due aziende).

Cass. pen. n. 34/1993

La legalità dell'ordine di presentazione impartito dall'autorità (nella specie per ragioni di sicurezza pubblica) non è condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere. Risulta quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. quando, pur in assenza di detto termine, la volontà di non adempiere sia desumibile da comportamenti sintomatici inequivocabilmente assimilabili ad un espresso rifiuto quali, ad esempio, la mancata risposta ai ripetuti inviti dell'autorità ed il tempo trascorso. (Nella specie l'invito, notificato una prima volta senza esito e rinnovato due mesi dopo, era poi rimasto ancora senza riscontro per oltre sei mesi, fino a che il destinatario era stato denunciato all'A.G.).

Cass. pen. n. 5134/1993

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. non solo la mancanza di un termine per adempiere non elide la legalità di un provvedimento dato dall'autorità, ma anche che trattandosi di provvedimento emanato per ordine pubblico e, congiuntamente, per ragioni di giustizia, esso deve essere osservato immediatamente e senza ingiustificato ritardo. Ne consegue che in tal caso la mancata osservanza del provvedimento integra la fattispecie prevista dall'art. 650 c.p. essendo conforme alla situazione presupposta da tale disposizione, tanto più se vi è stato anche un aperto sollecito da parte dell'autorità, e se il soggetto non ha, neppure tardivamente, adempiuto all'ordine. In tal caso è ancor più irrilevante la carenza di un termine per adempiere a fronte della totale inosservanza dell'ordine ricevuto a distanza di notevole lasso di tempo dall'avvenuto provvedimento.

Cass. pen. n. 2836/1992

L'ordine impartito al conducente di autoveicoli di presentarsi presso un ufficio di polizia entro un certo termine, e di esibire il documento — patente o carta di circolazione — di cui sia sprovvisto al momento del controllo è inquadrabile tra i provvedimenti emessi per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, a nulla rilevando, ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delle ragioni di giustizia, la possibilità di attingere aliunde le informazioni richieste.

Cass. pen. n. 8869/1992

I limiti del doveroso controllo del giudice penale sulla «legalità» del provvedimento che è oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 650 c.p. sono costituiti da tre tradizionali vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere, vale a dire dai vizi di legittimità dell'atto amministrativo, sicché da tale ambito esorbitano quei vizi per l'accertamento dei quali l'indagine del giudice penale deve invadere il ramo della attività meramente discrezionale della pubblica amministrazione, con inammissibile accesso al merito. La pretesa, pertanto, di sindacare l'ordine di esibizione della patente alla stregua di presupposti di merito, quali la possibilità di conseguire le finalità accertative del provvedimento mediante l'uso di mezzi di ricerca telematica ed elettronica, non trova spazio nell'ambito del controllo di legittimità riservato al giudice penale dall'art. 650 c.p., poiché la ritenuta violazione del precetto di logica che si assume violato non può essere ricompresa nel vizio di eccesso di potere.

Cass. pen. n. 2427/1992

Integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza all'ordine di esibizione della carta di circolazione del veicolo entro il termine all'uopo fissato dall'autorità di polizia, in quanto detto ordine è emesso sia per ragioni di giustizia, a preludio — in caso di mancato possesso della carta — di indagini di polizia ed eventuale esercizio dell'azione penale o di repressione amministrativa, sia per ragioni di pubblica sicurezza, che ampliano la portata delle ragioni di giustizia.

Cass. pen. n. 8051/1992

Non opera il principio di specialità di cui all'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689 nei rapporti tra la violazione amministrativa di cui all'art. 135 c.s. e il reato contravvenzionale di cui all'art. 650, nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovato sprovvisto dei documenti di circolazione o di guida, ed invitato pertanto ad esibirli entro un certo tempo presso l'ufficio o comando dell'organo accertatore, non abbia ottemperato a tale invito. L'art. 135 c.s., infatti, impone e sanziona un obbligo di esibizione immediata dei detti documenti, al fine della verifica, sul momento, della loro regolarità, mentre l'art. 650 sanziona l'inosservanza di un obbligo avente ad oggetto una condotta diversa, di tal che non sussiste rapporto di specialità della prima di dette norme rispetto alla seconda, ma concorso delle medesime ed, eventualmente, concorso dei due illeciti.

Cass. pen. n. 7955/1992

Deve considerarsi come provvedimento legalmente dato per ragioni, lato sensu, di giustizia (con conseguente configurabilità, in caso di inosservanza, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.), quello con il quale, in sede di notifica, all'intestatario di un veicolo, del verbale di constatazione di una infrazione a norme di comportamento in materia di circolazione stradale (nella specie, superamento dei limiti di velocità accertato mediante apparecchiatura autovelox), si inviti il detto intestatario ad esibire la propria patente di guida ovvero a indicare il nominativo di chi era conducente del veicolo all'atto dell'infrazione stessa.

Cass. pen. n. 2787/1992

Non può dirsi emanato per ragioni di giustizia, ma rientra fra quelli emanati per ragione di sicurezza pubblica, con conseguente configurabilità comunque, in caso di inosservanza, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., il provvedimento consistente nell'ordine impartito dalla polizia stradale all'intestatario di un veicolo di comunicare il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo stesso, all'atto in cui era stata accertata una infrazione a norme sulla circolazione.

Cass. pen. n. 6207/1992

Il reato previsto dall'art. 650 c.p. si perfeziona con la scadenza dei termini previsti nel provvedimento dell'autorità amministrativa, ma si protrae per tutto il tempo della volontaria omissione, in quanto l'inosservanza dell'ordine pone in essere una situazione antigiuridica caratterizzata dall'essere necessaria la condotta dell'agente, affinché con l'esecuzione del provvedimento venga a cessare lo stato di illecita disobbedienza. Pertanto, l'art. 650 c.p. (salvo il caso di ordine che non possa essere utilmente eseguito dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità), configura un reato permanente, che cessa, quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto. (Fattispecie di ordinanza sindacale di allacciamento degli scarichi domestici alla fognatura comunale entro un determinato termine).

Cass. pen. n. 1252/1992

Il reato di cui all'art. 650 c.p. è costituito dalla inosservanza di ogni ordine o provvedimento legalmente dati, cioè previsti e/o consentiti da norma giuridica, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene. Le «ragioni di giustizia» vanno, poi, identificate in tutti i motivi riferibili non solo all'attività giurisdizionale svolta dai giudici, ma anche all'attuazione del diritto obiettivo ad opera del P.M. o della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 3200/1992

Gli appartenenti al corpo della guardia di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato) sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. (Nella fattispecie, su ricorso del pubblico ministero, è stata annullata con rinvio la sentenza di assoluzione dai reati di cui agli artt. 650 e 651 c.p., avendo il pretore ritenuto che tali fatti non sussistono nella mancata ottemperanza da parte di un conducente di veicolo all'invito di declinare le generalità ed esibire il documento di guida e il libretto di circolazione rivolto da un assistente di polizia in borghese e libero dal servizio).

Cass. pen. n. 745/1992

Nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovato sprovvisto dei documenti di circolazione prescritti, ometta di ottemperare all'ordine di esibirli successivamente presso l'ufficio di polizia entro un certo termine, ricorre sia l'illecito previsto dall'art. 135 c.s. che la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., e le due norme devono trovare contemporanea applicazione.

Cass. pen. n. 2671/1991

L'ordinanza con la quale il sindaco richiama al rispetto degli obblighi sulle vaccinazioni obbligatorie non configura il provvedimento dell'autorità la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., perché l'illiceità della condotta in questione è già prevista in una norma primaria il cui contenuto non può essere stato fatto proprio, se non sterilmente, da un atto amministrativo. (Nella specie, relativa ad annullamento perché il fatto non costituisce reato, la S.C. ha ritenuto che, poiché le inosservanze in tema di vaccinazioni obbligatorie sono sanzionate dal T.U. leggi sanitarie con riferimento ad altre leggi e poiché le relative sanzioni sono di natura amministrativa, la norma di cui all'art. 650 c.p. non poteva trovare applicazione).

Cass. pen. n. 2514/1990

Nel caso in cui il pretore abbia intimato al datore di lavoro, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), l'immediata reintegra del dipendente licenziato nel suo posto di lavoro, commette il reato previsto dall'art. 28 cit. e punito dall'art. 650 c.p. il datore di lavoro medesimo che, pur corrispondendo la retribuzione, inibisca al lavoratore l'ingresso al luogo del lavoro e qualsiasi intervento nell'attività dell'impresa. Infatti, la sola retribuzione non può ritenersi equivalente alla reintegrazione, dato che i diritti dei lavoratori ed i corrispondenti obblighi del datore di lavoro non si risolvono nell'unica pretesa della retribuzione, essendo garantiti al lavoratore anche ulteriori diritti (artt. 12, 14, 20 legge citata).

Cass. pen. n. 2346/1990

I vigili urbani non rientrano fra le autorità legittimate ad emettere ordini in materia di igiene. Non commette perciò il reato di cui all'art. 650 del codice penale il venditore al minuto di prodotti alimentari, che non ottemperi all'ordine dei vigili, i quali lo abbiano invitato a proteggere con apposita copertura i prodotti.

Cass. pen. n. 17593/1989

L'inottemperanza agli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza integra la contravvenzione prevista dall'art. 9 della L. n. 1423 del 1956 e non quella contemplata dall'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 8827/1989

Il sindaco, qualora sussista l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, può ordinare lo sgombero delle aree occupate da rifiuti in danno dei soggetti obbligati. All'uopo non è necessario che si tratti di rifiuti tossici o nocivi, giacché la legge presume una pericolosità per tutti i rifiuti abbandonati senza criterio e non distingue a seconda del tipo di rifiuto. (Nella specie è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., per il mancato rispetto dell'ordinanza).

Cass. pen. n. 12828/1987

Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco per ragioni di igiene e sicurezza anche se recepiscono norme di regolamenti comunali conservano la propria autonomia di provvedimento di polizia: ne deriva che la disubbidienza all'ordine legalmente dato per ragioni di igiene, integra la fattispecie contravvenzionale, prevista dall'art. 650 del codice penale.

Cass. pen. n. 6955/1985

Oggetto specifico della tutela penale ex art. 650 c.p. è l'interesse concernente la polizia di sicurezza, in quanto la norma riguarda l'ordine pubblico, che si vuole proteggere contro l'inosservanza individuale di provvedimenti della pubblica autorità, che siano dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. Ne consegue che è pienamente configurabile l'ipotesi contravvenzionale, sopra descritta nell'inosservanza del provvedimento del sindaco emesso per motivo di igiene.

Cass. pen. n. 10660/1981

La norma, di cui all'art. 650 c.p., è una norma in bianco a carattere sussidiario, la quale può trovare concreta applicazione solamente quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il concorso del reato di cui all'art. 677 c.p. con quello sopra indicato.

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C. A. chiede
domenica 16/08/2020 - Lombardia
“BUONGIORNO.
Vorrei una delucidazione, a seguito di un prericovero per un intervento banale, mia moglie è stata sottoposta al test per il covid. Nel pomeriggio dello stesso giorno gli è stato comunicato di essere positiva al test stesso, e gli è stato intimato di lasciare il lavoro e di mettersi in autoisolamento. Esattamente due giorni dopo sono stato contattato anche io in quanto marito del soggetto e mi è stato effettuato il tampone naso faringeo. Fortunatamente il mio tampone è risultato negativo, come quello di tutti i fratelli e familiari di mia moglie. Siccome sono amministratore in una piccola azienda, e la mia figura è indispensabile x il proseguire dell azienda stessa, la mia domanda è la seguente. Sono obbligato a stare in casa x 14 gg anche io??? In realtà non abbiamo ricevuto nulla di scritto e non ci è stato riferito niente di certo, se non il fatto che ormai conosciamo che la persona positiva deve seguire i 14 gg di autoisolamento. Non so neppure se mi ricontatteranno per il doppio tampone,.... La mia paura è quella di violare qualche legge o qualche decreto che non conosco, e siccome nessuno mi sa fornire delucidazioni in genere mi sono rivolto a voi. Sono forse passibile di qualche sanzione o di qualche reato.. ??dalle mie conoscenze so che devo mantenere più accortezza e maggiore cautela nei confronti dei contatti che ho con mia moglie, ma se fosse indispensabile, potrei anche eleggere un domicilio diverso visto che in paese abita anche uno dei miei fratelli.
grazie per l'aiuto
Alessandro”
Consulenza legale i 22/08/2020
L’art. 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della L. 14 luglio 2020, n. 74, dopo aver stabilito al comma 6 il “divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”, aggiunge al comma 7 (modificato proprio in sede di conversione) che “ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”.
Nella definizione di “contatti stretti” rientra innanzitutto, come nel nostro caso, chi vive nella stessa casa di un caso COVID-19.
Stando alla lettera della norma appena citata, dunque, l’obbligo della quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con un positivo non sarebbe automatico, ma dovrebbe essere imposto con provvedimento della competente autorità sanitaria. Il fatto che, nel caso che ci occupa, tale provvedimento non sia stato ancora comunicato agli interessati è tutt’altro che rassicurante.
D’altra parte, l'applicabilità dell’art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo”, è espressamente prevista solo per la violazione del comma 6 dell’art. 1, cioè per la violazione della quarantena da parte di soggetti risultati positivi al tampone.

Gianluca P. chiede
sabato 21/03/2020 - Lazio
“Buonasera, vorrei sapere se per questo tipo di reato, è facile ottenere l'oblazione e in caso quali sono i requisiti. Mi riferisco 1) al tribunale di Roma, 2) a un parere SIA di tipo legale CHE di tipo pratico, in quanto vorrei sapere, oltre a ciò che dicono la legge e le procedure, cosa succede in genere. Grazie. Cordiali saluti. Gianluca Poggi”
Consulenza legale i 25/03/2020
L’oblazione è una particolare causa di estinzione del reato disciplinata dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale che, in estrema sintesi, consente al soggetto sottoposto a procedimento penale di estinguere il reato comminatogli attraverso il pagamento di una somma di denaro.

La differenza tra le due oblazioni sta nel fatto che la prima (l’oblazione facoltativa) è applicabile soltanto a quelle contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena dell’ ammenda. In tal caso, il giudice non può “rifiutare” la richiesta dell’indagato di concludere il procedimento attraverso la modalità di estinzione predetta.

Nel caso, invece, dell’oblazione facoltativa, la stessa è esperibile solo qualora il reato sia punito con la pena dell’arresto oppure dell’ammenda e, in tal caso, il giudice ha la possibilità di rigettare la richiesta dell’indagato quando lo stesso sia recidivo (art. 99 del c.p. ) oppure si tratti di un delinquente abituale o professionale (articoli 104 e 105 del codice penale).

Quanto alla somma da pagare, nel primo caso è di un terzo dell’ammenda massima prevista per il reato contestato; nel secondo caso, invece, si tratta della metà.

Con specifico riferimento all’art. 650 del codice penale, la contravvenzione in esame è punita, alternativamente, con l’arresto o l’ammenda. Dunque, per tale fattispecie è possibile fare riferimento all’oblazione, ma soltanto a quella facoltativa che, lo si ricordi, è possibile che venga respinta dal giudice.

Sul fronte pratico, la richiesta va presentata dal difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari, ciò per il fatto che la stessa deve pervenire dinanzi al giudice prima che venga aperto il dibattimento penale, oppure emetta il decreto penale di condanna.

Ovviamente, la richiesta ha efficacia solo qualora non vi siano elementi ostativi come, appunto, il fatto che l’indagato sia recidivo oppure un delinquente abituale o professionale.

Una volta presentata la richiesta, se viene accolta il giudice procede a dichiarare il reato estinto e il procedimento si conclude immediatamente.

Diversamente, dunque in caso di rigetto da parte del giudice, il procedimento seguirà il suo corso. In tale ultimo caso, la proposta di oblazione può essere proposta ancora nel corso del dibattimento di primo grado, prima della discussione finale.

Va ricordato che il giudice rigetta la richiesta di oblazione laddove ritenga il fatto grave. La locuzione codicistica, per vero alquanto laconica, va spiegata.
La valutazione in merito alla gravità del fatto viene effettuata sulla base di numerose circostanze, per lo più di matrice fattuale.
Senza entrare nel tecnicismo della predetta valutazione, nel caso di specie (con specifico riferimento alle misure di contenimento al Covid-19), sembra più opportuno fare un esempio.
E’ possibile ipotizzare che il giudice non conceda l’oblazione laddove il soggetto indagato venga sorpreso fuori casa, magari molto lontano dalla stessa, e con un gruppo di amici, atto a formare un assembramento.