(massima n. 1)
Anche dopo la depenalizzazione ad opera dell'art. 1 del D.L.vo n. 480 del 1994 del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autoritą di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., in forza della clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca reato») contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilitą, in deroga al generale principio di specialitą fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito, legalmente dato da autoritą di pubblica sicurezza a un condannato, di presentarsi ad essa per ragioni attinenti all'esecuzione della libertą controllata).