(massima n. 1)
In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autoritā per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene, per la sussistenza del reato č necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l'atto č stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilitā di prenderne visione in tempo utile. (Nel caso di specie l'imputato aveva sostenuto che l'invito era stato consegnato alla moglie, con la quale era in lite, e per tale ragione non ne era stato messo a conoscenza, e la Corte ha ritenuto che spettasse al pretore dimostrare che egli avesse avuto la possibilitā in concreto, di venire informato in tempo utile).